Se il giudice vuole discostarsi dalle risultanze della CTU deve motivare

13 Gennaio 2021

Il giudice può anche disattendere le risultanze della disposta CTU percipiente, ma solo motivando in ordine agli elementi di valutazione adottati e agli elementi probatori utilizzati per addivenire all'assunta decisione, specificando le ragioni per cui ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del CTU.

Così la Terza Sezione Civile della Cassazione nell'ordinanza n. 200/2021, depositata il giorno 11 gennaio 2021.

In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda di risarcimento svolta nei confronti dell'azienda ospedaliera per i danni sofferti all'esito dell'erronea valutazione dei sintomi e della omessa o ritardata diagnosi di un aneurisma cerebrale da parte dei sanitari del pronto soccorso, da cui l'attore era stato dimesso senza essere sottoposto ad approfondimenti diagnostici né mantenuto in osservazione, venendo poi, il mattino seguente, ricoverato d'urgenza presso il centro di rianimazione e terapia intensiva, ove veniva effettuata una tac cranio che rivelava la presenza di «un'estesa raccolta emorragica delimitata da un zona di ipodensità da fatti edematosi».

Nel successivo giudizio d'appello, invece, la Corte d'Appello aveva riformato la sentenza di primo grado, respingendo la domanda con la motivazione che si sarebbe trattato di una ipotesi di prestazione professionale medica di particolare difficoltà, e non sarebbero stati riscontrabili profili di colpa grave.

Il danneggiato ha svolto ricorso per la cassazione della sentenza basato su 7 motivi da riassumersi essenzialmente in due ovvero:

1) il fatto che la Corte d'Appello avesse introdotto d'ufficio il rilievo che la prestazione medica comportasse la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, senza provocare il contraddittorio delle parti sul punto;

2) la circostanza che la Corte d'Appello si sia discostata dalle risultanze della CTU senza sufficienti motivazioni, e scadendo così nel vizio di motivazione apparente.

Che il giudice sia peritus peritorum non significa disattendere la CTU senza fornire motivazione. La Cassazione ha riconosciuto fondate le ragioni del ricorrente su entrambi gli aspetti.

Per quanto concerne il primo, la Terza Sezione ha ricordato, da un lato, come sia un principio pacifico che il rilievo della questione concernente la necessità della soluzione da parte del prestatore d'opera di problemi tecnici di speciale difficoltà possa essere dal giudice compiuto d'ufficio, sulla base delle risultanze istruttorie acquisite, non costituendo oggetto di una eccezione in senso stretto, ma, dall'altro, come il rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa costituiscono un principio immanente dell'ordinamento.

Tale principio, secondo la Cassazione, è stato totalmente disatteso dalla Corte territoriale la quale, trattandosi di questione non prospettata né discussa nel giudizio di primo grado ha ritenuto di provvedervi d'ufficio senza previamente invitare le parti ad argomentare al riguardo, giungendo poi ad escludere la colpa grave nel comportamento tenuto dai sanitari del pronto soccorso e conseguentemente a respingere la richiesta risarcitoria.

Per quel che concerne il secondo argomento di ricorso, esplicitato in sei motivi di ricorso congiuntamente esaminati dalla Suprema Corte, anzitutto la Cassazione ha ribadito come il giudice di merito, quando non abbia le cognizioni tecnico-scientifiche necessarie ed idonee a ricostruire e comprendere la fattispecie concreta in esame nella sua meccanicistica determinazione ed evoluzione, pur essendo peritus peritorum deve fare ricorso a una consulenza tecnica di tipo percipiente, quale font oggettiva di prova, e sulla base delle cui risultanze è tenuto a dare atto dei risultati conseguiti o non conseguiti/conseguibili, ma in ogni caso argomentando su basi tecnico-scientifiche e logiche (sul punto si veda Cass. civ., 26 febbraio 2013 n. 4792 ; Cass. civ., 13 marzo 2009 n. 6155 ; Cass. civ., 19 gennaio 2006 n. 1020).

Naturalmente il Giudice di merito può disattendere le risultanze della CTU percipiente, ma in tal caso deve motivare in ordine agli elementi di valutazione adottati nonché gli elementi probatori utilizzati per la decisione, specificando altresì le ragioni per cui abbia ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio.

Nel caso di specie, la Corte di merito è pervenuta a conclusioni opposte rispetto a quelle raggiunte dal giudice di primo grado (fondate, queste ultime, sulle risultanze della CTU), in maniera apodittica e generica e basandosi su atti di parte diversi dalla CTU, il tutto senza esplicitare l'iter logico-giuridico seguito e omettendo in particolare di spiegare quali ragioni l'abbiano indotta a privilegiare queste a scapito della relazione tecnica.

L'ordinanza in commento si pone indubbiamente nel solco già tracciato recentemente da Cass. civ. n. 28073/2020 del 9 dicembre 2020, relativamente alla necessità del giudice di motivare il percorso motivazionale che lo induce a discostarsi dalla CTU.

*Fonte: dirittoegiustizia.it

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