Impugnazione del licenziamento ritorsivo del dirigente

23 Dicembre 2020

Premesso che la legge riserva al lavoratore con qualifica dirigenziale un trattamento migliore rispetto a qualsiasi altro lavoratore subordinato (se non altro per le modalità di calcolo dell'indennizzo dovuto oltre che per il rito accelerato)...

Premesso che la legge riserva al lavoratore con qualifica dirigenziale un trattamento migliore rispetto a qualsiasi altro lavoratore subordinato (se non altro per le modalità di calcolo dell'indennizzo dovuto oltre che per il rito accelerato), il procedimento è stato introdotto correttamente con il rito Fornero trovando nel caso di specie, in ragione della domanda avanzata dal ricorrente che afferma essere stato destinatario di licenziamento ritorsivo, applicazione l'art. 18, l. n. 300/1970 e non il d.lgs. n. 23/2015, essendo la più recente normativa diretta a disciplinare il licenziamento di operai, impiegati e quadri.

Nell'ambito del summenzionato rito dovrebbe essere trattata anche la domanda subordinatamente proposta, posto che simile domanda certamente rientra tra quelle strettamente connesse, nel senso fatto proprio dall'art. 1, comma 48, l. n. 92/2012, alla pretesa inerente l'impugnazione del licenziamento; in altri termini, la domanda volta all'accertamento della ingiustificatezza del licenziamento si fonda sui medesimi fatti su cui poggia la richiesta di annullamento/illegittimità del medesimo licenziamento.

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