Controversie sui compensi ai difensori: rito speciale anche se è in discussione l’an della pretesa
19 Gennaio 2021
Così si è espressa la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 496/2021 depositata il 14 gennaio.
Il fatto. Un avvocato adiva il Tribunale di Catanzaro per la condanna di una società al pagamento dei compensi professionali per l'attività di difesa svolta dinanzi al Tribunale e alla Corte d'appello di Napoli. Il Tribunale declinava tuttavia la propria competenza in favore del Tribunale e della Corte d'appello di Napoli, in quanto uffici giudiziari ove l'avvocato aveva svolto la sua prestazione professionale, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 150/2011. Avverso tale decisione, l'avvocato proponeva regolamento di competenza, evidenziando come, attraverso la domanda, non avesse chiesto anche la quantificazione dei compensi, poiché mediante apposita convenzione le parti avevano già determinato quanto dovuto. A detta del legale pertanto, essendo la richiesta volta a dare esecuzione al contratto professionale, il processo avrebbe dovuto svolgersi mediante rito ordinario, regolando la competenza territoriale in base al luogo di residenza del creditore (trattandosi di credito liquido o agevolmente liquidabile). La causa inoltre avrebbe dovuto essere definita dal giudice monocratico e non dal Tribunale in composizione collegiale.
Rito speciale ex art. 14 del d.lgs. n. 150/2011. La Suprema Corte coglie l'occasione per definire l'ambito di applicazione del rito speciale ex art. 14 del d.lgs. n. 150/2011, specificando che si ricorre a tale procedura per tutte le controversie sui compensi spettanti ai difensori; non solo quando le stesse riguardino esclusivamente la quantificazione del compenso, ma anche laddove sia in discussione l'an della pretesa. Ne deriva che la domanda del difensore può essere proposta nelle forme del procedimento speciale ex art. 14 cit., anche se vi è un accordo con cui le parti abbiano quantificato il compenso o stabilito preventivamente i criteri di calcolo per la liquidazione, restando preclusa la possibilità di introdurre un giudizio ordinario di cognizione o di instaurare un giudizio sommario regolato dall'art. 702-bis e ss c.p.c., anziché dalle norme speciali di cui al d.lgs. n. 150/2011.
Tribunale in composizione collegiale. Inoltre, proseguono i Giudici, la decisione in questione risulta di competenza del Tribunale in composizione collegiale, piuttosto che del giudice monocratico. Sul punto si sono già pronunciate le Sezioni Unite, sottolineando la necessità di evitare il frazionamento della tutela processuale riconducibile alla medesima vicenda sostanziale. In particolare, nelle ipotesi come quella di specie, in cui la richiesta di pagamento riguardi compensi maturati in più gradi di giudizio, il difensore deve obbligatoriamente proporre un'unica domanda dinanzi al giudice che abbia conosciuto per ultimo della causa in cui sia svolto il patrocinio, essendo tale giudice l'unico in grado di apprezzare complessivamente le prestazioni svolte e di riconoscere il giusto compenso. Sulla base di tale ragionamento, la Suprema Corte cassa il provvedimento impugnato e dichiara la competenza della Corte d'appello di Napoli, dinanzi alla quale rimette le parti.
*fonte: www.dirittoegiustizia.it |