Prorogata al 30 giugno 2021 la sospensione dell'esecuzione degli sfratti: una soluzione che suscita perplessità

11 Gennaio 2021

Il nuovo decreto “milleproroghe” prevede - peraltro, solo per alcune fattispecie di titoli esecutivi per il rilascio - la proroga fino al 30 giugno 2021 della sospen¬sione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio già disposta con decorrenza dal 17 marzo 2020 dal d.l. n. 18/2020. L'iniziativa - assunta in presenza di un problema reale e grave derivante dalle difficoltà che investono le con¬dizioni personali ed economiche di molti inquilini che si trovano nell'impossibilità di fare fronte all'obbligo di pagamento del canone di locazione - dà, però, al problema una soluzione che suscita molti dubbi. Nel testo che segue, vengono posti a confronto i contenuti del provvedimento di proroga e della di¬sposizione originaria di sospensione e vengono esaminati i profili del nuovo provvedimento che de¬stano perplessità.
Il quadro normativo

Il comma 13 dell'art. 13 del d.l.31 dicembre 2020,n. 183 (c.d. decreto “milleproroghe”) dispone: “La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'articolo103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata sino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, comma2, c.p.c., del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari”.

Viene così prorogata fino al 30 giugno 2021 la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio disposta con il d.l. n. 18/2020 (limitatamente, peraltro, ad una parte delle fattispecie che ne costituivano l'ambito di applicazione, parte costituente comunque la quasi totalità dei casi).

La precedente disposizione di sospensione delle esecuzioni dei rilasci

Per comprendere il significato e la portata della nuova norma è necessario prendere le mosse dalla disposizione che in precedenza aveva sospeso le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio. Il comma 6 dell'art. 103 deld.l. 17 marzo 2020, n. 18 aveva disposto che “l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020”.

La sospensione disposta da tale provvedimento - inizialmente prevista fino al 30 giugno 2020 – è stata prorogata al 1 settembre 2020 già in sede di conversione in legge del decreto con la l.24 aprile 2020 n. 27.

Successivamente, con l'art. 17-bis del d.l. 19 maggio 2020,n. 34, convertito con modificazioni dalla l. 17 luglio 2020, n. 77 si è disposto che, “al comma 6 dell'articolo 103 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «1° settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».”.

Ambito di applicazione della disposizione originaria di sospensione

La norma - pur collocata in una sede (l'art. 103 del d.l. n. 18/2020, articolo destinato a regolare la “sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi”) diversa da quella (l'art. 83 del decreto) indirizzata in modo specifico a regolare i procedimenti giudiziari - era volta a disciplinare l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari.

In sede di commento della disposizione si era osservato che:

- il richiamo operato ai “provvedimenti” di rilascio faceva ritenere che la norma riguardasse specificamente il caso dei titoli esecutivi costituiti dalle pronunce del giudice restandone escluse le ipotesi di esecuzione basate su titoli costituiti non da provvedimenti ma da atti di natura convenzionale: restavano esclusi pertanto anche i titoli costituiti da verbali di conciliazione (che, pur formati in sede giudiziale, non sono “provvedimenti”), verbali di conciliazione sottoscritti in sede di procedura di mediazione ex d.lgs. n. 28/2010 (che del pari non hanno la natura di “provvedimenti”) e verbali di accordo redatti in esito a procedura di negoziazione assistita di cui al d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla l. 10 novembre 2014 n. 162 (sempre perché non sono “provvedimenti”);

- la sospensione concerneva tutti i provvedimenti giudiziari di rilascio quale ne fosse la natura (sentenze, ordinanze, decreti);

- la sospensione concerneva tutti i provvedimenti quale fosse il rapporto che essi definissero o al quale si riferissero e dunque non era limitata ai soli provvedimenti relativi ai contratti di locazione; la sospensione pertanto riguardava tra gli altri:

