La responsabilità del liquidatore di s.r.l. per mancato pagamento dei fideiussori che hanno agito in regresso contro la società

07 Gennaio 2021

In caso di cancellazione di una società a responsabilità limitata dal registro delle imprese, per i debiti della società non soddisfatti risponde il liquidatore della società, il quale abbia sottratto attivo alla società e non abbia provveduto a recuperare i crediti vantati dalla società...
Massima

In caso di cancellazione di una società a responsabilità limitata dal registro delle imprese, per i debiti della società non soddisfatti risponde il liquidatore della società, il quale abbia sottratto attivo alla società e non abbia provveduto a recuperare i crediti vantati dalla società, sussistendo detta responsabilità anche nei confronti dei fideiussori della società che - avendo pagato dei debiti della società verso una banca - si trovino a essere creditori della medesima società in via di regresso.

Il caso

Il caso oggetto della sentenza del Tribunale di Napoli in commento può essere così illustrato. Una società a responsabilità limita intende contrarre dei debiti con una banca e l'istituto di credito esige, al fine dell'erogazione del credito, il rilascio di adeguate fideiussioni da parte di alcuni garanti. Poiché successivamente la società non onora il debito contratto con la banca, le fideiussioni vengono escusse dall'istituto di credito e i fideiussori vengono costretti a pagare alla banca determinate somme.

La legge prevede che il fideiussore escusso che ha pagato il debito altrui ha diritto di regresso contro il debitore principale (art. 1950 c.c.). Per questa ragione, i fideiussori cercano di recuperare dalla società i danari che hanno dovuto pagare alla banca. Sennonché, nelle more del procedimento di recupero, la società viene messa in liquidazione e cancellata dal registro delle imprese. Non potendo più i creditori (ossia i fideiussori) agire contro la società, ormai inesistente, agiscono contro il liquidatore della società.

Il Tribunale di Napoli rinviene alcuni profili di responsabilità del liquidatore e dunque accoglie la domande degli attori (i fideiussori), condannando il liquidatore della società a pagare ai fideiussori l'importo di € 150.000.

Le questioni giuridiche

Il caso affrontato nella sentenza del Tribunale di Napoli in commento concerne la responsabilità del liquidatore. Le disposizioni applicate sono quelle che riguardano la responsabilità del liquidatore (art. 2489 c.c.) e la cancellazione della società dal registro delle imprese (art. 2495 c.c.).

Per quanto concerne la responsabilità del debitore, la legge prevede che “i liquidatori debbono adempiere i loro doveri con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dell'incarico e la loro responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri è disciplinata secondo le norme in tema di responsabilità degli amministratori”.

Per quanto riguarda le responsabilità conseguenti alla cancellazione della società dal registro delle imprese, la disposizione di riferimento è l'art. 2495, comma 2, c.c., a mente del quale “i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi”.

L'art. 2495, comma 2, c.c. identifica due categorie di soggetti contro i quali i creditori insoddisfatti della società possono agire, una volta che la società non esiste più per essere stata cancellata dal registro delle imprese: i soci e i liquidatori. Tuttavia, vi è una fondamentale distinzione fra l'origine della responsabilità dei primi e dei secondi: i soci rispondono in quanto successori della società (e dunque per i debiti della società); i liquidatori invece rispondono non quali successori della società, ma per fatto proprio, ossia per avere - con negligenza nella fase della liquidazione - causato un danno ai creditori.

La sentenza del Tribunale di Napoli in commento riconosce la responsabilità del liquidatore nei confronti dei creditori sociali, essenzialmente per due motivi: il liquidatore aveva sottratto l'attivo residuo della società e, inoltre, non aveva proceduto a recuperare i crediti vantati dalla società verso terzi. Senza questa attività di recupero, la società non disponeva dei fondi per soddisfare i creditori, fra i quali risultavano esserci i fideiussori della società.

Osservazioni

Il punto di partenza dell'analisi deve essere il già menzionato art. 2495 comma 2 c.c. Questa disposizione afferma in primo luogo che, dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, l'estinzione della società rimane ferma. L'estinzione della società ha risvolti sostanziali e processuali:

1) dal punto di vista sostanziale, la società non esiste più, e dunque non può essere titolare di rapporti attivi (crediti) e passivi (debiti);

2) dal punto di vista processuale, la società non può più agire né resistere in giudizio (e, se il processo è pendente, esso deve essere interrotto).

Limitando l'analisi ai profili sostanziali (questione di dove vadano a finire le posizioni creditorie e debitorie della società dopo la cancellazione dal registro delle imprese), vi sono stati alcuni interventi della Corte di cassazione che hanno chiarito questo aspetto centrale. Il precedente più importante è rappresentato da una sentenza delle Sezioni Unite (12 marzo 2013, n. 6070). Le Sezioni Unite hanno chiarito che, qualora all'estinzione della società conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa.

