L’illegittimità dell’offerta di acquisto telematica in sede di vendita forzata
18 Gennaio 2021
Massima
Deve ritenersi irregolarmente presentata e, dunque, illegittima l'offerta telematica che non rispetti le modalità previste dall'art. 12 del D.m. n. 32/2015 e dalle specifiche tecniche stabilite dal responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia. Il caso
Nello svolgimento delle operazioni di vendita forzata con modalità telematica in una procedura concorsuale - eseguite nelle forme regolate dal codice di procedura civile ai sensi dell'art. 107 comma 2 l. fall. - un offerente, con ricorso ex art. 108 l. fall. al giudice delegato, ha chiesto la sospensione delle operazioni di vendita per gravi e giustificati motivi, lamentando l'irregolarità dell'aggiudicazione in capo ad altro offerente. Ciò in quanto la propria offerta telematica non era stata decifrata e resa disponibile al gestore della vendita, pur essendo stata regolarmente presentata, così come documentato dalle P.e.c. di accettazione e consegna generate dal gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia. La questione
La questione affrontata dal Tribunale di Avellino è se possa considerarsi valida l'offerta telematica presentata dalla ricorrente, la quale ha provveduto alla compilazione del modulo messo a disposizione dal Portale delle Vendite Pubbliche, alla sua sottoscrizione con firma digitale, nonché al suo invio all'indirizzo di posta elettronica certificata offertapvp.dgsia@giustiziacert.it, ricevendo conseguentemente la ricevuta di avvenuta consegna da parte del sistema informativo automatizzato del Ministero della Giustizia. Le soluzioni giuridiche
Il Giudice di Avellino ha rigettato l'stanza, ritenendo irregolarmente presentata l'offerta telematica poiché non conforme alle modalità previste dall'art. 12 del D.m. n. 32/2015 e dalle specifiche tecniche stabilite dal responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia, quali requisiti che devono essere obbligatoriamente rispettati perché l'atto possa raggiungere il proprio scopo. In particolare, la valutazione di irregolarità dell'offerta telematica deriva, secondo il Giudice, dal fatto che l'offerta sia stata presentata mediante un file di estensione diversa da quella richiesta dalle specifiche tecniche stabilite dal responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia. Tale diversa estensione ha, quindi, alterato il contenuto dell'offerta ed impedito che questa potesse essere accettata dal sistema. Il Giudice di Avellino ha, quindi, affermato l'obbligatorietà, nella presentazione dell'offerta telematica, del rispetto delle modalità previste dall'art. 12 del D.m. n. 32/2015 e dalle suddette specifiche tecniche ministeriali, considerate quali fonti normative che regolano - direttamente e nel dettaglio la procedura di formazione e presentazione dell'offerta telematica - e che vanno, pertanto, osservate quali requisiti necessari affinché l'atto possa raggiungere il proprio scopo. Solo in questo modo è, dunque, possibile per la procedura esecutiva garantire gli obiettivi di «competitività, trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarità delle procedure telematiche» cui fa riferimento l'art. 161-ter disp. att. c.p.c. Osservazioni
Le motivazioni addotte dal Giudice Delegato di Avellino, nel provvedimento in commento, non convincono. La disciplina che regola lo svolgimento delle operazioni di vendita con modalità telematiche - nella fattispecie adottate in una procedura concorsuale - è, anzitutto, contenuta nell'art. 569 comma 4 c.p.c.,secondo il quale le vendite telematiche devono svolgersi «nel rispetto della normativa regolamentare di cui all'art. 161-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice», il quale a sua volta dispone che «il Ministero della Giustizia stabilisce con proprio decreto le regole tecnico operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili e immobili, mediante gara telematica (…) nel rispetto dei principi di competitività, trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarità delle vendite telematiche». Tale decreto è, appunto, il D.m. n. 32/2015, il quale, all'art. 