Nuovo d.p.c.m. 2021: conferma dell’assemblea in presenza e a distanza
18 Gennaio 2021
Il nuovo d.P.C.M del 14 gennaio 2021 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio e in vigore dal 16 gennaio prevede all'art. 1, comma dieci, lett o): «sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico; nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza». Le disposizioni contenute nel nuovo d.P.C.M si applicano fino al 5 marzo 2021. In argomento, si richiama quanto già detto con la FAQ del 7 novembre 2020. Secondo le FAQ sono possibili le assemblee condominiali in ogni area d'Italia. Difatti, alla domanda “È consentito svolgere assemblee condominiali in presenza?”, la risposta in tutte le zone è: “Sì. È fortemente consigliato svolgere la riunione dell'assemblea in modalità a distanza. Laddove ciò non sia possibile, per lo svolgimento in presenza occorre rispettare le disposizioni in materia di distanziamento sociale e uso dei dispositivi di protezione individuale”. È utile ricordare che ai sensi del novellato art. 66 disp. att. c.c. le assemblee condominiali possono svolgersi in videoconferenza se ciò è previsto dal regolamento condominiale ovvero, in mancanza, se la maggioranza dei condòmini ha espresso il proprio consenso a ciò. In mancanza, è bene riunirsi in situazioni di reale necessità, nel rispetto del distanziamento sociale ed in luoghi idonei a raccogliere il numero complessivo dei partecipanti al condomino.
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