Diritto di accesso alla cassa integrazione Covid 19 per ente privato iscritto alla gestione pubblica
14 Gennaio 2021
In tema di diritto di accesso alla cassa integrazione Covid 19 - introdotta dall'art. 22 del d.l. n. 18/2020, cd decreto Cura Italia, e prorogata con i successivi d.l. nn. 34, 104 e 137 del 2020 (cd decreti rispettivamente Rilancio, Agosto e Ristori) e da ultimo con la legge Finanziaria per il 2021 n. 178/2020 - la ratio della normativa speciale è quella di garantire tutele omogenee tra i diversi settori fornendo sostegno alle attività che, diversamente, subirebbero gli effetti negativi della pandemia senza alcun supporto.
In tale ottica destinatari della CIGD sono, ex art 22 comma 1 del d.lgs. n. 18/2020, i datori di lavoro privati non coperti dalle tutele ordinarie.
Nel caso in esame il giudice osserva che il fatto che un ente privato benefici di contributi pubblici non è di per sé ostativo al diritto rivendicato, dal momento che tali finanziamenti pubblici innanzitutto non incidono sulla sua natura di ente privato e in secondo luogo non risultano comunque, correlati alla copertura dei costi del personale dipendente.
Con riferimento allo specifico fine in questione, ovvero quanto al supporto al personale a fronte degli effetti negativi della pandemia in atto, esclusa la capienza del finanziamento pubblico a coprire il costo del personale, la gestione dei rapporti di lavoro non è, all'evidenza, in alcun modo assimilabile a quella di un ente pubblico.
Manca infatti l'automatica neutralizzazione di tali effetti negativi di cui beneficia, sia quanto alla retribuzione, sia quanto alla stabilità del posto di lavoro, il pubblico dipendente.
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