Conversione del decreto Ristori, Milleproroghe e legge di Bilancio: le novità di fine anno in materia di giustizia

Fabio Valerini
04 Gennaio 2021

I provvedimenti volti a fronteggiare l'emergenza epidemiologica e i consueti provvedimenti di fine anno (e, cioè, il Milleproroghe e la legge di Bilancio) comprendono molte disposizioni in materia di Giustizia che rende opportuno fornire un quadro riepilogativo delle principali modifiche che riguardano la giustizia civile e penale seguendo l'ordine cronologico degli (ultimi) provvedimenti dell'anno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.

Conversione in legge del decreto Ristori. Iniziamo dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176 di conversione del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137 che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020 dove troviamo significative novità.

La prima novità riguarda la modifica della legge n. 3 del 2012 sul sovraindebitamento attraverso la (sostanziale) anticipazione di alcune norme a favore del debitore civile già contenute nel Codice della Crisi di impresa e che, a causa del differimento della sua entrata in vigore al 1 settembre 2021, non sarebbero state applicabili in questo momento di emergenza epidemiologica.

La seconda novità è contenuta gli artt. 23-bis e 23-ter relativi rispettivamente «alla decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19» e «Disposizioni sulla sospensione del corso della prescrizione e dei termini di custodia cautelare nei procedimenti penali, nonche' sulla sospensione dei termini nel procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati, nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19».

Formula esecutiva telematica. Molto importante è anche la terza maggiore novità rappresentata dal comma 9-bis dell'art. 23 che prevede la possibilità di ottenere la copia esecutiva delle sentenze (e degli altri provvedimenti esecutivi ex art. 475 c.p.c.) in versione informatica, previa istanza depositata in modalità telematica.

Finalmente, quindi, è stata prevista la possibilità per legge (anticipata da alcune scelte in via di prassi di alcuni uffici giudiziari) di apporre la formula esecutiva in via telematica senza necessità, quindi, della copia autentica cartacea sulla quale apporre il “timbro” con la formula esecutiva.

La previsione espressa per legge supera il principale limite che era stato individuato dalla scelta di procedere in via telematica in via di prassi e, cioè, il rischio che i giudici dell'esecuzione potessero poi andare di contrario avviso rispetto a chi aveva rilasciato la formula telematica e dichiarare la mancanza della formula esecutiva.

«Il difensore o il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio possono estrarre dal fascicolo informatico il duplicato e la copia analogica o informatica della copia esecutiva in forma di documento informatico. Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, della copia esecutiva in forma di documento informatico estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma dell'articolo 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, equivalgono all'originale».

Udienza cartolare in Cassazione… La quarta novità è contenuta nell'art. 23 comma 8-bis che prevede e disciplina l'udienza cartolare in cassazione per i ricorsi proposti per la pubblica udienza.

In questo caso la Corte procederà in camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, salvo che una delle parti o il procuratore generale faccia richiesta scritta di discussione orale entro il termine perentorio di 25 giorni liberi prima dell'udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica certificata, alla cancelleria.

Se non vi sarà richiesta di discussione orale «entro il quindicesimo giorno precedente l'udienza, il procuratore generale formula le sue conclusioni motivate con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata. La cancelleria provvede immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l'atto contenente le conclusioni ai difensori delle parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono depositare memorie ai sensi dell'articolo 378 del codice di procedura civile con atto inviato alla cancelleria a mezzo di posta elettronica certificata».

… e disciplina transitoria. Queste modalità «non si applicano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione ricade entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i procedimenti nei quali l'udienza ricade tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la richiesta di discussione orale deve essere formulata entro dieci giorni dalla predetta data di entrata in vigore».

Blocco degli sfratti. Passiamo ora al consueto c.d. decreto Milleproroghe di fine anno (e, cioè, il decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183; in G.U. n. 323 del 31 dicembre 2020) che interviene su alcuni termini in scadenza prorogandone la validità.

Particolarmente importante la norma di cui all'art. 13 comma 13 che proroga al 30 giugno 2021 il c.d. blocco degli sfratti che aveva molto fatto discutere (e molto farà discutere ancora) anche per gli effetti sociali ed economici ma anche giuridici “a catena”.

La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili – che opera anche per quelli ad uso non abitativo – già prevista dall'art. 103 comma 3 del d.l. 18/2020 sarà, però, limitata agli sfratti per morosità, ai provvedimenti di rilascio degli immobili ex art. 586 comma 2 c.p.c. e del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.

Rispetto a questa scelta qualche Autore sembra aver individuato una certa irrazionalità nel consentire il blocco degli sfratti per morosità a discapito degli sfratti per finita locazione dove l'occupante potrebbe verosimilmente continuare a corrispondere l'indennità di occupazione.

Senonché, la scelta del legislatore – sebbene fortemente penalizzante dei diritti del locatore – sembra rientrare (senza con ciò esprimere un giudizio, ma soltanto una constatazione) nella logica degli interventi “pubblici” che da sempre hanno caratterizzato la disciplina del contratto di locazione “politicamente” sempre “scottante”.

Esecuzioni immobiliari sulla prima casa. Sempre in tema di “sospensioni” il comma 14 dell'art. 13 del decreto Milleproroghe ha disposto che la sospensione delle procedure esecutive immobiliari sulla prima casa già disposta dall'art. 54-ter d.l. 18/2020 è prorogata “fino al 30 giugno 2021”.

Cambiali “congelate”. Sempre la legge di Bilancio ha previsto, poi, che «i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 gennaio 2021, sono sospesi fino al 31 gennaio 2021 ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. I protesti o le constatazioni equivalenti già levati nel predetto periodo sono cancellati d'ufficio. Non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso».

Esecuzione su immobili di edilizia residenziale pubblica. Da ultimo, la legge di Bilancio ha introdotto con il comma 376 regole speciali per le procedure esecutive aventi a oggetto immobili realizzati in regime di edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata che sono stati finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche.

Orbene, è stata prevista la nullità delle procedure «se il creditore procedente non ne ha dato previa formale comunicazione, tramite posta elettronica certificata, agli uffici competenti del comune dove sono ubicati gli immobili e all'ente erogatore del finanziamento territorialmente competente. La nullità è rilevabile d'ufficio, su iniziativa delle parti, degli organi vigilanti avvisati ovvero dell'inquilino detentore, prenotatario o socio della società soggetta alla procedura esecutiva».

Nell'ipotesi in cui l'esecuzione sia già iniziata «il giudice dell'esecuzione procede alla sospensione del procedimento esecutivo nelle modalità di cui al comma 376 per consentire ai soggetti di cui al citato comma 376 di intervenire nella relativa procedura al fine di tutelare la finalità sociale degli immobili e sospendere la vendita degli stessi».

Se la procedura ha avuto inizio su istanza dell'istituto di credito presso il quale è stato acceso il mutuo fondiario, il giudice verifica d'ufficio la rispondenza del contratto di mutuo stipulato ai criteri di cui all'articolo 44 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e l'inserimento dell'ente creditore nell'elenco delle banche convenzionate presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La mancanza di uno solo dei due requisiti citati determina l'immediata improcedibilità della procedura esecutiva ovvero della procedura concorsuale avviata.

In base al comma 379 «in relazione a immobili di cui ai commi da 376 a 378, qualora vi siano pendenti procedure concorsuali, il giudice competente sospende il relativo procedimento al fine di procedere alle verifiche definite dai medesimi commi da 376 a 378».

(Fonte: www.dirittoegiustizia.it)

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