Rilevare d’ufficio la caducazione del titolo esecutivo è possibile anche in sede di opposizione a decreto ingiuntivo

Redazione scientifica
14 Gennaio 2021

«Anche in sede di opposizione al decreto ingiuntivo con cui risultano liquidati i compensi di rappresentanza tecnica del creditore e di assistenza giudiziale inerenti al processo per l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, deve potersi rilevare d'ufficio il venir meno del titolo esecutivo presupposto…».

Così si è espressa la Suprema Corte con l'ordinanza n. 269/21, depositata il 12 gennaio.

Nel caso di specie, l'attuale ricorrente si era opposta a decreto ingiuntivo ottenuto per il «il pagamento delle spese sostenute ai fini dell'esecuzione di obblighi di estirpazione e potatura di alberi, nonché per il pagamento dei compensi legali dovuti per via dell'assistenza prestata per il procedimento coattivo».

Il Tribunale rigettava l'opposizione con pronuncia confermata dalla Corte di appello; la ricorrente impugnava, dunque, la decisione mediante ricorso per Cassazione, deducendo, con i primi due motivi, che il giudice di seconde cure «avrebbe errato» mancando di considerare che «il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 1160 del 2016, aveva annullato la sentenza del Giudice di Pace posta alla base dell'esecuzione (…) con conseguente effetto espansivo interno rilevabile officiosamente e idoneo a travolgere anche il decreto ingiuntivo emesso per il recupero delle viste spese sul processo esecutivo».

La Corte di cassazione rileva che le censure prospettate dalla ricorrente sollevano la questione degli effetti della sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo sul decreto ingiuntivo pronunciato per liquidare le spese del processo di esecuzione degli obblighi di fare.
A tal proposito, il Collegio osserva che l'art. 614 c.p.c. stabilisce che, al termine dell'esecuzione o nelle more del procedimento, l'istante «può ottenere un provvedimento monitorio per la liquidazione delle spese sostenute per l'attuazione coattiva, sulla base di nota vistata dall'ufficiale giudiziario, che, integrando prova scritta dotata di efficacia privilegiata, legittima il decreto provvisoriamente esecutivo, previa valutazione giudiziale non solo della congruità e della generale riferibilità delle stesse al titolo, ma altresì della necessità delle stesse in relazione al titolo esecutivo».
Ciò, prosegue la Corte, si spiega con il fatto che nelle ipotesi di esecuzione di obblighi di fare o non fare è necessario verificare che le spese siano effettivamente «la conseguenza dell'inadempimento dell'obbligo».
Si evidenzia, inoltre, che in dottrina si è sostenuto che non vi è motivo per escludere che l'istante possa richiedere allo stesso giudice dell'esecuzione un decreto ingiuntivo anche per le spese di rappresentanza tecnica, tenuto conto che, con riguardo ad esse, difettando la prova scritta privilegiata, il decreto ingiuntivo non potrà essere munito della provvisoria esecuzione.
In tale ottica, non è escluso che la richiesta del monito per il recupero degli onorari possa essere fatta al giudice dell'esecuzione anche in presenza di obblighi di fare e non fare, e lo stesso vale per la liquidazione degli onorari del consulente tecnico d'ufficio.

Ciò posto, la Corte rileva che nel caso di specie il giudice avrebbe dovuto confrontarsi con «la caducazione del titolo azionato al momento dell'introduzione del processo per l'esecuzione degli obblighi menzionati», ribadendo che «il venir meno del titolo è preliminarmente rilevabile d'ufficio, sia dal giudice dell'esecuzione, sia dal giudice del pieno merito delle opposizioni esecutive, anche in sede di rinvio».
In conclusione, i Giudici affermano che «anche in sede di opposizione al decreto ingiuntivo avente ad oggetto la liquidazione dei compensi di rappresentanza tecnica del creditore e di assistenza giudiziale relativi al processo di esecuzione degli obblighi di fare e di non fare, il venir meno del titolo esecutivo presupposto è dunque rilevabile d'ufficio, producendosi l'effetto espansivo oggetto dell'art. 336 comma 2 c.p.c.
Ora, tenuto conto che nel caso concreto la caducazione del titolo «risulta avvenuta solo per l'obbligo di estirpazione, e non per quello di potatura», il Giudice del rinvio dovrà rivalutare le spese alla luce di questa caducazione parziale del titolo.

*fonte: www.dirittoegiustizia.it

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