- tutti i provvedimenti che contenessero l'ordine di rilascio di un immobile quale conseguenza della dichiarazione di invalidità o di inesistenza del titolo in forza del quale fossero stati acquisiti il possesso o la detenzione di un immobile;

- i titoli esecutivi giudiziali derivanti dalla risoluzione di ogni contratto (per esempio contratto di comodato) che avesse fatto acquisire la detenzione o il possesso di un immobile;

- i provvedimenti giudiziali che disponessero il rilascio di immobili detenuti senza titolo;

- i provvedimenti con cui il giudice dell'esecuzione immobiliare disponesse - ai sensi dell'art. 560 c.p.c. o ai sensi dell'art. 586 c.p.c. - il rilascio del bene immobile oggetto dell'esecuzione (ipotesi che si realizzano attraverso il procedimento di esecuzione forzata ex artt. 605 ss. c.p.c.: Cass. civ.,sez. III, 5 marzo 2013, n. 5384);

- i provvedimenti che (come il provvedimento che disponga lo scioglimento della comunione assegnando ai partecipanti beni determinati) contenessero (anche implicitamente) l'ordine di rilascio;

- i provvedimenti con cui si disponesse l'assegnazione della casa coniugale nel caso di separazione (art. 337-sexies c.c.) o di divorzio (art. 6 l. 1 dicembre 1970, n. 898);

- restava aperto il quesito se la sospensione si applicasse nei confronti dei provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c. il cui contenuto fosse costituito dall'ordine di rilascio di un immobile: la risposta negativa al quesito sembrava preferibile sia perché l'intrinseca natura del provvedimento d'urgenza pare incompatibile con la sospensione sia perché per attuare i provvedimenti d'urgenza non è necessario il ricorso alle forme procedimentali proprie del processo di esecuzione forzata avvenendone invece l'attuazione (come dispone l'art. 669-duodecies c.p.c.) in via immediata “sotto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento cautelare il quale ne determina anche le modalità di attuazione”, senza il rispetto, nel caso di rilascio, delle forme di cui agli artt. 605 ss. c.p.c.;

- quanto ai provvedimenti di rilascio derivati da rapporti di locazione era chiaro che, attesa la formulazione generica della norma, la sospensione riguardava anche i provvedimenti che disponessero il rilascio in relazione alla morosità del conduttore (provvedimenti questi che costituiscono peraltro la grande maggioranza dei provvedimenti di rilascio emessi e posti in esecuzione, come emerge dai dati sugli sfratti presentati annualmente dal Ministero dell'Interno: nell'anno 2019, per esempio, i provvedimenti di convalida degli sfratti per morosità sono stati complessivamente 42.326 su un totale di 48.543 provvedimenti di rilascio emessi); sotto questo profilo la norma presentava carattere di novità rispetto al passato (mai in precedenza era stata disposta la sospensione o la proroga delle esecuzioni degli sfratti per morosità) e dava luogo a problemi delicati poiché in conseguenza della sospensione l'immobile continuava ad essere occupato dall'ex conduttore anche nel caso in cui questi non pagasse nulla al locatore, il quale a sua volta - pur munito di un provvedimento giudiziale di rilascio - non poteva, in ragione della sospensione, ottenere il rilascio; né era previsto in favore del locatore alcun ristoro per il periodo di protrazione coattiva dell'occupazione dell'immobile;

- attesa l'ampiezza della previsione erano compresi nella sospensione anche i titoli di rilascio relativi ad immobili oggetto di locazione ad uso foresteria o anche di locazione turistica;

- la sospensione riguardava i provvedimenti di rilascio relativi anche a tutti gli immobili non abitativi (come era indicato espressamente nella norma).

