Rinvio delle scadenze fiscali: il decreto legge in Gazzetta Ufficiale
18 Gennaio 2021
Facendo seguito alla deliberazione del Consiglio dei Ministri dello scorso 14 gennaio, il d.l. n. 3/2021 recante «Misure urgenti in materia di accertamento, riscossione, nonché adempimenti e versamenti tributari» è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 2021, n. 11.
Il testo modifica l'art. 157 d.l. n. 34/2020, conv. con modifiche nella l. n. 77/2020 e in particolare:
L'art. 1, comma 4, precisa che «restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; restano altresì acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposti ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Agli accantonamenti effettuati e alle somme accreditate nel predetto periodo all'agente della riscossione e ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applicano le disposizioni dell'articolo 152, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020; alle verifiche di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, effettuate nello stesso periodo si applicano le disposizioni dell'articolo 153, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020».
(Fonte: www.dirittoegiustizia.it)
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