Non opponibilità della cessione di ramo d'azienda al lavoratore ed unicità del rapporto di lavoro con il cedente

21 Dicembre 2020

In tema di accertamento della nullità/inopponibilità al lavoratore della cessione del contratto di lavoro, in forza della pronuncia dichiarativa, il contratto di lavoro, eliminata la cessione, si ricostituisce in capo al cedente e il cessionario, che non è più tale...

In tema di accertamento della nullità/inopponibilità al lavoratore della cessione del contratto di lavoro, in forza della pronuncia dichiarativa, il contratto di lavoro, eliminata la cessione, si ricostituisce in capo al cedente e il cessionario, che non è più tale, ma rimane obbligato nei confronti del cedente, agisce nell'ambito del rapporto con il lavoratore come sostituto del cedente in forza delle obbligazioni derivanti dal contratto ed ex lege nei rapporti con quest'ultimo.

Il rapporto di lavoro, che nasce come rapporto unico, in forza di un unico contratto con il cedente, viene accertato nella sua continuità in capo al cedente in assenza del consenso alla cessione.

Non vi è alcun contratto di lavoro nullo o annullabile con il cessionario o alcuna prestazione di lavoro in violazione di norme a tutela del lavoratore a cui possa essere applicato l'art. 2126 c.c., non avendo mai il lavoratore stipulato alcun contratto con il cessionario o dato il suo consenso alla cessione. Il cessionario nel rapporto con il lavoratore-creditore paga un debito altrui e ha un interesse proprio al pagamento del debito del cedente nei confronti dei lavoratori in ragione del regolamento dei rapporti necessariamente connessi e seguenti al contratto di cessione del ramo d'azienda, valido o invalido che lo si voglia considerare.

(Nel caso di specie il giudice osserva che, escluso che si costituiscano due rapporti, uno de iure (tra cedente e lavoratore) e uno de facto (tra cessionario e lavoratore), in quanto dichiarata la nullità della cessione del contratto di lavoro, rimane un unico rapporto di lavoro, quello in esecuzione, in forza del contratto stipulato con il cedente, così ricondotti i rapporti in un quadro normativo coerente con la realtà degli atti negoziali che hanno determinato e seguito la vicenda che ha portato all'accertamento della non opponibilità della cessione al lavoratore, si perviene ad un esito che non introduce finzioni, irrazionalità di sistema e irragionevoli disparità di trattamento).

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