La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili nel decreto «Milleproroghe 2021»Fonte: Cod. Proc. Civ. Articolo 624
05 Gennaio 2021
Breve excursus degli interventi emergenziali in tema di rilascio di beni immobili
Il primo intervento normativo nella materia de qua risale al c.d. Decreto Cura Italia (d.l. n. 18/20) che all'art. 103 comma 6 prevedeva: «l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020». In sede di conversione del d.l. n. 18/2020 da parte della l. n. 27/2020 interveniva la prima proroga, sino al 1.9.2020 e, successivamente, con l'art. 17-bis del d.l. n. 34/2020 (inserito in sede di conversione in l. n. 77/20 di tale decreto legge) la sospensione è stata prolungata sino al «31 dicembre 2020». Tutte le proroghe sono state effettuate dal legislatore intervenendo sull'art. 103 comma 6 del d.l. 18/20 del quale, via via, è stato modificato (solo) il termine ultimo di operatività della sospensione, stabilito originariamente nel 30 giugno 2020 e poi divenuto, nell'ordine, 1 settembre e 31 dicembre 2020. E' di pochi giorni fa l'ultimo intervento operato dal d.l. n. 183/2020 - c.d. decreto Mille Proroghe (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 323 del 31 dicembre 2020) che, all'art. 13 comma 13, non si limita a prorogare al 30 giugno 2021 la sospensione di cui all'art. 103 comma 6 del d.l. n. 18/20 ma circoscrive , come mai prima, i casi ai quali si applica la proroga, questa volta sì, limitata ai soli provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e a quelli «conseguenti all'adozione, ai sensi dell'art. 586 comma 2 c.p.c., del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari». Si riapre così la discussione, sorta all'indomani della emanazione del d.l. n. 18/20, sulla estensione e ambito di applicazione del precetto normativo. All'indomani della emanazione del d.l. n. 18/20, sebbene l'art. 103 fosse rubricato «Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza», risultava prevalente l'orientamento di chi, attesa la generica dizione letterale, riteneva la sospensione applicabile all'esecuzione fondata su ogni tipo di «provvedimento» – atti amministrativi e giudiziali - con il quali si disponesse il rilascio di un immobile, sia ad uso abitativo che non, relativi non solo a rapporti locatizi ma ad ogni esecuzione finalizzata allo stesso risultato, tramite la procedura di cui all'art. 608 c.p.c. (condanna al rilascio di beni occupati senza titolo; provvedimenti aventi ad oggetto l'assegnazione di immobili ad uno dei coniugi in sede di separazione) così come per i provvedimenti con cui il giudice dell'esecuzione immobiliare avesse disposto (ai sensi degli artt. 560 o 586 c.p.c.) il rilascio del bene immobile oggetto di pignoramento.L'esegesi «onnicomprensiva» predetta si fondava, essenzialmente, sull'interpretazione sistematica, letterale e costituzionalmente orientata della norma, ritenuta «affetta» da a-tecnicismo legislativo. In particolare, il precetto normativo si riferiva genericamente al «rilascio»; era collocato in una disposizione di carattere generale, come palesava la rubrica dell'articolato («Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza») e la ratio era protettiva sicchè, una lettura in chiave costituzionalmente orientata faceva ritenere irragionevole trattare diversamente situazioni di fatto corredate, al di là del nomen juris e del modus procedendi, dal medesimo effetto sostanziale, ovvero la perdita della disponibilità dell'immobile, anche ad uso non abitativo. Le linee Guida adottate dai maggiori Tribunali Italiani confermavano l'applicabilità della sospensione anche all'esecuzione immobiliare ed anche all'attuazione dell'ordine di liberazione del G.E. (cfr. Tribunale di Messina, provvedimento Presidenziale del 19 marzo 2020; Tribunale di Torre Annunziata, provvedimento del 25 Marzo 2020 che prendeva atto della sospensione dell'esecuzione di ogni ordine di liberazione emesso; Tribunale di Cassino, provvedimento del 14 Aprile 2020; Tribunale di Siracusa, provvedimento dell'11 maggio 2020. Nelle linee guida del Tribunale di Bergamo si leggeva:«L'attuazione degli ordini di liberazione per cui non opera la sospensione della procedura ai sensi dell'art. 54-ter (perché disposti in seno a procedure in cui gli immobili non sono occupati dal debitore che vi risiede o dimora con la famiglia)è comunque sospesa sino al 1 settembre 2020 potendo assimilarsi l'attuazione degli ordini di liberazione alle procedure di rilascio previste dall'art. 103 comma 6 della l. n. 27/2020, di conversione con modifiche del d.l. n. 18/2020»; dello stesso tenore la circolare dell'11 maggio 2020 dei Giudici dell'esecuzione del Tribunale di Cosenza e quelle del Tribunale di Milano datate anch'esse 11 maggio 2020). Secondo una interpretazione giurisprudenziale più restrittiva (Tribunale di Verona, ord., 13 maggio 2020 e Trib. Reggio Calabria 15 maggio 2020) l'art. 103 comma 6 cit., quale norma di carattere eccezionale dettata in un contesto emergenziale era, in quanto prevista per le esecuzioni per rilascio, insuscettibile di applicazione analogica (art. 14 Preleggi) non trovando, quindi, applicazione all'attuazione degli ordini di liberazione a cura del Custode exart. 