Le nuove circostanze che confermano la condotta non mutano la contestazione
04 Gennaio 2021
Può ritenersi una modifica della contestazione iniziale l'allegazione in giudizio da parte del datore di circostanze nuove che tuttavia non mutano ma confermano la condotta inizialmente addebitata?
La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato, richiamando le garanzie di cui all'art. 24 Cost., il necessario rispetto del principio di corrispondenza tra l'addebito contestato al lavoratore e quello posto a fondamento della sanzione disciplinare.
È esclusa la legittimità di un licenziamento per giustificato motivo soggettivo ove esso risulti basato su fatti non corrispondenti a quelli contestati, incidendo tale ipotesi sull'effettiva possiblità di difesa del lavoratore.
Ne consegue che qualora il datore, nel corso del giudizio, alleghi a giustificazione del proprio recesso circostanze nuove, implicanti una diversa valutazione della condotta ab initio contestata, dovrà ritenersi violato il principio sopra richiamato.
Tuttavia una tale modifica non potrebbe essere ravvisata nel caso in cui gli ulteriori elementi oggetto di allegazione risultino de facto confermare e non mutare il comportamento addebitato.
Rispetto a tali circostanze fattuali, infatti, non è preclusa al lavoratore la possibilità di controdedurre, non risultando mutato nella sostanza il nucleo fattuale della fattispecie, ossia il quadro generale della contestazione.
Si rammenta, inoltre, che il giudice è tenuto ad esaminare la condotta contestata e non anche elementi che differiscano da quelli posti a fondamento della sanzione espulsiva, sconfinando altrimenti in un ambito riservato alla scelta del datore. |