La targa prova deve essere applicata unicamente su veicoli privi di carta di circolazione

16 Dicembre 2020

La circolazione dei veicoli sprovvisti di carta di circolazione è consentita, quando sia necessaria per prove tecniche, sperimentali o costruttive o per dimostrazioni finalizzate alla vendita, con l'utilizzo della targa prova.

Lo ha stabilito la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 28433/20, depositata in cancelleria il 14 dicembre.

Il caso. A seguito di un sinistro dovuto alla perdita di controllo del veicolo da parte del conducente, addetto di un'autofficina in sede di verifica di un problema meccanico, venivano evocate in giudizio, per il risarcimento dei danni subiti dai trasportati, la Compagnia assicuratrice del veicolo e quella della targa prova (diversa dalla r.c.) asseritamente utilizzata, di proprietà dell'officina.
Il Tribunale condannava l'officina, proprietaria della targa prova e la Compagnia assicuratrice del veicolo.
La Corte d'Appello, nel rigettare l'impugnazione avallava la tesi del primo Giudice, secondo la quale la necessità di applicare la targa prova sussiste solo in relazione ai veicoli privi di carta di circolazione, mentre non sarebbe consentita la prassi della sua utilizzazione su veicoli già targati.
Avverso tale sentenza, la Compagnia assicuratrice del veicolo propone ricorso per cassazione deducendo la nullità per violazione di legge ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione alla sussistenza dell'obbligo assicurativo in suo danno, l'erronea applicazione della legge di settore e nello specifico dell'art. 1 l. n. 990/1969, oggi art. 122 Codice delle assicurazioni, nonché l'errata applicazione degli artt. 1 e 2 d.P.R. n. 474/2001.

L'ordinanza della Cassazione. La Sezione, dopo aver delineato il quadro normativo di riferimento - costituito dal combinato disposto recato dal d.P.R. 24/11/1970 n. 973, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (ancora in vigore), dall'attuale Codice delle assicurazioni, dal Codice della Strada e dal d.P.R. 24/11/2001 n. 474, recante Regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli - affronta la questione concernente la possibilità di utilizzare una targa prova su veicoli già immatricolati da parte di concessionarie d'auto o meccanici per esigenze tecniche o legate alla vendita.
Sul punto, infatti, si è registrato un contrasto tra le prassi applicative del Ministero dei Trasporti - che riconosce l'utilizzabilità della targa prova anche su veicoli immatricolati - e del Ministero dell'Interno - che ne limita l'utilizzo ai veicoli non ancora immatricolati e, pertanto, privi di carta di circolazione.
In giurisprudenza il problema è stato affrontato solo incidentalmente (cfr. Cass. civ., sez. II, 4 agosto 2016 n. 16310, in materia di revisione, conf. Cass. civ., n. 19432/2010; e Cass. civ., sez. II, 7 maggio 2018 n. 10868, in relazione alle modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli).
La Corte, osservato che la finalità della targa prova è quella di consentire la circolazione provvisoria, attribuendo una copertura assicurativa, ai veicoli non muniti di carta di circolazione, afferma il principio giuridico a tenore del quale la targa prova e la relativa assicurazione non operano nel caso di veicolo cui sia stata rilasciata la carta di circolazione, a seguito di immatricolazione, mentre trova applicazione la garanzia del veicolo.
La targa prova, infatti, costituisce una deroga che sana soltanto la mancanza
dell'immatricolazione e, quindi, della carta di circolazione.

Sulla base di quanto osservato, il ricorso è stato rigettato.

*Fonte: dirittoegiustizia.it

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