560 c.p.c. In particolare, secondo questa giurisprudenza, la norma, sul piano lessicale, individuava la sola esecuzione intrapresa sulla base del titolo esecutivo per il rilascio di un immobile e non l'espropriazione immobiliare, nel cui ambito viene attuato un ordine di liberazione adottato dal G.E. nell'esercizio dei poteri di direzione del processo esecutivo a questo spettanti. Si sosteneva, in sostanza, che l'ordine di liberazione (pur contenendo un ordine di rilascio) non si eseguiva nelle forme dell'esecuzione per rilascio (art. 605 e ss. c.p.c.) tramite ufficiale giudiziario e su istanza del creditore, ma, al contrario, veniva «attuata» dal custode senza l'osservanza delle formalità di cui agli artt. 605 e ss. c.p.c. sulla base delle disposizioni impartite dal medesimo Giudice dell'Esecuzione (v. sul punto anche Trib. Larino 30 giugno 2020). Inoltre – si sosteneva – che il legislatore dell'emergenza si era specificamente occupato delle espropriazioni immobiliari in altra disposizione, collocata nell'art. 54-ter della l. n. 27/2020 (di conv. del d.l. n. 18/2020). Tale interpretazione è divenuta prevalente a seguito della emanazione del d.l. n. 34/2020, il cui art. 17-bis, rubricato «Proroga della sospensione dell'esecuzione degli sfratti di immobili ad uso abitativo e non abitativo», ha differito al 3 dicembre 2020 la sospensione. Il riferimento all'esecuzione degli «sfratti» ha convinto, infatti, alcuni interpreti, che il differimento e, quindi, la sospensione ab origine disposta, dovesse riferirsi soltanto alle procedure di rilascio derivanti da provvedimenti giurisdizionali legati ad un rapporto di locazione ed esitati ad una procedura di sfratto intentata ai sensi degli art. 657 e ss. c.p.c. e comunque non fosse estensibile agli ordini di liberazione assunti dal giudice dell'esecuzione immobiliare ai sensi dell'art. 560 c.p.c. per i quali l'esecuzione non si sospendeva salvo che fossero adibiti ad abitazione principale del debitore, nel qual caso l'esecuzione immobiliare risultava sì sospesa, ma in forza dell'art. 54-ter del d.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, in l. n. 27/2020 (cfr. in tal senso il Tribunale Siracusa, sez. Fallimentare, 17 settembre 2020). In particolare, il Tribunale di Bari, ord., 24 luglio 2020, G.E. dott.ssa Cutolo, facendo leva sullo jus superveniens di cui all'art. 17-bis cit. e, in particolare, sulla mutata rubrica della disposizione, ha sostenuto che il legislatore, circoscrivendo espressamente in rubrica la portata applicativo-sospensiva dell'art. 103 comma 6 cit. all'esecuzione dei soli «sfratti», abbia voluto «emendare» l'«a-tecnicismo» della formulazione originaria, da cui la inapplicabilità della sospensione all'attuazione dell'ordine di liberazione emessoex art. 560 c.p.c. , anche in risposta alla imprescindibile esigenza sistematica di tutela dell'aggiudicatario sancita dall'art. 187 - bis disp. att. c.p.c. Il d.l. n. 183/2020 («Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonche' in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea») pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 323 del 31 dicembre 2020 all'art. 13 prevede: «La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'art. 103 comma 6 del d.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 27/2020, è prorogata sino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'art. 586 comma 2 c.p.c., del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari». La proroga, espressamente riferita all'art. 103 comma 6 del d.l. n. 18/2020, sembra avvalorare, ora sì con una sorta di interpretazione autentica, la tesi di chi aveva ritenuto che la sospensione riguardasse l'esecuzione di tutti i provvedimenti giudiziali con i quali si ordinava il rilascio di immobili, quindi non solo quelli derivanti da un contratto di locazione e anche i provvedimenti con cui il giudice dell'esecuzione immobiliare avesse disposto(ai sensi degli artt. 560 o 586 c.p.c.) il rilascio del bene immobile oggetto di pignoramento.Tale interpretazione, più garantista, era risultata remissiva alla luce dell'utilizzo della espressione «sfratti», all'interno della rubrica dell'art. 17-bis del d.l. n. 34/20. Ma rubrica legis non est lex come ci dimostra lo stesso articolo 13 del decreto Milleproroghe dalla cui rubrica - «Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti» – nulla potrebbe argomentarsi in ordine al contenuto della norma. Oggi, per effetto del d.l. n. 183/2020, la predetta tesi interpretativa si palesa non solo preferibile, ma supportata dal legislatore che esplicitamente limita la proroga (sino al 30 giugno 2021) della sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'art. 103 comma 6 ai soli « provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze» nonché ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'art. 