Convertito in legge il decreto immigrazione e sicurezzaFonte: L. 18 dicembre 2020 n. 173
22 Dicembre 2020
Con l. n. 173/2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 314 del 19 dicembre 2020, è stato convertito in legge il c.d. decreto sicurezza e immigrazione (d.l. n. 130/2020).
Immigrazione Le disposizioni in tema di immigrazione e protezione internazionale prevedono nuovi divieti di espulsione, respingimento ed estradizione, oltre ai casi in cui lo straniero corra il rischio di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti. Si tratta delle ipotesi in cui ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 comma 6 o vi sia il rischio che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata, di quella familiare a meno che esso «sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonchè di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954 n. 722 e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea». Resta confermato che «nella valutazione di tali motivi dovrà tenersi conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani». Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Sempre in materia di permesso di soggiorno, il testo modifica il d.lgs. n. 286/1998 e prevede in particolare la possibilità di convertire in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti, alcune tipologie di permesso di soggiorno. Vengono inoltre modificatil l'art. 28 del d.lgs. n. 25/2008 (esame prioritario), le disposizioni in materia di trattenimento con modifiche al d.lgs. n. 142/2015, le disposizioni in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e dei titolari di protezione. Vengono confermati gli artt. 4 (Disposizioni in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e dei titolari di protezione), 5 (Supporto a percorsi di integrazione) l'art. 6 (Disposizioni in materia di delitti commessi nei centri di permanenza per i rimpatri).
Modifiche del codice penale All'art. 131-bis comma 2 secondo periodo c.p., le parole «di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni» sono sostituite dalle seguenti: «di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni e nell'ipotesi di cui all'articolo 343». Viene modificato anche l'art. 391-bis c.p. la cui rubrica diventa «Agevolazione delle comunicazioni dei detenuti sottoposti alle restrizioni di cui all'articolo 41-bis della l. 26 luglio 1975, n. 354. Comunicazioni in elusione delle prescrizioni». La pena della reclusione viene portata da 2 a 6 anni, mentre se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense si applica la pena della reclusione è compresa tra 3 e 7 anni. Il nuovo art. 391-ter c.p. «Accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti» prevede che «Fuori dei casi )) previsti dall'articolo 391-bis c.p., chiunque indebitamente procura a un detenuto un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni o comunque consente a costui l'uso indebito dei predetti strumenti o introduce in un istituto penitenziario uno dei predetti strumenti (( al fine di renderlo )) disponibile a una persona detenuta è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni. Si applica la pena della reclusione da due a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena prevista dal primo comma si applica anche al detenuto che indebitamente riceve o utilizza un apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni». Per il reato di rissa - art. 588 c.p. - la pena della multa è stata portata da 309 euro a 2000 mila euro, mentre se taluno rimane ucciso, o riporta lesione personale, la pena per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è della reclusione da 6 mesi a 6 anni. Il DASPO urbano, con le modifiche al d.l. n. 14/2017, conv. in l. n. 48/2017, prevede che «nei confronti delle persone che abbiano riportato una o più denunce (o siano state condannate) anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi tre anni per la vendita o la cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, per fatti commessi all'interno o nelle immediate vicinanze di scuole, plessi scolastici, sedi universitarie, locali pubblici o aperti al pubblico, ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'art. 5 della l. 25 agosto 1991, n. 287, il Questore, valutati gli elementi derivanti dai provvedimenti dell'Autorità giudiziaria e sulla base degli accertamenti di polizia, può disporre, per ragioni di sicurezza, il divieto di accesso agli stessi locali o a esercizi analoghi, specificamente indicati, ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi». Quando al contrasto del traffico di stupefacenti online, l'art. 12 del decreto viene così modificato «Al fine di rafforzare le misure di prevenzione e contrasto dei reati di cui al titolo VIII del testo unico di cui al d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, commessi mediante l'impiego di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili al pubblico, l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza delle telecomunicazioni, di cui all'art. 14 comma 2 della l. 3 agosto 1998, n. 269, forma un elenco costantemente aggiornato dei siti web che, sulla base di elementi oggettivi, devono ritenersi utilizzati per l'effettuazione sulla rete internet di uno o più reati di cui al presente comma. A tal fine, ferme restando le iniziative e le determinazioni dell'autorità giudiziaria, l'organo per la sicurezza delle telecomunicazioni, su richiesta dell'articolazione del Dipartimento della pubblica sicurezza di cui all'articolo 1 della l. 15 gennaio 1991 n. 16, provvede all'inserimento nell'elenco ed a notificare ai fornitori di connettività alla rete internet i siti web per i quali deve essere inibito l'accesso». Vengono, infine, modificate le norme del d.l. n. 146/2013, conv. in l. n. 10/2014 relative alla disciplina del Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.
*fonte. www.dirittoegiustizia.it
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