Modalità operative della sospensione disposta dal d.l. n. 18/2020

Quanto alle modalità concrete di operatività della sospensione disposta dal d.l. n. 18/2020 si era notato che:

- atteso che l'esecuzione per consegna e rilascio ha inizio con la notificazione all'esecutato dell'atto di preavviso di rilascio di cui all'art. 608 c.p.c. nel periodo con inizio dal 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del d.l. n. 18/2020) e termine al 31 dicembre 2020(data finale della proroga della sospensione disposta dal d.l. n. 34/2020) non ha potuto procedersi alla notifica di alcun atto di preavviso di sloggio ove il titolo esecutivo fosse costituito da un provvedimento giudiziale e tanto meno ha potuto effettuarsi alcun accesso dell'ufficiale giudiziario per l'esecuzione del rilascio;

- la sospensione non ha impedito, invece, la notificazione degli atti di precetto di rilascio (atti estranei all'esecuzione, ancorché prodromici a questa);

- la sospensione - così come prevista dalla norma - era destinata ad operare in via automatica: non era previsto che venisse presentata alcuna istanza da parte dell'esecutato (a differenza di altri casi di sospensione delle esecuzioni dei rilasci quale quello di cui all'art. 8, comma 10-bis, della l. 27 febbraio 2015, n. 11, che aveva introdotto la “sospensione dell'esecuzione degli sfratti” limitatamente a provvedimenti giudiziali di rilascio diversi dallo sfratto per morosità ed aveva previsto che la sospensione dell'esecuzione potesse essere disposta con uno specifico provvedimento del giudice solo su istanza del conduttore in presenza di determinate condizioni).

La nuova norma: il suo contenuto

È ora intervenuta la disposizione sopra ricordata del decreto “milleproroghe”.

La nuova norma si limita - come si è visto - a prorogare (pur quanto relativamente ad un ambito applicativo più limitato) la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio disposta dall'art. 103 del d.l. n. 18/2020. Ciò porta a ritenere che anche per la nuova disposizione abbiano validità molte delle considerazioni già svolte a proposito della precedente norma. In particolare restano ferme le osservazioni che avevano condotto a ritenere che il riferimento operato dalla norma ai “provvedimenti” di rilascio riguardi specificamente il caso dei titoli esecutivi costituiti dalle pronunce del giudice e che restassero escluse dall'ambito di applicazione della norma tutte le ipotesi di titoli costituiti da contratti o comunque da atti di natura convenzionale (compresi i titoli costituiti dai verbali di conciliazione sottoscritti anche in sede di procedura di mediazione ex d.lgs. n. 28/2010 e dai verbali di accordo redatti in esito a procedura di negoziazione assistita di cui al d.l. 12 settembre 2014, n. 132 convertito con modifiche dalla l. 10 novembre 2014, n. 162.

Di contro, alcune delle osservazioni che si erano formulate a proposito della sospensione disposta dal d.l. n. 18/2020 devono, invece, essere riconsiderate e modificate.

Ricordato che, in precedenza, la sospensione concerneva tutti i provvedimenti quale che fosse il rapporto che essi definissero o a cui si riferissero, e dunque non era limitata ai soli provvedimenti derivanti da un contratto di locazione, va notato che l'odierna proroga della sospensione riguarda invece solo due specie di provvedimenti: a) i provvedimenti che trovino la loro base nel mancato pagamento del canone alle scadenze; b) gli ordini di rilascio impartiti con il decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c. nel caso di immobili abitati dal debitore e dai suoi familiari.

Il fatto che la proroga della sospensione sia limitata a tali due ipotesi fa ritenere che pertanto essa ora non si applichi (tra i casi cui si applicava la sospensione originaria ex d.l. n. 18/2020): - all'ordine di rilascio di un immobile impartito da un provvedimento giudiziario quale conseguenza della dichiarazione di invalidità o di inesistenza del titolo in forza del quale fossero stati acquisiti il possesso o la detenzione di un immobile; - al titolo esecutivo giudiziale derivante dalla risoluzione di ogni contratto diverso dalla locazione in virtù del quale fossero stati acquisiti la detenzione o il possesso di un immobile; - al provvedimento giudiziale di rilascio di un immobile detenuto senza titolo; - ai provvedimenti giudiziali che (come il provvedimento che disponga lo scioglimento della comunione assegnando ai singoli partecipanti beni determinati) contengano anche implicitamente l'ordine di rilascio; - ai provvedimenti con cui si disponga l'assegnazione della casa coniugale nel caso di separazione (art. 337-sexies c.c.) o di divorzio (art. 6 l. 1 dicembre 1970, n. 898); - ai provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c. il cui contenuto sia costituito dall'ordine di rilascio di un immobile.

