Nessun indennizzo se l’anticipazione cautelare rende irretrattabili gli effetti della pronuncia richiesta
17 Dicembre 2020
Questo il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione nell'ordinanza n. 28470/20, depositata il 15 dicembre.
La Corte d'appello di Perugia rigettava il ricorso con cui l'attuale ricorrente aveva chiesto la condanna del Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento di un equo indennizzo a causa della non ragionevole durata di un processo amministrativo instaurato dinanzi al TAR Lazio. Il Giudice, infatti, aveva negato la presenza di un danno di natura non patrimoniale poiché esso, non potendosi qualificare in re ipsa, non si era verificato in concreto, in quanto la pretesa della ricorrente aveva trovato piena soddisfazione nel provvedimento cautelare.
La Corte di Cassazione escludeva la sussistenza di un effettivo e concreto patimento della ricorrente, affermando che nel caso di specie vi era stata una pronuncia cautelare che aveva «eliminato in radice la dipendenza psicologica di costei dall'esito del giudizio, poi dichiarato perento, che qualunque fosse stato, non avrebbe più potuto negarle il bene della vita preteso, oramai acquisito irrevocabilmente». Per questo motivo, gli Ermellini rigettavano il ricorso e compensavano le spese di giudizio, enunciando il principio di diritto secondo cui: «fermo restando che, in generale, la sospensione in via cautelare dei provvedimenti impugnati, ancorché anticipi tutti gli effetti della sentenza richiesta al giudice amministrativo, è un atto precario e rivedibile, che non incide sul diritto della parte attrice di ottenere la definizione della controversia entro un termine ragionevole, né osta alla configurabilità di un pregiudizio morale, pur se di entità ridotta, non ricorre alcun pregiudizio morale indennizzabile ove l'anticipazione cautelare, non solo anticipi gli effetti della richiesta sentenza, ma li renda concretamente irretrattabili».
*fonte: www.dirittoegiustizia.it |