Trattamenti economici previsti dai CCNL stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative

04 Gennaio 2021

L'attuazione per via legislativa dell'art. 36 Cost., nella perdurante inattuazione dell'art. 39 Cost., non comporta il riconoscimento di efficacia erga omnes del contratto collettivo...

L'attuazione per via legislativa dell'art. 36 Cost., nella perdurante inattuazione dell'art. 39 Cost., non comporta il riconoscimento di efficacia erga omnes del contratto collettivo ma l'utilizzazione dello stesso quale parametro esterno, con effetti vincolanti.


La legge n. 31/2008, art. 7, presuppone un concorso tra contratti collettivi nazionali applicabili in un medesimo ambito e attribuisce riconoscimento legale ai trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria e quindi presumibilmente capaci di realizzare assetti degli interessi collettivi più coerenti con il criterio di cui all'art. 36 Cost., rispetto ai contratti conclusi da associazioni comparativamente minoritarie nella categoria.

Nel caso di specie, il giudice ha osservato che risultava corretto l'operato dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro il quale aveva ritenuto, in base alla legge, di applicare al rapporto in questione i minimi salariali riconosciuti dal CCNL sottoscritto dalle OOSS comparativamente più rappresentative, essendo notoria la maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali storiche sotto il profilo del numero dei lavoratori rappresentati. Inoltre, il giudice ha precisato che il lavoratore che agisce in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe sul datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova dell'adempimento.

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