Le due fattispecie considerate dalla nuova norma

Concentrando l'attenzione sulle due ipotesi di applicazione della proroga della sospensione indicate dalla nuova norma, si nota quanto segue.

Quanto all'ipotesi sub a) deve ritenersi che questa concerna:

- solo provvedimenti che si riferiscano ad un contratto di locazione;

- nell'ambito di questi solo i provvedimenti che siano adottati per il mancato pagamento del canone (si tratterà dunque delle ordinanze di convalida di sfratto per morosità, delle ordinanze ex art. 665 c.p.c. pronunciate nel procedimento di sfratto per morosità e delle sentenze che definiscano il giudizio di risoluzione del contratto per morosità del conduttore relativa al pagamento del canone, giudizio che sia stato promosso quale procedimento speciale con atto di intimazione di sfratto per morosità del quale non si sia avuta la convalida o anche quale giudizio di risoluzione in via ordinaria): restano dunque esclusi tutti i casi di provvedimenti di rilascio che si basino sulla finita locazione o anche su un inadempimento del conduttore diverso dalla morosità relativa al canone;

- solo i casi di mancato pagamento del canone: la formulazione della norma fa ritenere che restino estranee all'ambito di operatività della norma le ipotesi di mancato pagamento degli oneri accessori (ipotesi per cui pure è consentito il ricorso al procedimento di sfratto per morosità) il che pone delicati problemi nel caso - peraltro, assai frequente nella pratica - in cui lo sfratto per morosità venga intimato per il mancato pagamento sia del canone sia degli oneri accessori (vi è da chiedersi se in questo caso, ove sia pronunciato un provvedimento di rilascio che non indichi se esso si basi sull'una o sull'altra morosità, il provvedimento di rilascio ricada o non ricada nella sospensione);

- anche la locazione ad uso foresteria e la locazione turistica (ipotesi entrambe di locazioni non soggette alla disciplina della l. n. 431/1998) rientrano nell'ambito di applicazione della sospensione (limitatamente ai casi di morosità nel pagamento del canone);

- anche il caso dell'immobile che non sia più occupato dal conduttore rientra nell'ambito di applicazione della sospensione (sempre a condizione che si tratti di morosità relativa al canone);

- infine, certamente rientrano nel campo di applicazione della norma (a condizione che il provvedimento sia basato sulla morosità relativa al canone) anche tutti i casi di immobili non abitativi: del resto già la norma originaria faceva espressa menzione di questo genere di immobili.

Da notare che nel caso in cui si ritenesse - come la formulazione letterale della norma autorizza a pensare -che la sospensione riguardi solo le morosità relative al canone e non anche le ipotesi di mancato pagamento degli oneri accessori, potrebbero prospettarsi conseguenze sul piano operativo e pratico. Infatti:

- da un lato, potrebbe pensarsi che il locatore - nel caso in cui il conduttore che fosse debitore sia per i canoni che per gli oneri accessori effettuasse il pagamento di una somma senza l'imputazione all'uno o all'altro dei suoi debiti - avrebbe interesse a che il debito cui venisse imputato il pagamento fosse quello relativo al canone e non quello relativo agli oneri accessori poiché solo questo secondo consentirebbe di ottenere un provvedimento di rilascio suscettibile di esecuzione;

- dall'altro lato - e per la medesima ragione - potrebbe ipotizzarsi che il locatore, nel formulare l'atto di intimazione dello sfratto per morosità, ove il conduttore fosse moroso sia per i canoni sia per gli oneri accessori, facesse distinzione tra tali diversi debiti del conduttore e richiedesse che la risoluzione del contratto in via prioritaria venisse fondata sulla morosità relativa agli oneri accessori.

