Il conduttore subentrante in un immobile risponde in proprio in caso di condanna ad un non facere

05 Gennaio 2021

L'accertamento contenuto nella sentenza costituente titolo esecutivo relativo allo svolgimento all'interno di un immobile di una attività contraria al regolamento di condominio, produce effetti anche nei confronti di un nuovo e diverso conduttore che ha conseguito la detenzione dell'immobile solo dopo la formazione del suddetto titolo esecutivo.

Il caso. Gli opponenti, proprietari di un immobile, condotto in locazione da una società che svolgeva attività trasgressiva, in violazione del regolamento condominiale, proponevano opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., avverso l'atto di precetto di pagamento a loro intimato, da una condomina-opposta, sulla base di un titolo esecutivo costituito da una sentenza che li aveva condannati al pagamento di una somma di denaro, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., per ogni giorno di inosservanza al divieto di svolgimento, in un appartamento di loro proprietà, di una determinata attività contraria al regolamento condominiale.
L'opposizione veniva rigettata dal Tribunale competente, e la pronuncia di primo grado veniva confermato dalla Corte di Appello. Avverso la decisione del giudice del gravame, gli appellanti proponevano ricorso in Cassazione eccependo la violazione dell'art. 2909 c.c., dell'art. 24 Cost., nonché degli artt. 2043 c.c. e 3 e 24, comma 1, Cost, art. 6, comma 1, Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo.

Inosservanza dell'obbligo di non facere. Per il primo motivo di ricorso, esaminato dai Giudici di legittimità, gli stessi hanno evidenziato la manifesta infondatezza e la parziale inammissibilità della censura mossa dai ricorrenti in ordine al fatto che l'accertamento contenuto nel titolo esecutivo non avrebbe valore in relazione all'attività svolta da una nuova conduttrice dell'immobile, subentrata alla precedente dopo l'emanazione della sentenza di primo grado. La Suprema Corte ritiene che, come correttamente osservato dalla Corte di Appello, la pronuncia di cui al titolo esecutivo consistente nella condanna a cessare lo svolgimento dell'attività ritenuta contraria al regolamento di condominio nell'immobile dei ricorrenti, era stata emessa anche direttamente nei confronti di questi ultimi, così come la condanna al pagamento di una somma di denaro per l'eventuale inosservanza dell'obbligo.
Di conseguenza, il titolo aveva efficacia diretta nei loro confronti, anche nella parte relativa al pagamento della somma di denaro per l'inosservanza dell'obbligo di non facere, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., per il solo fatto che l'attività vietata continuasse ad essere svolto nel loro immobile, e ciò indipendentemente del relativo conduttore la cui la mancata partecipazione al giudizio era irrilevante.

Giudicato esterno. Con riferimento all'accertamento della violazione del divieto sanzionato nel titolo con il pagamento di una somma di denaro, la censura risulta inammissibile, in tal senso gli Ermellini si sono espressi condividendo quanto accertato dalla Corte di Appello, ritenendo che l'attività originariamente svolta dalla prima conduttrice, aveva continuato ad essere svolta nei locali di proprietà dei ricorrenti anche dalla nuova conduttrice che aveva di fatto riaperto la medesima attività contraria al regolamento condominiale. Tali accertamenti venivano operati dalla Corte territoriale sulla base della valutazione del materiale istruttoria acquisito nel corso del giudizio:
La Cassazione, per orientamento costante, sostiene che l'interpretazione del titolo esecutivo compiuto dal giudice dell'esecuzione o da quello chiamato a sindacarne l'operato nell'ambito delle opposizioni esecutive, si risolve nell'apprezzamento di un fatto, come tale incensurabile in Cassazione se esente da vizi logici o giuridici, senza che possa diversamente opinarsi alla luce dei poteri di rilievo officioso e diretta interpretazione del giudicato esterno da parte del giudice di legittimità, atteso che, in sede di esecuzione, il provvedimento passato ingiudicato, pur ponendosi come “giudicato esterno” (in quanto decisione assunta fuori dal processo esecutivo), non opera come decisione della controversia, bensì come titolo esecutivo e, pertanto, non va inteso come momento terminale della funzione cognitiva del giudice, ma come presupposto fattuale dell'esecuzione, ossia come condizione necessaria e sufficiente per procedere ad essa (Cass. ord. 13 giugno 2018, n. 15538).

In conclusione, i motivi di censura sono stati considerati infondati ed inammissibili, il ricorso è stato rigettato, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di lite in favore della parte contro ricorrente.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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