586 comma 2 c.p.c. , del decreto di trasferimento di immobili pignorati ove «abitati dal debitore e dai suoi familiari».Ne deriva la dimostrazione che l'art. 103 comma 6 d.l. n. 18/2020 d.l. n. 18/2020 In ogni caso la ulteriore proroga della sospensione della esecuzione risulta oggi limitata a due sole tipologie di «provvedimenti di rilascio»: a) quelli adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze; b) quelli conseguenti all'adozione del decreto di trasferimento di immobili pignorati. a) Quanto ai primi si deve trattare di titoli esecutivi giudiziali, definitivi o non, adottati in conseguenza del solo «mancato pagamento del canone alle scadenze» e aventi ad oggetto sia immobili adibiti ad uso abitativo che immobili adibiti ad uso c.d. «diverso». Non rientrano nella tipologia dei «provvedimenti giudiziali» predetti, interessati dalla sospensione, gli atti aventi natura convenzionale (es. transazioni), i verbali di conciliazione anche se sottoscritti nell'ambito di una procedura di mediazione ex d.lgs. n. 28/2010 o i verbali di accordo redatti nell'ambito di una procedura di negoziazione assistita di cui al d.l. n. 132/2014 convertito con modifiche dalla l. n. 162/2014, né gli «atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli» e che ai sensi dell'art. 474 c.p.c valgono, in genere, come titolo esecutivo. Inoltre, il titolo esecutivo (di rilascio) interessato dalla sospensione in esame potrebbe essere anche risalente nel tempo, quindi di molto antecedente la situazione emergenziale da Covid-19 e a questa non connesso e il procedimento giudiziale originante il titolo potrebbe anche non consistere in una procedura di sfratto bensì una ordinario processo locatizio con finalità risolutorie, purchè instaurato per l'inadempimento nel versamento del corrispettivo principale del godimento dell'immobile (il canone). b) La sospensione dell'esecuzione è prorogata, inoltre, sino al 30 giugno 2021 con riferimento «ai provvedimenti di rilascio»conseguenti all'adozione, ai sensi dell'art. 586 comma 2 c.p.c., del decreto di trasferimento di immobili oggetto di esecuzione e che sono«abitati»dal debitore e dai suoi familiari. Con detta disposizione il decreto Milleproroghe interviene sulle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto immobili adibiti ad abitazione del debitore e sui familiari, già oggetto di attenzione nella fase emergenziale, limitando la proroga della sospensione - prima estesa all'intera procedura esecutiva immobiliare – alla sola esecuzione del provvedimento di rilascio emesso dal giudice ai sensi dell'art. 586 comma 2 c.p.c. ed avente ad oggetto un immobile «abitato» dal debitore e suoi familiari . Infatti l'art. 54-ter del d.l. n. 18/20, rubricato «Sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa» e introdotto dalla l. n. 27/2020 aveva previsto la sospensione «per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione» di «ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare di cui all' art. 555 del c.p.c.
L'art. 4 del d.l. n. 137/2020 era, poi, intervenuto sul citato art. 54-ter del d.l. n. 18/20, sia prorogando la sospensione predetta sino al 31 dicembre 2020, sia sancendo la «inefficacia» di ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare di cui all'art. 555 c.p.c. avente ad oggetto l'abitazione principale del debitore «effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto». La l. n. 176/2020 ha convertito in legge il predetto d.l. n. 137/2020 modificando, nel citato art Il risultato finale discendente dagli interventi normativi sopra richiamati era la «inefficacia» – sino al 31 dicembre 2020 - della intera procedura esecutiva avente ad oggetto la casa di abitazione del debitore. Il decreto Milleproroghe ha, invece, limitato la proroga della sospensione, sino al 30 giugno 2021, alla sola esecuzione del provvedimento di rilascio emesso dal giudice dell'esecuzione quale atto conclusivo della fase della vendita immobiliare e costituente titolo esecutivo per il rilascio (artt. 474 e 605 e ss. c.p.c. e art. 164 disp. att. c.p.c.) con la conseguenza che la procedura esecutiva, fino al predetto momento, non sarà inibita. In conclusione
Con il decreto Milleproroghe il legislatore ha, in qualche misura, cercato di contemperare i contrapposti interessi delle parti contenendo la portata «protettiva» che emergeva dai precedenti interventi normativi e che rendeva inspiegabili, agli occhi dei creditori esecutanti sia la dichiarazione di inefficacia del «semplice» pignoramento dell'abitazione principale del debitore che, quale atto esecutivo che si limita ad imprimere un vincolo di destinazione sul bene, non arrecava in concreto alcun pregiudizio agli interessi protetti dalla normativa Covid sia il differimento di esecuzioni per rilascio, sulle quali la Pandemia non aveva avuto alcuna incidenza genetica, come le esecuzioni per rilascio fondate sull'accertamento della scadenza contrattuale (finita locazione). Riferimenti
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