Riscossione di una sanzione amministrativa e regolarità della notificazione

La Redazione
14 Gennaio 2021

L'opposizione a una cartella di pagamento, finalizzata alla riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ai sensi del Codice della strada, deve essere proposta, nel termine di giorni trenta a pena di inammissibilità, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 del D.lgs. n. 150/2011 (e non ai sensi dell'art. 615 del codice di rito civile) qualora la parte deduca che la stessa costituisca il primo atto tramite il quale sia venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità ovvero dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del Codice della strada.

L'opposizione a una cartella di pagamento, finalizzata alla riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ai sensi del Codice della strada, deve essere proposta, nel termine di giorni trenta a pena di inammissibilità, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 del D.lgs. n. 150/2011 (e non ai sensi dell'art. 615 del codice di rito civile) qualora la parte deduca che la stessa costituisca il primo atto tramite il quale sia venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità ovvero dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del Codice della strada.

Il motivo di opposizione con cui aveva dedotto la mancata regolare e tempestiva notificazione dei verbali di accertamento delle infrazioni stradali, costituente motivo di opposizione all'esecuzione ex articolo 615 del codice di rito civile, in quanto metteva in discussione la sussistenza del titolo esecutivo, non sarebbe stato adeguatamente preso in considerazione in primo grado ad opera del Giudice di Pace.

A parere della Corte di Cassazione, la doglianza risulta infondata, le argomentazioni tramite le quali si sostiene che la contestazione delle cartelle di pagamento per la mancata notifica dei verbali di accertamento delle infrazioni stradali andrebbe qualificata come opposizione all'esecuzione ex articolo 615 e, come tale, non risulterebbe soggetta a termini di decadenza, collide coi principi sanciti dalle Sezioni Unite della medesima Corte di Cassazione.

Il Giudice di legittimità, inoltre, ha evidenziato che le censure formulate dalla ricorrente, oltre a risultare inammissibili, si risolvono nella contestazione di accertamenti di fatto, già operati dal Giudice di merito sulla base della sua prudente valutazione dei documenti prodotti, nonché sostenuti da adeguata motivazione, come pure nella richiesta di nuova e diversa valutazione delle prove, la quale non risulta consentita nel giudizio di legittimità.

La ricorrente, infine, ha lamentato che il Giudice di prime cure avrebbe errato nell'escludere la prescrizione dei crediti e delle riscossioni poiché, una volta accertato che le cartelle di pagamento non erano state notificate in modo regolare, dalla data di accertamento delle infrazioni stradali si sarebbe maturata la prescrizione di cinque anni.

Pern i giudici di legittimità, tuttavia, lo stesso Giudice di Pace, pur ritenendo applicabile la prescrizione in misura decennale, aveva ulteriormente accertato il mancato decorso del termine di prescrizione quinquennale, intercorrente tra la data di accertamento delle infrazioni al Codice della strada e quella relativa alla notificazione delle cartelle di pagamento, nonché tra tale ultima notifica e quella di instaurazione del giudizio.

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