Rinvio delle scadenze fiscali: il decreto legge in Gazzetta UfficialeFonte: DL 15 gennaio 2021 n. 3
20 Gennaio 2021
Facendo seguito alla deliberazione del Consiglio dei Ministri dello scorso 14 gennaio, il d.l. n. 3/2021 recante «Misure urgenti in materia di accertamento, riscossione, nonché adempimenti e versamenti tributari» è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 2021 n. 11.
Il testo modifica l'art. 157 del d.l. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, nella l. n. 77/2020 e in particolare: - prevede il rinvio del termine per i versamenti relativi all'imposta sui servizi digitali per il 2020 dal 16 febbraio al 16 marzo 2021 e il rinvio del termine per la presentazione della relativa dichiarazione dal 31 marzo 2021 al 30 aprile 2021; - è inoltre previsto il differimento dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021 dei termini previsti per la notifica degli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, nonché degli altri atti tributari; - è fissata al 31 gennaio 2021 la scadenza del termine finale dei versamenti, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non, attualmente sospesi solo fino al 31 dicembre 2020 (art. 68 comma 1 del d.l. n. 18/2020); - infine è differita dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021 la sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione e dagli altri soggetti titolati, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione.
L'art. 1 comma 4 precisa che «restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1 gennaio 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; restano altresì acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ai sensi dell'art. 30 comma 1 del D.p.r. n. 602/1973, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposti ai sensi dell'art. 27 comma 1 del d.lgs. n. 46/1999. Agli accantonamenti effettuati e alle somme accreditate nel predetto periodo all'agente della riscossione e ai soggetti di cui all'art. 52 comma 5 lettera b) del d.lgs. n. 446/1997, si applicano le disposizioni dell'art. 152 comma 1, terzo periodo, del d.l. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 77/2020; alle verifiche di cui all'art. 48-bis comma 1 del D.p.r. n. 602/1973, effettuate nello stesso periodo si applicano le disposizioni dell'art. 153 comma 1, secondo periodo, del d.l. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 77/2020». *fonte:www.dirittoegiustizia.it |