Comunicazioni e notifiche a mezzo PEC anche nel procedimento disciplinare a carico dell’avvocato
05 Gennaio 2021
Così la Corte di cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 29177/20, depositata il 21 dicembre.
Il CNF confermava la sanzione disciplinare inflitta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (C.O.A.) di Venezia ad un avvocato per alcune violazioni disciplinari. La decisione è stata impugnata con ricorso in Cassazione, ma il ricorso veniva dichiarato inammissibile in quanto proposto tardivamente. Il Collegio ha infatti ricordato che contro le decisioni del CNF il ricorso di legittimità deve essere proposto nel termine breve di 30 giorni dalla notificazione d'ufficio della sentenza contestata (art. 36 comma 6 l. n. 247/2012). Resta ferma l'applicabilità del termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. nella sola ipotesi in cui non vi sia stata valida notificazione d'ufficio della decisione impugnata e nessun interessato abbia provveduto alla notificazione di propria iniziativa. Quanto alla decisione assunta sui provvedimenti disciplinari, nel cui ambito il CNF è organo di giurisdizione e svolge tale funzione secondo le previsioni di cui agli artt. 59 e 65 r.d. n. 37/1934, è previsto che le parti interessate provvedano tempestivamente ad eleggere il proprio domicilio in Roma. In mancanza della elezione di domicilio, le comunicazioni e le notificazioni saranno effettuate mediante deposito nella segreteria del CNF.
Ciò posto, la disposizione appena citata non può comunque trovare applicazione nel caso di specie in quanto successiva alla definizione in sede giurisdizionale del procedimento disciplinare dinanzi al CNF e successiva anche alla proposizione del ricorso per cassazione. Il ricorso, come anticipato, risulta in definitiva tardivo in quanto proposto oltre il termine di 30 giorni decorrente dalla data di deposito del provvedimento nella segreteria del CNF, in quanto quest'ultimo ha provveduto a notiziare il ricorrente del deposito mediante comunicazione PEC.
*fonte: www.dirittoegiustizia.it
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