Bankitalia: nuova definizione di default e Centrale dei Rischi

Fabio Fiorucci
12 Gennaio 2021

L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2021, della nuova definizione di default prevista dall'art. 178 del Regolamento europeo n. 575/2013 (relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento) ha suscitato viva preoccupazione tra la clientela bancaria...

L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2021, della nuova definizione di default prevista dall'art. 178 del Regolamento europeo n. 575/2013 (relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento) ha suscitato viva preoccupazione tra la clientela bancaria, per il potenziale impatto delle nuove disposizioni sulle segnalazioni alla Centrale dei rischi (‘inadempimenti persistenti' e ‘sofferenze').

Per fugare incertezze interpretative, l'Organo di vigilanza ha chiarito, con nota del 28 dicembre 2020 ("Nuova definizione di default: segnalazioni di Centrale dei rischi"), il reale impatto delle novità normative, ribadendo « che la nuova definizione di default non modifica nella sostanza i criteri » vigenti in materia di segnalazione alla CR.

In particolare, è evidenziato che la classificazione di un'esposizione creditizia tra gli “inadempimenti persistenti” (nella variabile “stato del rapporto”) continua a seguire il criterio della scadenza dei rimborsi previsti dal contratto di finanziamento e, pertanto, non risente in alcun modo delle modifiche alle “soglie di rilevanza” introdotte con la nuova definizione di default.

Parimenti, gli intermediari dovranno continuare a segnalare un cliente "in sofferenza" sulla base dei criteri in essere (valutando dunque la situazione di grave difficoltà non temporanea e non basandosi su un mero ritardo nei pagamenti) e non devono applicare alcun automatismo tra la classificazione a default e la segnalazione a sofferenza in CR.

Operativamente, l'impatto più significativo delle nuove disposizioni è che, a seguito dell'adozione della nuova definizione di default, a partire da gennaio 2021 gli intermediari che fanno parte di un gruppo bancario o finanziario devono considerare tutte le informazioni - positive e negative - a disposizione del gruppo stesso. Si parla di "sofferenza di gruppo" proprio perché la classificazione è applicata uniformemente in tutto il perimetro del gruppo bancario o finanziario.

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