Riscossione frazionata: l'ammontare del tributo è quello risultante in sentenza
30 Dicembre 2020
Ai sensi dell'art. 68, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 546/1992, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, il tributo deve essere pagato per l'ammontare risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso.
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