I diversi crediti confluiti nel ruolo esattoriale determinano un effetto novativo
12 Gennaio 2021
La confluenza dei singoli diversi crediti nel ruolo esattoriale (del quale la cartella di pagamento ne è strumento di notificazione ex art. 21, 1, D.Lgs. n. 546/1992) è idonea a determinare un effetto novativo, ritenendo altresì che tutte le singole autonome poste esattoriali si fonderebbero in un unico indistinto credito, sottoponendo il rapporto primitivo (tra l'ente creditore da un lato, ed il soggetto debitore dall'altro) ad una novazione soggettiva ex latere creditoris, con l'ingresso sostitutivo dell'Agente della riscossione, quale soggetto titolare della riscossione del credito, all'ente creditore (Sul punto si richiama giurisprudenza territoriale della stessa Commissione, sentenza 5620-22-2018: “l'Agente della riscossione è mero “adiectus solutionis causa” e non “soggetto avente diritto all'esecuzione del credito”).
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