Collocamento forzoso in ferie, aggredisce verbalmente l'amministratore giudiziario della società: licenziata

Attilio Ievolella
18 Gennaio 2021

Respinte le obiezioni proposte dalla ricorrente. Confermata la legittimità del drastico provvedimento adottato dall'azienda. Evidente per i Giudici la gravità del comportamento tenuto dalla lavoratrice.

Respinte le obiezioni proposte dalla ricorrente. Confermata la legittimità del drastico provvedimento adottato dall'azienda. Evidente per i Giudici la gravità del comportamento tenuto dalla lavoratrice.

Collocamento forzoso in ferie per la dipendente, che mal digerisce il provvedimento e reagisce aggredendo verbalmente l'amministratore giudiziario della società. Legittimo il suo conseguente licenziamento (Cass., sez. lav., 14 gennaio 2021, n. 553/21).

A inchiodare la lavoratrice alle proprie responsabilità sono i Giudici dell'appello. Questi ultimi smentiscono i colleghi del Tribunale e sanciscono «la legittimità del licenziamento disciplinare» della donna, licenziamento frutto del comportamento da lei tenuto e consistito nel «proferire frasi offensive e minacciose nei confronti dell'amministratore giudiziario della società».

Fondamentale proprio «la relazione sui fatti redatta dall'amministratore giudiziario». Per i Giudici dell'appello quella relazione «fa piena prova di quanto avvenuto» in quanto «proveniente da pubblico ufficiale».
Così, accertata «la mancanza addebitata» alla lavoratrice, e preso atto della «gravità» del comportamento da lei tenuto nei confronti dell'amministratore giudiziario della società, è, secondo i giudici di merito, «proporzionata la sanzione irrogata».

Inutile il ricorso proposto dal legale della donna, che deve dire addio definitivamente al suo posto di lavoro. Per i giudici della Cassazione, difatti, il drastico provvedimento adottato dalla società è da ritenere legittimo.
A inchiodare la donna, comunque, non solo la relazione dell'amministratore giudiziario ma anche «gli esiti dell'istruttoria orale» che hanno confermato «l'episodio nei suoi contenuti essenziali e, comunque, in tutta la sua gravità».

Respinto anche il richiamo difensivo al presunto abuso compiuto dalla società, e cioè «il collocamento forzoso in ferie» della lavoratrice. Su questo fronte i giudici ribadiscono che «l'illegittimità» in cui sarebbe incappata la società datrice di lavoro non può essere valutata così grave da «legittimare la spropositata reazione verbale a cui si è lasciata andare la dipendente».

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