Qual è il rito applicabile alle controversie aventi ad oggetto solo la domanda di protezione umanitaria?

Redazione scientifica
21 Dicembre 2020

La Corte di cassazione riordina la normativa relativa ai riti applicabili in materia di protezione internazionale e protezione umanitaria, specificando che per quelle controversie che hanno ad oggetto solo la domanda di quest'ultima (qualora sia stata presentata dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 13/2017 ma prima del d.l. n. 113/2018) si applica il rito ordinario ovvero, a scelta del richiedente e sempre che ne ricorrano i presupposti, il procedimento sommario di cognizione.

Così si è espressa la Suprema Corte nella sentenza n. 28640/20, depositata il 15 dicembre.

La sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale presso il tribunale di Caltanissetta rigettava il ricorso proposto da un cittadino del Pakistan contro il provvedimento negativo adottato dalla competente commissione territoriale in vista del riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria.
Il cittadino straniero propone ricorso per cassazione, lamentando, tra i diversi motivi, il fatto che il ricorso di primo grado, nonostante avesse quale oggetto solo l'accertamento del diritto alla protezione umanitaria, fosse stato trattato dal tribunale in composizione collegiale e non monocratica e con la procedura prevista per le controversie in materia di protezione internazionale.

La Corte di cassazione dichiara fondato il motivo di ricorso prospettato dal ricorrente, rilevando che la controversia ha ad oggetto solo la domanda di protezione umanitaria, la quale non è richiamata nell'ambito dell'art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008, mentre l'art. 3 comma 4 d.l. n. 13/2017, prevede la competenza del tribunale in composizione monocratica, salvo quanto previsto dall'art. 3 comma 4-bis.
Ora, il rito previsto dal suddetto art. art. 35-bis, caratterizzato, per la composizione collegiale della sezione specializzata, per la procedura camerale di cui agli artt. 737 e ss. c.p.c. e per la non reclamabilità del decreto - avendo quale ambito applicativo solo le controversie di cui all'art. 35 dello stesso decreto e quelle circa l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'Unità Dublino - non si può estendere alle liti aventi ad oggetto solo la richiesta di protezione umanitaria, tenendo conto dell'attribuzione di competenza al giudice specializzato in composizione monocratica per le altre fattispecie contemplate dall'art. 3 comma 4.

Ciò posto, i giudici di legittimità evidenziano che il rito applicabile è quello ordinario ex artt. 281-bis e ss. c.p.c. ovvero, a scelta del richiedente e sempre che siano presenti i presupposti, il procedimento sommario di cognizione previsto dagli artt. 702-bis e ss. c.p.c., essendo, dunque, il ricorrente titolare di una scelta libera e autonoma relativa alle domande da proporre e al rito che ne consegue.
Diversamente accade qualora il ricorrente proponga più domande dirette ad ottenere in via principale lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria ed in via subordinata la protezione umanitaria, applicandosi per tutte il rito camerale di cui all'art. 35-bis dinanzi alla sezione specializzata del tribunale in composizione collegiale.

Dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 13/2017, inoltre, l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione monocratica o collegiale del tribunale costituisce autonoma causa di nullità della sola decisione, conseguendone la convertibilità in motivo di gravame ed il rinvio alla sezione specializzata del tribunale in composizione collegiale.

Alla stregua di tali argomentazioni, la Suprema Corte accoglie il motivo di ricorso e rinvia gli atti al Tribunale in composizione monocratica, enunciando i seguenti principi di diritto: «Il rito applicabile alle controversie che hanno ad oggetto esclusivamente la domanda di protezione umanitaria, presentate dopo l'entrata in vigore del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 […] e prima dell'entrata in vigore del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, […], è quello ordinario di cui agli artt. 281-bis e ss. c.p.c. o, a scelta del ricorrente e ricorrendone i presupposti, il procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702-bis e ss. c.p.c.» e «L'inosservanza delle disposizioni sulla composizione dell'organo che abbia privato il ricorrente di un grado di giudizio di merito, impedendogli la deduzione del vizio di composizione del giudice quale motivo di impugnazione davanti ad altro giudice di merito, determina la rimessione della causa al primo giudice per un nuovo esame della domanda».

*fonte:www.dirittoegiustizia.it

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.