Negata la protezione allo straniero: fino a che punto si può censurare il giudizio di inattendibilità del suo racconto?

Redazione scientifica
28 Dicembre 2020

La credibilità del racconto del cittadino straniero richiedente protezione internazionale resta un giudizio di fatto riservato all'apprezzamento del giudice di merito e soggetto a sindacato di legittimità solo in determinate ipotesi.

La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 28782/20 depositata il 16 dicembre 2020, torna sul tema della valutazione di credibilità del racconto del cittadino straniero che richieda la protezione internazionale ex art. 4 d.lgs. n. 25/2008.

Nel caso di specie, un cittadino camerunense aveva chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato politico e, in via subordinata, il riconoscimento della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari, raccontando di essere fuggito dal paese di origine perché omosessuale, condizione prevista come reato in Camerun. La domanda veniva rigettata sia dalla Commissione territoriale che dal Tribunale. Con il ricorso per cassazione il richiedente lamenta il vizio di violazione di legge e l'omesso esame di fatti decisivi in relazione alla motivazione di inattendibilità del suo racconto.

Il Collegio, ritenendo infondato il ricorso, afferma che «i criteri di giudizio elencati dall'art. 3 comma 5 d.lgs. n. 251/2007 sono indicativi, non tassativi e non vincolanti per il giudice di merito. E' dunque consentito reputare inattendibile lo straniero che richieda protezione internazionale anche quando il suo racconto soddisfi tutti i criteri suddetti, se il giudice ritenga che l'inattendibilità sia dimostrata da altre e diverse fonti di prova, ivi compreso il contegno processuale della parte, ai sensi dell'art. 116 comma 2 ultimo periodo c.p.c..
La valutazione con cui il giudice di merito reputa attendibile od inattendibile quanto riferitogli dallo straniero che richieda la concessione della protezione internazionale, in tutte le sue forme, lo stabilire se questi sia incorso in contraddizioni, il valutare se tali contraddizioni riguardino elementi decisivi o di dettaglio, costituiscono altrettanti giudizi di fatto. Essi sono sindacabili in sede di legittimità solo in tre casi: quando il giudice di merito abbia trascurato di valutare un fatto controverso e decisivo; quando non abbia in alcun modo motivato la propria decisione; quando abbia adottato una motivazione insanabilmente contraddittoria od assolutamente incomprensibile. Va invece escluso che possa denunciarsi in sede di legittimità la mera insufficienza della motivazione o l'omessa valutazione di fonti di prova».

In conclusione, il giudice che ritenga inattendibile il richiedente protezione internazionale non sta violando l'art. 3 d.lgs. n. 251/2007. Potrebbe configurarsi il vizio dell'omesso esame di un fatto decisivo, ma tale censura deve essere adeguatamente formulata dinanzi alla Corte di legittimità, cosa che nel caso di specie non risulta.

Per questi motivi, i Giudici non possono che rigettare il ricorso.

*fonte: www.dirittoegiustizia.it

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.