Se l'atto non viene depositato in giacenza presso l'ufficio postale la notifica è nulla
18 Gennaio 2021
La notifica ex art. 140 c.p.c. può ritenersi valida se nell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa risulti o la consegna al destinatario o la sua conoscenza in ragione della fictio giuridica, che deve ritenersi esclusa laddove dallo stesso avviso di evinca il trasferimento o il decesso del destinatario, oppure, ancora, se l'avviso contenga attestazione di irreperibilità assoluta con conseguente consegna dell'atto al mittente, anziché suo deposito presso l'ufficio postale. Questo è quanto stabilito oggi dalla Corte di cassazione, con sentenza n. 464/21 che ha ricostruito il quadro normativo di riferimento per valutare la regolarità della notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c.
Il caso. Una lavoratrice ha proposto ricorso contro il proprio datore di lavoro, rivendicando il pagamento di differenze retributive maturate nel corso del rapporto.
Le censure della soccombente. La datrice di lavoro ha presentato ricorso per cassazione, lamentando:
- Violazione/falsa applicazione dell'art. 415 comma 4 c.p.c., degli articoli 291, 421 e 354 c.p.c., nonché nullità della sentenza con riferimento all'art. 360 comma 1 n. 4) c.p.c.: risulterebbero integrate la lesione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, essendo stata dichiarata illegittimamente la contumacia del resistente, con conseguente nullità degli atti processuali e della sentenza.
Entrambi i motivi sono fondati. La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondate tutte le doglianze del datore di lavoro, evidenziando come dagli atti di causa emerga che l'ufficiale giudiziario, provvedendo alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado ai sensi dell'art. 140 c.p.c., pur avendo depositato l'atto stesso presso la casa comunale e inoltrato la raccomandata informativa, tuttavia l'aveva restituita al mittente per irreperibilità del destinatario.
Il quadro normativo di riferimento. La notifica di un atto ex art. 140 c.p.c. postula il compimento di tre formalità: il deposito dello stesso presso la casa comunale, l'affissione alla porta del destinatario di avviso di avvenuto deposito in busta chiusa, l'invio della cd. raccomandata informativa con cui si comunica, per l'appunto, il deposito dell'atto nella casa comunale.
Nel caso di specie, invece, la raccomandata informativa non è mai giusta nella sfera del soggetto notificato. l'avviso di ricevimento non è stato sottoscritto dalla destinataria, né reca l'annotazione dell'agente postale circa l'assenza di soggetti legittimati alla ricezione, ma, al contrario, attesta l'irreperibilità assoluta di parte datoriale.
La sentenza va cassata. L'assenza di prova che la raccomandata informativa sia giunta nella sfera di conoscibilità del datore di lavoro rende nulla la notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, risultando, a cascata, nulli gli atti conseguenti, ivi compresa la sentenza di appello, che viene cassata, con necessario rinvio al Tribunale.
(Fonte: Diiritto e Giustizia) |