La malattia contratta dalla gestante provoca gravi malformazioni al bambino: risarcimento possibile per la famiglia

Redazione Scientifica
21 Gennaio 2021

Ai sensi della l. n. 194/1978, art. 6, lett. b), l'accertamento di processi patologici che possono provocare, con apprezzabile grado di probabilità, rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro consente il ricorso all'interruzione volontaria della gravidanza, laddove determini nella gestante, compiutamente informata dei rischi, un grave pericolo per la sua salute fisica o psichica. Laddove il medico non abbia informato correttamente e compiutamente la gestante dei rischi di malformazioni fetali correlate a una patologia dalla medesima contratta, può essere riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni subiti.

È il principio affermato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 653/21, depositata il 15 gennaio.

I genitori di un bambino nato con gravi malformazioni comportanti un'invalidità totale convenivano in giudizio un medico e l'azienda ospedaliera che aveva curato la gravidanza per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti. Dalla ricostruzione della vicenda è emerso che la donna aveva contratto un'infezione da citomegalovirus e si era rivolta al ginecologo convenuto alla 22° settimana di gestazione chiedendogli se fosse necessario o opportuno interrompere la gravidanza per la possibilità di gravi malformazioni del bimbo. Il professionista l'aveva rassicurata escludendo tali rischi e affermando l'impossibilità di praticare l'aborto terapeutico ex l. n. 194/1978 essendo decorsi i termini. Il bambino, venuto alla luce con parto cesareo dopo un travaglio di ben 24 ore, presentava gravissime lesioni cerebrali conseguenti a calcificazioni nervose.
La domanda risarcitoria veniva rigettata sia in primo che in secondo grado sulla base del principio per cui è onere della parte che lamenti il mancato esercizio del dirotto all'interruzione della gravidanza allegare e dimostrare la sussistenza delle condizioni che avrebbero legittimato tale interruzione ai sensi dell'art. 6, lett. b), l. n. 194/1978 o che la conoscibilità di rilevanti anomalie e malformazioni del feto avrebbe generato uno stato patologico pericolo per la salute fisica o psichica della donna.
La questione è dunque giunta all'attenzione della Suprema Corte.

In virtù della lettera della norma di cui all'art. 6, lett. b), l. n. 194/1978, ma anche della ratio della disposizione stessa, la Corte evidenzia come «letta a prescindere dall'inciso concernente le anomalie o malformazioni del nascituro, la norma della L. n. 194 del 1978, art. 6, lett. b), prevede che l'interruzione volontaria della gravidanza può essere praticata "quando siano accertati processi patologici (...) che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna"; l'inciso compreso tra le due virgole ("tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del feto") vale a specificare che tra i processi patologici da considerare sono compresi anche quelli attinenti a rilevanti anomalie o malformazioni del feto». Inoltre, considerando che l'aggettivo “relativi” esprime un generico rapporto di inerenza tra la patologia e la malformazione che non presuppone necessariamente l'attualità della seconda, deve ritenersi che la norma non richiede che la anomalia o menomazione si sia già concretizzata in modo da essere strumentale o clinicamente accertabile. Ciò che assume rilievo è la «circostanza che il processo patologico possa sviluppare una relazione causale con una menomazione fetale».

In conclusione, accogliendo il ricorso, la Corte cristallizza il principio di diritto secondo cui «l'accertamento di processi patologici che possono provocare, con apprezzabile grado di probabilità, rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro consente il ricorso all'interruzione volontaria della gravidanza, ai sensi della L. n. 194 del 1978, art. 6, lett. b), laddove determini nella gestante - che sia stata compiutamente informata dei rischi - un grave pericolo per la sua salute fisica o psichica, da accertarsi in concreto e caso per caso, e ciò a prescindere dalla circostanza che l'anomalia o la malformazione si sia già prodotta e risulti strumentalmente o clinicamente accertata».
Di conseguenza «il medico che non informi correttamente e compiutamente la gestante dei rischi di malformazioni fetali correlate a una patologia dalla medesima contratta può essere chiamato a risarcire i danni conseguiti alla mancata interruzione della gravidanza alla quale la donna dimostri che sarebbe ricorsa a fronte di un grave pregiudizio per la sua salute fisica o psichica».

*Fonte: dirittoegiustizia.it

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