Se l'atto non viene depositato in giacenza presso l'ufficio postale la notifica è nulla

Francesca Siccardi
18 Gennaio 2021

La notifica ex art. 140 c.p.c. può ritenersi valida se nell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa risulti o la consegna al destinatario o la sua conoscenza in ragione della fictio giuridica, che deve ritenersi esclusa laddove dallo stesso avviso di evinca il trasferimento o il decesso del destinatario, oppure, ancora, se l'avviso contenga attestazione di irreperibilità assoluta con conseguente consegna dell'atto al mittente, anziché suo deposito presso l'ufficio postale.

La notifica ex art. 140 c.p.c. può ritenersi valida se nell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa risulti o la consegna al destinatario o la sua conoscenza in ragione della fictio giuridica, che deve ritenersi esclusa laddove dallo stesso avviso di evinca il trasferimento o il decesso del destinatario, oppure, ancora, se l'avviso contenga attestazione di irreperibilità assoluta con conseguente consegna dell'atto al mittente, anziché suo deposito presso l'ufficio postale.

Questo è quanto stabilito oggi dalla Corte di cassazione, con sentenza n. 464/21 che ha ricostruito il quadro normativo di riferimento per valutare la regolarità della notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c.

Il caso. Una lavoratrice ha proposto ricorso contro il proprio datore di lavoro, rivendicando il pagamento di differenze retributive maturate nel corso del rapporto.
In primo grado, nella contumacia della resistente, il Tribunale ha emesso condanna al pagamento di quanto richiesto.


Avverso tale pronuncia ha proposto appello parte datoriale, eccependo la nullità della notifica del ricorso introduttivo del giudizio, effettuata ex art. 140 c.p.c.: la Corte d'appello, però, ha respinto l'eccezione, confermando integralmente la sentenza di prime cure.

Le censure della soccombente. La datrice di lavoro ha presentato ricorso per cassazione, lamentando:


- violazione/falsa applicazione dell'art. 140 c.p.c. in relazione agli artt. 37 e 49 d.m. 9 aprile 2001: l'ufficiale giudiziario, non avendo rinvenuto alcuno presso la residenza della destinataria, ha dato atto della sua cd. irreperibilità relativa e dell'assenza di persone abilitate a ricevere l'atto, provvedendo al deposito del plico nella casa comunale ed alla spedizione della raccomandata informativa; tuttavia, quest'ultimo incombente non veniva portato a termine regolarmente, dal momento che nell'avviso era attestata l'irreperibilità assoluta della destinataria con conseguente restituzione del plico al mittente, anziché deposito presso l'ufficio postale. In buona sostanza, quindi, i giudici di seconde cure avrebbero errato nel ritenere perfezionata la notifica con il decorso di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa, giacché la mancata giacenza presso la posta e, al contrario, l'intervenuta immediata restituzione al mittente avrebbero comportato la nullità dell'intero procedimento.

- Violazione/falsa applicazione dell'art. 415 comma 4 c.p.c., degli articoli 291, 421 e 354 c.p.c., nonché nullità della sentenza con riferimento all'art. 360 comma 1 n. 4) c.p.c.: risulterebbero integrate la lesione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, essendo stata dichiarata illegittimamente la contumacia del resistente, con conseguente nullità degli atti processuali e della sentenza.

Entrambi i motivi sono fondati. La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondate tutte le doglianze del datore di lavoro, evidenziando come dagli atti di causa emerga che l'ufficiale giudiziario, provvedendo alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado ai sensi dell'art. 140 c.p.c., pur avendo depositato l'atto stesso presso la casa comunale e inoltrato la raccomandata informativa, tuttavia l'aveva restituita al mittente per irreperibilità del destinatario.

Il quadro normativo di riferimento. La notifica di un atto ex art. 140 c.p.c. postula il compimento di tre formalità: il deposito dello stesso presso la casa comunale, l'affissione alla porta del destinatario di avviso di avvenuto deposito in busta chiusa, l'invio della cd. raccomandata informativa con cui si comunica, per l'appunto, il deposito dell'atto nella casa comunale.


In seguito alla nota pronuncia della Corte costituzionale n. 3/2010, tale notifica si perfeziona, per il destinatario, con la ricezione della raccomandata informativa – se anteriore al compimento della giacenza – oppure con il decorso di dieci giorni dalla sua spedizione. In quest'ultimo caso, però, l'effetto utile per il notificante dipende dal compimento degli adempimenti tutti sopra ricordati.


La Corte, infatti, ha ricordato che presupposto della notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. è la cd. irreperibilità relativa del destinatario, essendo, quindi, necessaria ai fini della validità della procedura la prova del fatto che la raccomandata informativa sia pervenuta nella sfera di conoscenza o, quantomeno, conoscibilità del destinatario stesso: tale prova si reputa integrata laddove sia versato in atti avviso di ricevimento sottoscritto o con annotazione dell'agente postale di assenza di persone atte alla ricezione e conseguente deposito presso la casa comunale.

Nel caso di specie, invece, la raccomandata informativa non è mai giusta nella sfera del soggetto notificato. l'avviso di ricevimento non è stato sottoscritto dalla destinataria, né reca l'annotazione dell'agente postale circa l'assenza di soggetti legittimati alla ricezione, ma, al contrario, attesta l'irreperibilità assoluta di parte datoriale.


In caso di mancata consegna per fatti impeditivi, quali il trasferimento o il decesso del destinatario, va da sé che l'atto non è giunto nella sfera di conoscibilità del soggetto, con conseguente mancato perfezionamento della notifica.


Secondo la Cassazione, a tali ipotesi va equiparata l'attestazione, effettuata dall'agente postale, di irreperibilità assoluta del destinatario, seguita dalla restituzione dell'atto al mittente, anziché dal deposito presso la casa comunale, come avvenuto nel caso in esame.

La sentenza va cassata. L'assenza di prova che la raccomandata informativa sia giunta nella sfera di conoscibilità del datore di lavoro rende nulla la notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, risultando, a cascata, nulli gli atti conseguenti, ivi compresa la sentenza di appello, che viene cassata, con necessario rinvio al Tribunale.

(Fonte: Diiritto e Giustizia)

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