26, contiene un ulteriore rinvio alle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero. Tali specifiche tecniche, infine, prevedono quale debba essere l'estensione del file contenente l'offerta telematica, estensione la cui modifica ha, nella fattispecie, determinato l'esclusione dell'offerta e la conseguente valutazione di irregolarità della stessa da parte del Giudice di Avellino. Sul punto va, anzitutto, evidenziato che l'art. 572 comma 1 c.p.c. attribuisce al giudice dell'esecuzione (nella fattispecie, al giudice delegato, stante l'applicazione, in una procedura concorsuale, delle forme del codice di procedura civile per lo svolgimento delle operazioni di vendita con modalità telematica) la delibazione sulle offerte presentate. Ci si limita a ricordare qui che, ai sensi dell'art. 591-bis comma 2 n. 3 c.p.c., la medesima valutazione viene altresì riconosciuta al professionista eventualmente delegato alle operazioni di vendita. Inoltre, e soprattutto, l'art. 571 comma 3 c.p.c. prevede quali siano le ipotesi di inefficacia dell'offerta, indicandone le relative fattispecie, che vanno considerate, anche in ragione della loro natura sanzionatoria, tassative. Conseguentemente, eventuali ulteriori ipotesi di inefficacia, dovrebbero riguardare solo l'eventuale incertezza sulla identificazione dell'offerente, sul bene (in caso di vendita in più lotti) per il quale l'offerta sia stata presentata o il prezzo proposto. Da questa prospettiva la decisione del Giudice di Avellino non sembra, dunque, condivisibile. A conferma della correttezza di tale assunto deve essere qui richiamata anche l'interpretazione resa di recente dalla Suprema Corte (Cass. civ., sez. II, 29 novembre 2018, n. 30927; Cass. civ., sez. un., 27 aprile 2018, n. 10266) per la quale «In tema di processo telematico, in conformità alle disposizioni tecniche previste dal Regolamento (UE) n. 910/2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506/2015, le firme digitali di tipo «CAdES» e di tipo «PAdES» sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni «.p7m» e «.pdf», posto che il certificato di firma, inserito nella busta crittografica, è presente in entrambi gli standards, parimenti abilitati». Sotto altro profilo non va trascurato il fatto che la mancata conoscenza dell'offerta da parte degli organi della procedura (delegato e giudice), impedisce a quest'ultimi di effettuare le necessarie valutazioni in ordine agli esiti del processo esecutivo, quali, ad esempio, quelli relativi alla eventuale estinzione anticipata ex art. 164-bis disp. att. c.p.c. In altre e più semplici parole, si vuol dire che, indipendentemente dalle peculiarità del caso di specie, escludere a monte l'offerta, per irregolarità di natura tecnico-telematiche, senza che questa possa essere delibata dal giudice (dell'esecuzione, professionista delegato, curatore ecc.) impedisce all'organo deputato alla vendita di disporre di uno degli elementi di valutazione piùimportantinon solo rispetto alla eventuale disciplina della estinzione anticipata, ma anche rispetto alle valutazioni sulla opportunità di dare luogoalla vendita (rectiusaggiudicare il bene)o rinviarla a norma dell'art. 572 comma 3 c.p.c. Alla luce delle superiori osservazioni possiamo trarre delle prime sommarie considerazioni. A noi pare che la disciplina in materia di svolgimento delle operazioni di vendita riservi all'organo incaricato della stessa la valutazione sull'esistenza dei requisiti di validità ed efficacia dell'offerta, anche laddove questa venga presentata con modalità telematiche, senza che tale attribuzione venga estesa a soggetti diversi da quelli previsti dalla legge, quali il Gestore della Vendita o il responsabile dei servizi automatizzati del Ministero. A ciò si aggiunga che, ad oggi, il sistema informatico per la compilazione dell'offerta di acquisto predisposto dal Ministero, non segnala all'offerente l'eventuale diversa (da quella prescritta dalle specifiche tecniche) estensione del file contenente l'offerta e, di conseguenza, non gli consente di porre eventualmente rimedio. Riferimenti
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