Comunicazioni e notifiche a mezzo PEC anche nel procedimento disciplinare a carico dell’avvocato

Redazione scientifica
05 Gennaio 2021

L'art. 16 comma 4 d.l. n. 179/2012 (conv. con modif. in l. n. 221/2012) è stato modificato dall'art. 3 comma 1-ter d.l. n. 28/2020, con l'estensione anche ai procedimenti davanti al CNF in sede giurisdizionale della previsione secondo cui le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi...

Così la Corte di cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 29177/20, depositata il 21 dicembre.

Il CNF confermava la sanzione disciplinare inflitta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (C.O.A.) di Venezia ad un avvocato per alcune violazioni disciplinari. La decisione è stata impugnata con ricorso in Cassazione, ma il ricorso veniva dichiarato inammissibile in quanto proposto tardivamente.

Il Collegio ha infatti ricordato che contro le decisioni del CNF il ricorso di legittimità deve essere proposto nel termine breve di 30 giorni dalla notificazione d'ufficio della sentenza contestata (art. 36 comma 6 l. n. 247/2012). Resta ferma l'applicabilità del termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. nella sola ipotesi in cui non vi sia stata valida notificazione d'ufficio della decisione impugnata e nessun interessato abbia provveduto alla notificazione di propria iniziativa.

Quanto alla decisione assunta sui provvedimenti disciplinari, nel cui ambito il CNF è organo di giurisdizione e svolge tale funzione secondo le previsioni di cui agli artt. 59 e 65 r.d. n. 37/1934, è previsto che le parti interessate provvedano tempestivamente ad eleggere il proprio domicilio in Roma. In mancanza della elezione di domicilio, le comunicazioni e le notificazioni saranno effettuate mediante deposito nella segreteria del CNF.
A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 3 comma 1-ter d.l. n. 28/2020, introdotto dalla l. n. 70/2020, è stato novellato l'art. 16 comma 4 d.l. n. 179/2012 (conv. con modif. in l. n. 221/2012) estendendo anche ai procedimenti davanti al CNF in sede giurisdizionale la previsione - già dettata per i procedimenti civili -secondo cui le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione di documenti informatici.

Ciò posto, la disposizione appena citata non può comunque trovare applicazione nel caso di specie in quanto successiva alla definizione in sede giurisdizionale del procedimento disciplinare dinanzi al CNF e successiva anche alla proposizione del ricorso per cassazione. Il ricorso, come anticipato, risulta in definitiva tardivo in quanto proposto oltre il termine di 30 giorni decorrente dalla data di deposito del provvedimento nella segreteria del CNF, in quanto quest'ultimo ha provveduto a notiziare il ricorrente del deposito mediante comunicazione PEC.

*fonte: www.dirittoegiustizia.it

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