Sono ipotesi - quelle ora prospettate - che dovrà verificarsi se ed in che misura avranno effettivamente seguito nella prassi.

Quanto all'ipotesi sub b) - relativa ai provvedimenti di rilascio pronunciati in sede di esecuzione - può notarsi che:

- in primo luogo, si nota che vengono sospesi quanto all'esecuzione solo i provvedimenti con cui il giudice dell'esecuzione immobiliare disponga ai sensi dell'art. 586 c.p.c. il rilascio del bene immobile oggetto dell'esecuzione e solo nel caso in cui il debitore e i suoi familiari abitino nell'immobile;

- la disposizione sembra legata alla previsione dell'ultimo comma dell'art. 560 c.p.c. (per cui “quando l'immobile pignorato è abitato dal debitore e dai suoi familiari il giudice il giudice non può mai disporre il rilascio dell'immobile prima della pronuncia del decreto di trasferimento ai sensi dell'art. 586”): va notato però che il fatto che quest'ultima disposizione faccia menzione dell'immobile pignorato (al singolare) mentre la disposizione qui in esame abbia riguardo agli “immobili pignorati” (al plurale) che siano “abitati dal debitore e dai suoi familiari” rende incerto se gli ambiti di applicazione delle due norme coincidano;

- restano, in ogni caso, estranei all'ambito di applicazione della norma di proroga della sospensione dell'esecuzione i provvedimenti con cui il giudice dell'esecuzione immobiliare disponga ai sensi dell'art. 560 c.p.c. il rilascio dell'immobile pignorato;

- è chiaro, infine, che (considerando la norma l'ipotesi dell'abitazione del debitore e dei suoi familiari) restano estranei a questa fattispecie di sospensione i provvedimenti relativi agli immobili destinati ad uso diverso dall'abitazione (che rientrano invece nella sospensione disposta per i provvedimenti di rilascio relativi alle locazioni).

La durata della proroga della sospensione

Un aspetto da sottolineare è la durata della proroga della sospensione: questa viene prorogata fino al 30 giugno 2021. Considerato che la proroga ha iniziato ad avere applicazione dal mese di marzo 2020, complessivamente viene così ad aversi una sospensione di quasi sedici mesi.

Si tratta di un periodo di tempo assai lungo, che vi è da chiedersi se sia compatibile con i caratteri di temporaneità ed eccezionalità che si è sempre ritenuto che fossero necessari per giustificare provvedimenti quali quelli che nel passato hanno disposto la proroga dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio (v., in questo senso, Corte Cost. 9 novembre 2000, n. 482): tanto più che potrebbe chiedersi se per l'ipotesi dello sfratto per morosità (relativamente alla quale mai in precedenza si era avuta la sospensione dell'esecuzione) i caratteri anzidetti debbano essere ancora più presenti e la durata della sospensione debba essere ancora più breve.

Da notare, poi, come proprio la lunga durata della sospensione porti a considerare l'aspetto ulteriore dei possibili effetti sul piano generale di una misura quale quella in esame. La sospensione potrebbe avere infatti l'effetto di indebolire - appunto su un piano generale - la percezione della necessità del rispetto degli obblighi derivanti dal contratto di locazione alla luce della constatazione del fatto che la morosità nel pagamento del canone in questo caso viene a non avere più - quale diretta ed inevitabile conseguenza - la perdita del diritto del conduttore a continuare ad occupare l'immobile locato.

