Ammissibile la produzione documentale eseguita successivamente al ricorso introduttivo

Redazione scientifica
11 Gennaio 2021

In base all'art. 702-bis c.p.c., è ammissibile la produzione documentale eseguita successivamente al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 702-ter c.p.c...

Nell'ambito di un ricorso attivato dal professionista nei confronti del Comune per ottenere il compenso per l'assistenza prestata all'Ente in una controversia civile, la Cassazione ha affrontato la questione relativa al ricorso introduttivo, iscritto mediante una busta telematica, senza l'allegazione dell'ulteriore documentazione, che veniva inviata solo successivamente.

In particolare, con l'ordinanza n. 46/21, la Corte ha affermato il seguente principio di diritto: «poiché l'art. 702-bis, commi 1 e 4 c.p.c., non prevede alcuna specifica sanzione processuale, né in relazione al mancato rispetto del requisito di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente e il resistente intendano, rispettivamente, avvalersi, né in relazione alla mancata allegazione di detti documenti al ricorso o alla comparsa di risposta, è ammissibile la produzione documentale eseguita, nell'ambito del procedimento sommario disciplinato dagli artt. 702-bis e ss. c.p.c., successivamente al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 702-ter c.p.c.».

*fonte:www.dirittoegiustizia.it

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