Trasformazione di società di persone costituite prima dell'entrata in vigore dell'art. 2500 ter c.c. e la “diversa disposizione del contratto sociale”

Francesca Maria Bava
18 Gennaio 2021

La riforma del diritto societario, come risulta dalla Relazione al D.Lgs. n. 6/2003, ha inteso semplificare e favorire la trasformazione c.d. progressiva, ossia la trasformazione di società di persone in società di capitali, prevedendo all'art. 2500 ter c.c. - nel silenzio dell'atto costitutivo - un quorum maggioritario, in deroga al principio unanimistico di cui all'art. 2252 c.c.

La riforma del diritto societario, come risulta dalla Relazione al D.Lgs. n. 6/2003, ha inteso semplificare e favorire la trasformazione c.d. progressiva, ossia la trasformazione di società di persone in società di capitali, prevedendo all'art. 2500 ter c.c. - nel silenzio dell'atto costitutivo - un quorum maggioritario, in deroga al principio unanimistico di cui all'art. 2252 c.c.

In dottrina ed in giurisprudenza non è tuttavia pacifico se tale previsione si applichi anche alle società di persone costituite anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 2500 ter c.c. e, inoltre, differenti sono le tesi sostenute dalle commissioni societarie dei Consigli Notarili sui caratteri necessari della “diversa disposizione del contratto sociale” contemplata dal suddetto articolo.

Secondo il Comitato Triveneto dei Notai, infatti, la previsione dell'art. 2500 ter c.c., che ha invertito il principio generale - salvo patto contrario - dell'unanimità di cui all'art. 2252 c.c., non è da ritenersi applicabile alle società costituite prima dell'entrata in vigore della riforma, violandosi altrimenti il principio della irretroattività delle norme di cui all'art. 11 delle preleggi e quello della interpretazione della volontà dei contraenti ex artt. 1362 ss. c.c. (massima K.A.19/2006). Per le società costituite, invece, dopo l'entrata in vigore della previsione del principio maggioritario per la trasformazione progressiva, si ritiene possibile ripristinare la regola dell'unanimità con l'introduzione di clausole anche generiche che prevedano, ad esempio, il consenso unanime o il rinvio all'art. 2252 c.c. per tutte le modifiche del contratto sociale, ancorché mancanti di uno specifico riferimento alla trasformazione (massima K.A.20/2006).

La Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano (massima n. 55/2004), la dottrina e la giurisprudenza prevalenti hanno sostenuto, di contro, l'applicazione della disciplina di cui all'art. 2500 ter c.c. a tutte le società di persone a prescindere dalla data di costituzione, ritenendo però che non integri la “diversa disposizione del contratto sociale”, richiesta dalla norma al fine di ripristinare l'unanimità, la clausola meramente riproduttiva dell'art. 2252 c.c. Invero, tale previsione generica, contenuta nella prassi in ogni atto costitutivo, renderebbe di fatto inoperante la novità introdotta dal legislatore della riforma e, inoltre, da essa non si riscontrerebbe alcun intento (esplicito o implicito) di regolamentazione dell'operazione, per la cui decisione all'unanimità sarebbe richiesta una clausola specifica che contempli proprio la trasformazione.

Di recente, anche il Consiglio Notarile della Campania (massima n. 42/2020) si è espresso sul tema, aderendo alla tesi dell'applicazione dell'art. 2500 ter c.c. anche alle società costituite anteriormente alla sua entrata in vigore, trattandosi di ius superveniens destinato a regolamentare un rapporto pendente tra i soci. Con riferimento però alla clausola derogativa del quorum maggioritario, pur ritenendo inidoneo un rinvio c.d. mobile alle norme di legge vigenti in materia, ha considerato sufficiente - diversamente da quanto sostenuto dal Consiglio Notarile di Milano - un rinvio c.d. fisso alla previsione dell'art. 2252 c.c. per le modifiche del contratto sociale, ancorché privo di uno specifico riferimento alla trasformazione.

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