Agevolazioni fiscali per investimenti in PIR alternativi: consultazione Agenzia delle Entrate

La Redazione
20 Gennaio 2021

L'Agenzia delle Entrate ha posto in consultazione una bozza di circolare che fornisce chiarimenti sulle novità apportate alla disciplina fiscale dei piani di risparmio a lungo termine (“PIR”) ad opera del d.l. n. 124/2019 e del decreto Rilancio (d.l. n. 23/2020).

L'Agenzia delle Entrate ha posto in consultazione una bozza di circolare che fornisce chiarimenti sulle novità apportate alla disciplina fiscale dei piani di risparmio a lungo termine (“PIR”) ad opera del d.l. n. 124/2019 e del decreto Rilancio (d.l. n. 34/2020).

La disciplina generale dei PIR prevede un regime di non imponibilità delle imposte sui redditi dei proventi di natura finanziaria (redditi di capitale e redditi diversi) derivanti dagli investimenti operati tramite i piani individuali di risparmio a lungo termine che rispettino le caratteristiche espressamente previste dalle disposizioni in materia, nonché di non imponibilità, ai fini dell'imposta di successione, in caso di trasferimento mortis causa degli strumenti finanziari detenuti nel piano.

La disciplina dei PIR è stata, in seguito, oggetto di ripetuti interventi normativi, tra cui il decreto Rilancio che ha introdotto i c.d. PIR alternativi, con la finalità di incentivare l'afflusso di nuova finanza alle imprese, nel contesto della crisi economica legata all'emergenza Covid-19. Da ultimo, la Legge di Bilancio 2021 ha introdotto, proprio in relazione ai PIR alternativi costituiti dal 1° gennaio 2021, un credito d'imposta pari alle eventuali minusvalenze derivanti dagli investimenti qualificati effettuati entro il 31 dicembre 2021, a condizione che gli stessi siano detenuti per almeno 5 anni.

La bozza di circolare, dopo aver esaminato le principali caratteristiche delle diverse tipologie di PIR, analizza gli investimenti oggetto dei PIR, evidenziando come anche le quote di s.r.l., a certe condizioni, possono “essere considerate quali strumenti finanziari ai fini della loro inclusione tra gli investimenti qualificati dei PIR”. Sono invece esclusi dai PIR gli investimenti in strumenti derivati, e non possono essere inserite nel piano di investimento le partecipazioni sociali qualificate e gli strumenti da cui derivano redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo imponibile del contribuente, con eccezioni previste per partecipazioni qualificate che rappresentano investimenti qualificati del PIR tramite OICR.

Attenzione è riservata anche alle agevolazioni per investimenti in start-up innovative e PMI innovative.

La consultazione è aperta fino al prossimo 16 febbraio.

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