Dunque, i primi soggetti responsabili per i debiti non soddisfatti della società sono i soci, a condizione che abbiano percepito qualcosa in sede di bilancio finale di liquidazione. Difatti se non hanno percepito nulla significa che la società non sarebbe stata in grado di pagare i creditori nemmeno prima e al di fuori della procedura di liquidazione. Non va dimenticato che la società a responsabilità limitata, come del resto rivela il suo nome, risponde limitatamente al suo patrimonio (art. 2462, comma 1, c.c.). Ciò che i soci hanno percepito all'esito della liquidazione era patrimonio sociale ed esso rimane destinato alla soddisfazione dei creditori sociali. Se i soci non hanno percepito nulla, anche i creditori non potranno percepire nulla. Anche un successivo intervento della Corte di cassazione (Cass., 10 gennaio 2018, n. 381) ha ribadito che la cancellazione della società dal registro delle imprese, lungi dal comportare un fenomeno estintivo delle relative obbligazioni, determina piuttosto un fenomeno di tipo successorio.

Alla possibile responsabilità dei soci dopo l'estinzione della società si aggiunge la responsabilità dei liquidatori. La fonte della responsabilità dei liquidatori è tuttavia completamente diversa dalla fonte della responsabilità dei soci. I primi rispondono a titolo di responsabilità professionale, specificando la legge che i liquidatori rispondono “se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi” (art. 2495, comma 2, c.c.).

Nel caso affrontato dal Tribunale di Napoli in commento, la peculiarità è che i fideiussori hanno convenuto in giudizio una persona, la quale era stata sia socio sia liquidatore della società a responsabilità limitata. I fideiussori attori avevano chiesto l'affermazione di responsabilità del convenuto sia come socio sia come fideiussore. Il Tribunale di Napoli esclude tuttavia la possibilità di giungere a una condanna del socio, atteso che dal bilancio di liquidazione non risultava distribuito alcun attivo. Poiché la responsabilità del socio è la stessa della società, essendo un successore della società, così come non avrebbe risposto la società (data la sua responsabilità limitata), allo stesso modo non risponde il socio che non abbia incassato nulla dalla società. Il regime di responsabilità limitata che caratterizza la società si trasferisce al socio.

Mentre la responsabilità del socio dopo la cancellazione della società è limitata (a ciò che i soci abbiano percepito in base al bilancio finale di liquidazione), la responsabilità del liquidatore non conosce limiti. L'ammontare della responsabilità dipende dal danno che il liquidatore ha cagionato ai creditori. Nel caso affrontato dal Tribunale di Napoli si giunge a una condanna per € 150.000, in quanto tale fu la somma che i fideiussori dovettero pagare alla banca per i debiti della società, e che non riuscirono a recuperare dalla società poiché quest'ultima era stata cancellata dal registro delle imprese.

Una delle fonti principali di responsabilità dei liquidatori, nella fase di liquidazione della società, è la violazione del principio della par condicio creditorum. Collocandosi la liquidazione volontaria della società al di fuori delle procedure concorsuali, non vengono in considerazione le disposizioni della legge fallimentare volte ad assicurare la par condicio, bensì l'art. 2741 comma 1 c.c., secondo cui “i creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione”. La tentazione del liquidatore potrebbe essere quella di pagare alcuni creditori prima degli altri, al fine di favorirli.

Nel caso affrontato dal Tribunale di Napoli in commento, a dire il vero, non si trattò di pagamenti preferenziali a favore di creditori, ma di semplici distrazioni del socio-liquidatore a proprio favore. Il socio-liquidatore non vantava crediti nei confronti della società, ma preferì pagare – senza titolo – sé stesso piuttosto che pagare i creditori.

Con riferimento alla natura della responsabilità del liquidatore nei confronti dei creditori della società, è corretto affermare che si tratti di responsabilità extracontrattuale. Il liquidatore difatti ha un rapporto contrattuale con la società, che lo nomina, ma non ha un rapporto contrattuale con i creditori. I creditori hanno un diverso rapporto contrattuale con la società (derivante tipicamente dalla fornitura di merci), ma non hanno un rapporto contrattuale con il liquidatore. I creditori possono dunque citare in giudizio il liquidatore, ma solo al fine di far valere una forma di responsabilità extracontrattuale.

