Qual è il rito applicabile alle controversie aventi ad oggetto solo la domanda di protezione umanitaria?
21 Dicembre 2020
Così si è espressa la Suprema Corte nella sentenza n. 28640/20, depositata il 15 dicembre.
La sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale presso il tribunale di Caltanissetta rigettava il ricorso proposto da un cittadino del Pakistan contro il provvedimento negativo adottato dalla competente commissione territoriale in vista del riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria.
La Corte di cassazione dichiara fondato il motivo di ricorso prospettato dal ricorrente, rilevando che la controversia ha ad oggetto solo la domanda di protezione umanitaria, la quale non è richiamata nell'ambito dell'art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008, mentre l'art. 3 comma 4 d.l. n. 13/2017, prevede la competenza del tribunale in composizione monocratica, salvo quanto previsto dall'art. 3 comma 4-bis. Ciò posto, i giudici di legittimità evidenziano che il rito applicabile è quello ordinario ex artt. 281-bis e ss. c.p.c. ovvero, a scelta del richiedente e sempre che siano presenti i presupposti, il procedimento sommario di cognizione previsto dagli artt. 702-bis e ss. c.p.c., essendo, dunque, il ricorrente titolare di una scelta libera e autonoma relativa alle domande da proporre e al rito che ne consegue. Dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 13/2017, inoltre, l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione monocratica o collegiale del tribunale costituisce autonoma causa di nullità della sola decisione, conseguendone la convertibilità in motivo di gravame ed il rinvio alla sezione specializzata del tribunale in composizione collegiale.
Alla stregua di tali argomentazioni, la Suprema Corte accoglie il motivo di ricorso e rinvia gli atti al Tribunale in composizione monocratica, enunciando i seguenti principi di diritto: «Il rito applicabile alle controversie che hanno ad oggetto esclusivamente la domanda di protezione umanitaria, presentate dopo l'entrata in vigore del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 […] e prima dell'entrata in vigore del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, […], è quello ordinario di cui agli artt. 281-bis e ss. c.p.c. o, a scelta del ricorrente e ricorrendone i presupposti, il procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702-bis e ss. c.p.c.» e «L'inosservanza delle disposizioni sulla composizione dell'organo che abbia privato il ricorrente di un grado di giudizio di merito, impedendogli la deduzione del vizio di composizione del giudice quale motivo di impugnazione davanti ad altro giudice di merito, determina la rimessione della causa al primo giudice per un nuovo esame della domanda».
*fonte:www.dirittoegiustizia.it |