Consenso informato per il vaccino anti-COVID19: il vademecum del Tribunale di Milano

Redazione Scientifica
13 Gennaio 2021

Il Tribunale di Milano ha predisposto un vademecum con le indicazioni a cui gli operatori sanitari dovranno attenersi al fine di attuare correttamente la disciplina introdotta al d.l. n. 1/2021 per la manifestazione del consenso al trattamento sanitario con il vaccino anti-COVID19.

La Sezione VIII Civile (tutele-amministratori di sostegno) del Tribunale di Milano ha predisposto un vademecum contenente l'indicazione dei comportamenti che gli operatori interessati dovranno tenere al fine di dare attuazione alla disciplina introdotta al d.l. 5 gennaio 2021, n. 1 per la manifestazione del consenso al trattamento sanitario con il vaccino anti-COVID19.

Il Legislatore ha individuato nel giudice tutelare l'autorità giurisdizionale che è chiamata a convalidare l'operato dei soggetti deputati ad esprimere il consenso informato per la vaccinazione. Tanto premesso, al fine di agevolare la corretta interpretazione ed applicazione della norma, il documento predisposto dal Tribunale riporta una casistica operativa per la vaccinazione degli ospiti delle RSA, fornendo l'indicazione pratica delle regole di comportamento che gli operatori sanitari, gli amministratori di sostegno e tutti i soggetti investiti di poteri di rappresentanza legale delle persone incapaci dovranno seguire nei diversi casi che si potranno verificare.

Il documento chiarisce anche quali sono i soggetti che possono rilasciare il consenso informato per la vaccinazione contro il Coronavirus:
- gli ospiti stessi in caso siano capaci;
- gli ospiti parzialmente capaci assistiti dagli ADS;
- gli amministratori di sostegno in caso di amministrazione di sostegno in rappresentanza per il rilascio di consenso informato sanitario stabilita con il decreto di nomina;
- i tutori in caso di interdizione o i curatori in caso di inabilitazione;
- i fiduciari designati ex l. n. 219/2017 in caso di ospite divenuto incapace;
- i direttori sanitari o i responsabili medici delle RSA e, in loro assenza, i direttori sanitari delle ASL (ATS) o i delegati.

*Fonte: dirittoegiustizia.it

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