Nel caso affrontato dal Tribunale di Napoli in commento, la responsabilità del liquidatore si basa su condotte particolarmente gravi, consistenti nella sottrazione di attivo ai creditori. In altre fattispecie la responsabilità del liquidatore è più sottile e dipende da inadempimenti ai suoi doveri professionali. In questa prospettiva si può utilmente segnalare un precedente del Tribunale di Milano (30 ottobre 2016, in giurisprudenzadelleimprese.it). Un Comune vanta dei crediti ICI per circa € 93.000 nei confronti di una società immobiliare. La società viene messa in liquidazione e, nel corso della liquidazione, il liquidatore opera una compensazione fra il debito ICI verso il Comune e crediti IVA che la società asserisce di avere nei confronti del fisco. Per effetto di questa operazione di compensazione, non viene pagato il debito ICI (in quanto la società risulta apparentemente a credito verso il fisco) e l'attivo residuo viene distribuito al socio, mentre - alla fine - la società viene cancellata dal registro delle imprese. Non esistendo più la società, al Comune non rimane che far causa al liquidatore. Per effetto della compensazione, la società era risultata avere un attivo di circa € 46.000 che era stato distribuito al socio. Per questa ragione, oltre che far causa al liquidatore, il Comune fa causa al socio per ottenere la restituzione di quanto percepito all'esito della liquidazione. Il Tribunale di Milano accerta che il liquidatore ha agito con colpa professionale, non potendo operare una compensazione fra debiti ICI e crediti IVA, per almeno due ragioni: in primo luogo perché il credito IVA non era certo né esigibile e in secondo luogo perché i due crediti non sono compensabili sussistendo nei confronti di soggetti diversi (l'ICI è un debito verso il Comune, l'IVA un credito verso lo Stato). Avendo operato una compensazione non consentita, il liquidatore ha violato le regole di professionalità che devono caratterizzare il suo operato. Inoltre egli ha causato un danno ai creditori (appunto il Comune), perché - considerando compensato il debito ICI verso il Comune con il credito IVA - non aveva pagato alcunché al Comune, facendo defluire l'attivo residuo della società al socio della medesima. In definitiva il Tribunale di Milano afferma la responsabilità in solido del socio e del liquidatore.

Un altro interessante caso di responsabilità dei liquidatori è rappresentato da una sentenza del Tribunale di Roma (16 aprile 2016, in giurisprudenzadelleimprese.it). La fattispecie può essere così ricostruita. Un avvocato presta la propria opera a favore di una s.r.l. in determinati contenziosi, conseguendo peraltro un risultato positivo per la società assistita, riuscendo a recuperare circa € 63.000. Al termine del lavoro presentava alla società la propria parcella dell'importo di circa € 14.000, che peraltro non veniva onorata dalla società. L'avvocato chiedeva dunque un decreto ingiuntivo per il pagamento dei suoi onorari, decreto che veniva emesso dal giudice competente. Poiché nel frattempo la società debitrice era stata messa in liquidazione, l'avvocato si rivolse ai liquidatori per ottenere il pagamento. Nonostante la fondatezza della pretesa dell'avvocato, confortata da un decreto ingiuntivo, i liquidatori non solo non inserirono il credito dell'avvocato nel bilancio della società, ma cancellarono la società dal registro delle imprese. L'avvocato, preso atto dell'impossibilità di recuperare il credito dalla società, ormai inesistente in quanto cancellata dal registro delle imprese, agì contro i liquidatori. Il Tribunale di Roma tuttavia rigetta l'azione di responsabilità contro i liquidatori, sulla base della considerazione che il bilancio finale di liquidazione era stato chiuso con un passivo di circa € 10.000 euro: anche altri creditori, così come l'avvocato, non erano stati soddisfatti. Poiché le risorse della società non erano state sufficienti a soddisfare tutti i creditori, non sussiste alcuna responsabilità dei liquidatori per avere omesso l'inserimento del credito dell'avvocato in bilancio. Anche se il credito del legale fosse stato inserito, non ci sarebbero state le risorse per pagarlo. Per questa ragione la domanda dell'avvocato viene rigettata e i liquidatori non vengono condannati.

Conclusioni

Le evoluzioni giurisprudenziali fanno sì che, col passare degli anni, vengano identificate figure professionali che diventano oggetto di azioni in giudizio che si potrebbe definire “seriali”. Nell'ambito del diritto societario, questa situazione si è verificata (e si sta verificando) con i sindaci di società. Vuoi per la presenza di una disposizione sulla responsabilità (art. 2407 c.c.) vuoi per l'ampiezza dei loro doveri (art. 2403 c.c.), il lavoro di sindaco è diventato rischioso e le azioni in giudizio contro di loro si sono moltiplicate negli ultimi anni.

Questo andamento (incremento delle cause) si sta verificando negli ultimi anni anche contro i liquidatori. Costoro hanno il compito di vendere i beni sociali e di soddisfare i creditori. Se nell'ambito delle loro competenze compiono degli errori e i creditori rimangono insoddisfatti, non è raro che vengano citati in giudizio.

Fra i creditori della società rientrano anche i fideiussori che hanno soddisfatto i debiti della società. A ben guardare si verifica, in senso economico, una “traslazione” del credito con questa sequenza:

1) prima la banca paga la società;

2) poi i fideiussori pagano la banca;

3) infine i fideiussori recuperano il credito dal liquidatore (non potendo farlo dalla società, estinta per cancellazione dal registro delle imprese).

Viene da pronosticare che, anche in futuro, il tema della responsabilità dei liquidatori potrebbe interessare con una certa intensità le aule di giustizia.