Le modalità applicative della sospensione

Quanto alle modalità concrete con le quali viene disposta la sospensione pare evidente che la stessa continua ad operare solo con riguardo all'inizio dell'esecuzione, la quale ha luogo con la notificazione all'esecutato dell'atto di preavviso di rilascio di cui all'art. 608 c.p.c. (come è noto, l'elemento che determina l'inizio dell'esecuzione del rilascio è appunto la notifica di tale atto e non già - come in precedenza, prima del d.l. n. 35/2005 - l'accesso dell'ufficiale giudiziario presso l'immobile oggetto dell'esecuzione). Ciò significa che, fino al 30 giugno 2021, non potrà procedersi alla notifica di alcun atto di preavviso di sloggio ove il titolo esecutivo sia costituito da uno dei provvedimenti soggetti a sospensione né potrà effettuarsi alcun accesso per l'esecuzione del rilascio.

La sospensione non impedirà, invece, la notificazione dell'atto di precetto di rilascio.

Da sottolineare poi che la sospensione - così come prevista dalla norma - è destinata ad operare in via automatica. Infatti, la nuova norma - così come il comma 6 dell'art. 103 del d.l. n. 18/2020 - non prevede che debba essere presentata alcuna istanza da parte dell'esecutato.

La cosa può dare luogo a problemi dal momento che la proroga della sospensione non riguarda tutti i titoli esecutivi, ma solo i titoli espressamente richiamati dalla norma stessa. Vi è da chiedersi, infatti, chi in concreto sarà chiamato a valutare se un determinato titolo esecutivo rientri oppure non rientri nell'ambito della sospensione (questione rispetto alla quale possono presentarsi incertezze e divergenze: si pensi ai casi - cui già si è fatto cenno - in cui la morosità in relazione alla quale sia stato convalidato lo sfratto non riguardi solo il canone ma riguardi anche gli oneri accessori). La strada che sembra più corretta in questi casi sarà quella della richiesta da parte del locatore all'ufficiale giudiziario di procedere all'esecuzione forzata del rilascio effettuando la notifica al conduttore dell'atto di preavviso di sloggio ex art. 608 c.p.c.: ove l'ufficiale giudiziario ritenesse di non potere dare corso all'esecuzione il locatore potrà interpellare il giudice dell'esecuzione ex art. 610 c.p.c. e sarà appunto il giudice dell'esecuzione che si pronuncerà sulla questione. Può essere utile ricordare al proposito che si ritiene che “il rifiuto dell'ufficiale giudiziario di eseguire il pignoramento richiesto dal creditore non è atto immediatamente suscettibile del rimedio dell'opposizione di cui all'art. 617 c.p.c., ma può essere sottoposto al controllo del giudice ai sensi dell'art. 60 c.p.c. o nelle forme desumibili dalla disciplina del procedimento esecutivo azionato mentre il suddetto rimedio resta eventualmente sperimentabile avverso il provvedimento del giudice conclusivo di tale controllo” (Cass. civ., sez. III, 12 marzo 1992, n. 3030). Principio che pare utilizzabile appunto anche nel caso in esame.

In conclusione

Il fatto che la sospensione i cui contorni sono stati fino a qui delineati sia destinata ad operare nel caso dei provvedimenti che, quanto alle locazioni, dispongano il rilascio in relazione alla morosità del conduttore - e solo in questo caso - suscita molte perplessità.

Già in sede di esame del d.l. n. 18/2020 era stato notato che l'applicazione della sospensione anche ai provvedimenti basati sulla morosità - che presentava carattere di novità poiché mai in precedenza era stata disposta la sospensione o la proroga delle esecuzioni degli sfratti per morosità - dava luogo a problemi assai delicati creando le condizioni affinché l'immobile continuasse ad essere occupato da un ex conduttore cui, però, di fatto era consentito non pagare il canone al locatore, il quale a sua volta, in ragione della sospensione, non poteva - pur avendo ottenuto un provvedimento giudiziale di rilascio - ottenere l'esecuzione coattiva del rilascio. Di fatto, venivano così ad essere imposte al solo singolo locatore (e non veniva posto invece a carico della collettività, come per tutti gli altri casi di difficoltà derivati dall'epidemia) le conseguenze della situazione di difficoltà derivata dall'epidemia (senza previsione neppure di un “ristoro” in favore del locatore nel caso in cui nulla gli fosse corrisposto dal conduttore per il periodo di protrazione autoritativamente imposta di occupazione dell'immobile).

