La Corte d'Appello di Bologna confermava la sentenza con cui il Tribunale dello stesso luogo aveva condannato l'imputato poiché ritenuto responsabile del reato ex art. 10-ter, d.lgs. n. 74/2000, non avendo, nelle vesti di legale rappresentante di una società cooperativa, versato l'imposta sul valore aggiunto dovuta.
Avverso tale decisione, l'imputato propone ricorso per cassazione, lamentando, tra i diversi motivi, il fatto che il Giudice di secondo grado avesse erroneamente ritenuto esistente la violazione contestata senza considerare che egli aveva assunto la carica sociale in un momento successivo all'insorgenza del debito.
La Suprema Corte dichiara inammissibile per manifesta infondatezza il motivo di ricorso prospettato dall'imputato, evidenziando che il reato a lui contestato si consuma al momento della scadenza prevista dalla legge in base alla dichiarazione IVA, che coincide con il termine per il versamento dell'acconto per l'anno successivo. Ora, in tale momento il ricorrente era il legale rappresentante della società in questione, circostanza non contestata.
A tal proposito, gli Ermellini richiamano il principio secondo il quale la responsabilità per i reati previsti dal D.lgs. n. 74/2000 è propria dell'amministratore, che si individua sulla base delle norme civilistiche di cui agli artt. 2380 ss., artt. 2455 e 2475 c.c., ovvero a coloro che rappresentano e gestiscono l'ente. Proprio a questi ultimi spetta la presentazione e la sottoscrizione delle dichiarazioni rilevanti dal punto di vista tributario, adempiendo agli obblighi che ne conseguono, in ossequio al principio in base al quale «colui che assume la carica di amministratore, si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze».
Nel caso come quello in oggetto, il Collegio rileva che in caso di successione nella carica di amministratore di una società o di legale rappresentante in un momento successivo alla presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del termine in vista dell'adempimento degli obblighi di versamento, «sussiste la responsabilità, per i reati tributari connessi all'omesso versamento di imposte dovute, di colui che succede nella carica dopo la presentazione della dichiarazione di imposta e prima del termine ultimo per il versamento della stessa».
Ciò, prosegue la Corte, si spiega poiché manca il compimento di un previo controllo contabile sugli ultimi adempimenti fiscali, il che comporta una responsabilità almeno a titolo di dolo eventuale.
Fonte: Diritto e Giustizia