Provvedimento d'assegnazione su decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo: è esclusa la tutela cautelare?

11 Gennaio 2021

In un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il debitore opponente proponeva un ricorso ai sensi dell'art. 700 c.p.c. finalizzato ad impedire l'incasso, da parte del creditore opposto, delle somme già depositate su un libretto giudiziario in virtù dell'ordinanza di assegnazione emessa in una procedura esecutiva presso terzi...
Massima

Il ricorso d'urgenza proposto nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo volto ad ottenere l'inibitoria dall'incasso delle somme assegnate al creditore nell'ambito di una procedura esecutiva presso terzi deve essere rigettato per difetto di strumentalità con il giudizio di merito, del quale non è destinato ad anticipare gli effetti, avendo piuttosto lo scopo di impedire quelli di una distinta procedura esecutiva.

Il caso

Per quel che può evincersi dalla lettura dell'ordinanza che si annota, nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il debitore opponente proponeva un ricorso ai sensi dell'art. 700 c.p.c. finalizzato ad impedire l'incasso, da parte del creditore opposto, delle somme già depositate su un libretto giudiziario in virtù dell'ordinanza di assegnazione emessa nel corso di una procedura esecutiva presso terzi incardinata dallo stesso creditore sulla scorta del provvedimento monitorio oggetto di opposizione. Il Tribunale rigetta la domanda d'urgenza per difetto di strumentalità, sul piano degli effetti, con il giudizio di merito pendente dinanzi a sé.

La questione

Le questioni processuali sottese alla decisione che si annota sono diverse e molto ricorrenti, toccando profili fondamentali della tutela (talora insufficiente) del debitore a fronte di decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi (ai sensi dell'art. 642 o dell'art. 648 c.p.c.).

Le soluzioni giuridiche

La soluzione adottata dal Tribunale di Milano costituisce diretta applicazione dei principi generali in tema di rapporti tra tutela cautelare e tutela di merito.

In particolare, la pronuncia in esame si fonda sull'assunto, non in discussione in giurisprudenza come in dottrina, per il quale i provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c., pur essendo connotati da un contenuto atipico (in ragione della loro residualità), devono essere strumentali, stante la loro natura cautelare, ad un giudizio di merito, del quale vanno ad anticipare in qualche modo gli effetti.

Pertanto è stata rigettata la domanda d'urgenza proposta dal debitore opponente per paralizzare gli effetti, almeno sul piano materiale-attuativo, di una procedura esecutiva già conclusasi in proprio danno con un provvedimento di assegnazione, procedura fondata sullo stesso decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.

Secondo il Tribunale di Milano, invero, la misura inibitoria dell'incasso delle somme sul libretto giudiziario oggetto del predetto provvedimento di assegnazione in favore del creditore opposto non sarebbe stata strumentale ad assicurare gli effetti della decisione di merito nel giudizio di opposizione allo stesso decreto ingiuntivo in forza del quale l'esecuzione era iniziata, bensì ad impedire il concretarsi degli effetti di una distinta procedura esecutiva.

La decisione è ineccepibile sul piano dei principi generali, come si è già detto, stante la necessaria strumentalità di ogni provvedimento cautelare, anche se d'urgenza, ad un giudizio di merito (pur solo potenziale nell'ipotesi di provvedimenti a strumentalità cd. attenuata).

Infatti, il rimedio che ha a disposizione il debitore nell'ipotesi in cui al termine del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo quest'ultimo venga revocato, ove le somme siano già state corrisposte, spontaneamente o a seguito di una procedura esecutiva, è un'azione di ripetizione delle stesse proposta nei confronti del creditore opposto.

Osservazioni

La coerenza della decisione del Tribunale di Milano con i principi generali non ci esime, tuttavia, dal vagliarne gli inconvenienti pratici per il debitore opponente che ha ragione dal poter conseguentemente ipotizzare possibili soluzioni alternative.

E' ricorrente la situazione nella quale venga emesso un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo (o il decreto divenga tale in corso d'opposizione ove il giudice ritenga integrati i presupposti di cui all'art. 648 c.p.c.) e lo stesso sia concretamente utilizzato dal creditore, nonostante la pendenza di un giudizio di opposizione, come titolo per dare corso ad una procedura di esecuzione forzata in danno del debitore opponente.

La peculiarità di tale situazione - peculiarità che certo non viene meno per la sua ricorrenza - è che, a differenza di quanto avviene nel caso di un'espropriazione iniziata in base ad una sentenza provvisoriamente esecutiva, il decreto ingiuntivo che pure abbia tale carattere è piuttosto una sorta di «misura cautelare» che non presuppone alcun vaglio, se non sommario, in ordine alla sussistenza della pretesa creditoria.

Può quindi accadere, specie se il decreto è stato eccezionalmente emesso con la clausola di provvisoria esecutività ai sensi dell'art. 642 c.p.c., che se la procedura esecutiva intrapresa – come si ha modo di dover ritenere dalla lettura dell'ordinanza annotata sia avvenuto nel caso di specie – è un'espropriazione presso terzi che in caso di dichiarazione positiva del terzo può concludersi sin dalla prima udienza con il provvedimento di assegnazione, la stessa proceda molto più speditamente dell'eventuale giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo nelle more proposto dal debitore.

Si vuole dire, in altri termini, che l'espropriazione presso terzi potrebbe in ipotesi concludersi ancor prima che il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo possa vagliare un'istanza, magari fondatissima, del debitore opponente di sospensione per gravi motivi ex art. 649 c.p.c. dell'esecuzione provvisoria dello stesso decreto, così da «bloccare» tempestivamente la procedura esecutiva con una misura di sospensione «esterna» ai sensi dell'art. 623 c.p.c.

Può quindi accadere che l'esecuzione si concluda prima che una pronuncia di merito accerti l'inesistenza, anche radicale, della pretesa creditoria fondata sul decreto ingiuntivo munito della clausola di provvisoria esecuzione.

I principi generali in tema di strumentalità tra tutela cautelare e tutela di merito impediscono senz'altro, come ha correttamente affermato il Tribunale di Milano, di ritenere che un provvedimento d'urgenza del giudice della cognizione possa inibire l'attuazione materiale, con l'incasso, del provvedimento di assegnazione delle somme in favore del creditore in sede esecutiva.

Sempre i principi generali impongono che, in questi casi, revocato il decreto ingiuntivo, il debitore debba percorrere la via, talvolta impervia, dell'azione di restituzione nei confronti del creditore che, senza averne diritto, ha azionato un titolo «provvisorio» in sede esecutiva, caducato dopo l'accertamento giudiziale.

Occorre interrogarsi, tuttavia, se i principi generali escludano anche che, qualora ne sussistano i presupposti sul piano del periculum in mora, il debitore opponente possa richiedere ed ottenere un sequestro cautelare delle somme assegnate in sede esecutiva (non importa se con un provvedimento a proprio carico) al creditore opposto che sta perdendo la causa di merito e si abbia ragione di temere «disperda» le stesse, nelle more dell'instaurando giudizio di ripetizione di indebito, così impedendo al debitore, divenuto creditore a seguito della revoca del decreto ingiuntivo, di soddisfarsi all'esito dello stesso.

Qualora a quest'ultimo interrogativo si desse – come a nostro sommesso parere deve farsi – una risposta affermativa, diverrebbe lecito interrogarsi sulle modalità con le quali era stata articolata la domanda d'urgenza nella fattispecie decisa dall'ordinanza in esame e se il giudice adito avesse potuto riqualificarla nei termini ora indicati.

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