Da parte di molti, si è notato che con la sospensione dell'esecuzione non soltanto si consente - anzi, si impone - che un provvedimento esecutivo pronunciato da un giudice non abbia attuazione (fatto già grave), ma a ciò si aggiunge (fatto ulteriore tale da rendere la cosa ancora più grave) l'imposizione al locatore dell'ulteriore prosecuzione di fatto di un rapporto già giudizialmente cessato con il conseguente aumento - per tutta la durata della sospensione - del pregiudizio che ne deriva. Ciò dandosi luogo ad una situazione nella quale oltre a tutto - e senza alcun rimborso o indennizzo - resta a carico del locatore anche l'obbligo di fare fronte alle spese condominiali relative ai servizi goduti dal conduttore durante il periodo di sospensione ed agli oneri fiscali relativi ad un bene di cui è tolta al proprietario la possibilità di disporre.

Si è, poi, notato anche che la sospensione disposta in via generalizzata si applica nei confronti di tutti i conduttori, senza distinzione tra coloro che abbiano effettivamente subito pregiudizio dall'epidemia e coloro che invece non abbiano subìto un pregiudizio, senza verifica circa l'effettività - e circa l'eventuale misura - del pregiudizio per il conduttore e senza un raffronto tra la posizione del conduttore e quella del locatore (che potrebbe trovarsi in una condizione più svantaggiata del conduttore). Peraltro non è nemmeno prevista alcuna verifica circa la causa della morosità (va a questo proposito segnalato che, anche in conseguenza della durata non breve di svolgimento dei procedimenti giudiziari di sfratto e della sospensione dell'attività giudiziaria disposta per alcuni mesi dalla normativa emergenziale, tutti - o quasi tutti - gli sfratti per morosità che fino ad ora hanno goduto della sospensione dell'esecuzione risalgono ad epoca antecedente l'insorgere dell'emergenza sì che le loro cause non hanno nulla a che vedere con l'epidemia).

Quelli che si sono qui indicati sono aspetti che hanno condotto anche a dubitare della legittimità costituzionale della normativa in tema di sospensione dei rilasci come fissata dai provvedimenti emergenziali.

Orbene, se quelli ora indicati sono gli aspetti negativi della sospensione disposta dalle norme ricordate segnalati da parte di molti, deve prendersi atto del fatto che con la nuova norma non soltanto si è prorogata ulteriormente (per un periodo di durata considerevole) la sospensione dell'esecuzione degli sfratti ma addirittura si è concentrata tale proroga - quanto alle locazioni - sui soli provvedimenti derivanti dalla morosità del conduttore!

Proprio l'ipotesi della morosità - e cioè proprio la situazione rispetto alla quale più si dubitava della legittimità e correttezza della sospensione - è divenuta così l'unica situazione propria delle locazioni per la quale la sospensione è consentita ed imposta: i provvedimenti di rilascio dell'immobile locato basati su ragioni diverse dalla morosità possono avere esecuzione mentre gli sfratti per morosità (che sono sempre stati considerati e che sono - sulla base dei canoni e dei valori propri del nostro ordinamento - fattispecie che non possono essere degne di tutela e tantomeno di incoraggiamento) non possono avere esecuzione.

Riferimenti

Fanticini - Saija, La sospensione dell'esecuzione forzata della prima casa, in Giur. it., 2020, 2069;

Mirabelli, Il caso sfratti, la proroga che vanifica le sentenze, in Il Messaggero, 31 dicembre 2020;

Scalettaris, La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio disposta con il decreto Cura Italia, in Condominioelocazione.it, 1 aprile 2020.

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