Clausola penale: il consenso espresso è indefettibile
20 Gennaio 2021
Qualora mediante un regolamento interno all'azienda è stata disposta una sanzione pecuniaria per il danno generato da comportamenti disciplinarmente rilevanti del lavoratore, è sufficiente la comunicazione del suddetto regolamento – essendo esso fonte obbligatoria in forza della contrattazione collettiva - ovvero è necessaria una espressa adesione del dipendente?
La previsione di una conseguenza pecuniaria a seguito di un comportamento inadempiente configura una clausola penale, ossia un patto accessorio la cui funzione è triplice: rafforzare le possibilità di adempimento; sanzionare il contraente inadempiente; risarcire il danno al creditore della prestazione inadempiuta.
Mediante tale clausola le parti concordano in via anticipata la liquidazione del danno da inadempimento, senza che sia necessario fornire la prova del pregiudizio effettivamente sopportato, salvo il caso in cui si lamentino effetti negativi ulteriori rispetto a quelli ab initio fissati.
Configurandosi essa come un patto è indispensabile, ai fini della sua validità ed efficacia, che il suo contenuto sia stato oggetto di specifica negoziazione tra le parti: l'inclusione di una clausola penale in un contratto di lavoro non ne comporta l'esonero dalla regola comune della necessità del consenso, non rientrando tra i poteri unilaterali di conformazione della prestazione lavorativa dei quali è titolare il datore.
Sulla base di quanto sopra precisato, un regolamento interno con il quale unilateralmente la parte datoriale abbia stabilito una sanzione pecuniaria a seguito del danno derivante da un comportamento inadempiente del lavoratore deve essere oggetto del consenso di quest'ultimo, ovvero di un accordo con le rappresentanze sindacali.
In difetto di un “incontro di volontà” (art. 1325 c.c.) non potrebbe configurarsi, nel caso concreto, alcuna clausola penale.
La mera comunicazione regolamento al lavoratore non potrebbe integrare un'ipotesi di consenso implicito.
Laddove il datore asserisca di aver subito un danno a seguito della condotta inadempiente del dipendente, dunque, non potrà ritenersi esonerato dall'onere di fornirne la prova.
|