Opposizione a decreto ingiuntivo: l’onere di promuovere la procedura di mediazione spetta alla parte opposta

Redazione scientifica
15 Gennaio 2021

Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ex art. 5 comma 1-bis del d.lgs. n. 28/2010 «una volta instaurato il giudizio di opposizione, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo».

Questo il principio ribadito dalla Corte di cassazione nell'ordinanza n. 159/21, depositata l'8 gennaio.

La Corte d'appello di Cagliari ha confermato la decisione del giudice di prime cure che aveva dichiarato improcedibile, per omesso svolgimento del procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5 del d.lgs. n. 28/2010, l'opposizione proposta da una società contro il decreto notificato da una compagnia assicurativa, con cui veniva ingiunto il pagamento di un determinato importo a titolo di corrispettivo per premi assicurativi.

La società impugna la sentenza di appello mediante ricorso per Cassazione, sostenendo come l'interpretazione della norma, fornita da entrambi i giudici di merito, della norma che disciplina la condizione di procedibilità del giudizio in materia di contratto assicurativo, non sia conforme alla corretta applicazione del criterio ermeneutico delle leggi. In particolare, il legislatore, disciplinando la mediazione, non ha inteso prevedere un mezzo diretto a realizzare il principio della ragionevole durata del processo, ma uno strumento «alternativo» di definizione della lite; ne consegue che grava su colui che intende avvalersi del diverso rimedio giurisdizionale – dunque al ricorrente monitorio – l'onere di tentare preventivamente la mediazione del conflitto, dovendosi in definitiva la sanzione della improcedibilità riferire alla domanda monitoria e non all'opposizione del debitore.

La Corte di cassazione dichiara il motivo di ricorso fondato, richiamando in primo luogo il principio affermato di recente con la sentenza n. 19596/2020, in base al quale, nei casi come quelli in oggetto, una volta instaurato il giudizio di opposizione, l'onere di promuovere la procedura di mediazione spetta alla parte opposta, conseguendone che, qualora essa non si attivi a tal fine, alla pronuncia di improcedibilità seguirà la revoca del decreto ingiuntivo.
In tal senso, i Giudici rilevano che le Sezioni Unite sono giunte a tali conclusioni evidenziando, da un lato, l'elemento letterale della norma, secondo cui la parte che intende agire in giudizio è tenuta ad attivare la procedura di mediazione attraverso apposita istanza che deve indicare anche «l'oggetto e le ragioni della pretesa», producendo anche l'effetto interruttivo della prescrizione; dall'altro lato, le Sezioni Unite hanno valorizzato l'elemento logico-sistematico, in base al quale la finalità deflattiva da riconoscere allo strumento della mediazione non può comportare il sacrificio del diritto di difesa a favore del principio di efficienza e ragionevole durata del processo.
Ciò posto, i Giudici di legittimità adottano la scelta interpretativa delineata dalle Sezioni Unite, facendo, di conseguenza, gravare sull'opposto la sanzione per l'inosservanza della condizione di procedibilità.
Per questa ragione, il ricorso viene accolto e la sentenza impugnata cassata, dichiarandosi ostativa alla procedibilità del giudizio di merito inerente alla domanda monitoria la mancata ottemperanza da parte della società assicurativa opposta all'ordine del Giudice circa il previo esperimento del procedimento di mediazione.

*fonte: www.dirittoegiustizia.it

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