Pretese risarcitorie del trasportato su veicolo italiano a seguito di sinistro avvenuto all'estero

21 Gennaio 2021

E' ipotizzabile promuovere vertenza giudiziale citando in giudizio l'assicuratore del vettore avanti l'autorità giudiziaria avente sede nel luogo di residenza del danneggiato ex art. 20 c.p.c.?

Incidente stradale avvenuto all'Estero in Paese non membro UE (Montenegro). Il danneggiato è il terzo trasportato (italiano) su vettura con targa Italiana (e Carta Verde) e l'altro mezzo, a cui è interamente addebitabile l'occorso, ha targa Serba. La compagnia di assicurazione del veicolo a bordo del quale si trovava il terzo-danneggiato respinge il sinistro ritenendo inapplicabile l'art. 151 CdA in quanto la Serbia non è membro UE ed, allo stesso tempo, inapplicabile l'art.141 CdA, poiché il caso è configurabile come fortuito "inteso come esclusiva responsabilità della controparte".

E' ipotizzabile promuovere vertenza giudiziale citando in giudizio l'assicuratore del vettore avanti l'autorità giudiziaria avente sede nel luogo di residenza del danneggiato ex art. 20 c.p.c.?

La questione oggetto del quesito concerne le pretese risarcitorie di un trasportato su veicolo italiano a seguito di sinistro avvenuto in Montenegro per responsabilità di un veicolo immatricolato in Serbia.

CIRCA L'APPLICABILITA' DEL DISPOSTO DI CUI ALL'ART. 151 CDA

In proposito occorre considerare che:

  1. Lo Stato del Montenegro, pur non essendo Stato membro, aderisce al sistema della carta verde. La carta verde è frutto di un accordo internazionale fra Stati sovrani. L'Ente governativo che si occupa di espletare tutte le pratiche e rendere operativo il documento è l'ufficio nazionale (Bureaux) di ogni Stato interessato dall'accordo. In sostanza per circolare nel Montenegro occorre munirsi di carta verde, il documento assicurativo, rilasciato da tutte le assicurazioni, che attesta che un veicolo di un determinato Paese viene considerato assicurato anche all'estero.
  2. Il veicolo responsabile è immatricolato in Serbia, che non è uno Stato membro e che comunque aderisce anch'esso al sistema della carta verde.

Dette circostanze escludono possa farsi applicazione del disposto di cui all'art. 151 (Procedura) Cda che si applica ai residenti in uno Stato membro aventi diritto al risarcimento per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in Stati terzi i cui uffici nazionali di assicurazione hanno aderito al sistema della carta verde, ogniqualvolta tali sinistri siano provocati dall'uso di veicoli che sono assicurati e stazionano abitualmente in uno Stato membro, e tale non è la Serbia.

Lo Stato del Montenegro, dal canto suo, pur non essendo Stato membro, come detto, aderisce però al sistema della carta verde.

Ciò permette di affermare che, nel caso in esame, ovvero di incidente accaduto all'estero provocato da un veicolo, come nel caso di specie, non immatricolato in uno Stato membro o in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo, la richiesta possa essere indirizzata alternativamente:

  • all'impresa di assicurazione del veicolo estero responsabile (serbo);
  • al Bureau nazionale dello Stato di accadimento del sinistro (Montenegro), se il veicolo responsabile è immatricolato in uno Stato diverso (Serbia) rispetto a quello di accadimento, come nel caso di specie.

Il veicolo responsabile infatti è di nazionalità serba, mentre lo Stato del Montenegro è quello di accadimento del fatto.

GIURISDIZIONE APPLICABILE

La prima domanda che il giudice italiano deve porsi, una volta investito della trattazione di una controversia coinvolgente uno o più elementi di estraneità, è quella di vedere se egli sia fornito di competenza giurisdizionale, ovvero se, al contrario, tale competenza spetti ad un giudice straniero.

La materia è disciplinata dalla normativa comunitaria per ciò che attiene ai rapporti con gli ordinamenti degli altri Paesi dell'U.E.

All'interno dell'area comunitaria, la base giuridica cui occorre riferirsi per stabilire la giurisdizione in ambito internazionale è, in primo luogo, il Regolamento Ce n. 44/2001, entrato in vigore dopo la IV Direttiva auto, che riprende le norme della Convenzione di Bruxelles del 1968.

In caso di incidente stradale, è prevista una giurisdizione del Paese dell'assicuratore RC Auto del responsabile civile dell'incidente, ovvero del Paese del responsabile civile, nonché una giurisdizione speciale del Paese dove è avvenuto l'incidente (cfr. art. 2 ovvero art. 5 del Regolamento Ce n. 44/2001).

Una traslazione della giurisdizione in favore del luogo di domicilio del danneggiato è consentita dopo la pronuncia interpretativa della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 13 dicembre 2007 (procedimento numero C-463/06) secondo cui “Il rinvio effettuato nell'articolo 11 comma 2 del Regolamento Ce del Consiglio 22 dicembre 2000 n.44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, all'articolo 9, n. 1, lett. b), del regolamento medesimo deve essere interpretato nel senso che la persona lesa può proporre un'azione diretta contro l'assicuratore dinanzi al giudice del luogo dello Stato membro in cui è domiciliata, qualora una siffatta azione diretta sia consentita e l'assicuratore sia domiciliato nel territorio di uno Stato membro".

Per gli altri Paesi extra UE debbono trovare applicazione le eventuali convenzioni internazionali vigenti ed applicabili all'Italia, ovvero, in assenza di convenzioni internazionali sul punto, le norme di cui alla L. 218 del 1995, che potranno al più coprire però anche quei profili di rapporti intracomunitari non regolati – o non ancora regolati – dalla normativa dell'U.E.

Pertanto il giudice italiano investito di una controversia in materia di rc auto in presenza di elementi di estraneità ed assenza di convenzioni internazionali dovrà fare ricorso al disposto di cui all'art. 3 della L. 218/1995 secondo cui la giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'art. 77 c.p.c. e negli altri casi in cui è prevista dalla legge.

LEGGE APPLICABILE ED ART. 141 CDA

Per quel che concerne poi la legge applicabile al caso in esame, anche in questo caso, non potrà operare la normativa comunitaria, ovvero l'art. 4, paragrafo 1, del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 Luglio 2007 n. 864 (c.d. Roma II), “(….) per cui la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da un fatto illecito è quella del paese in cui il danno si verifica, indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto”, proprio perché il Montenegro non è Paese membro.

Se fosse soddisfatto il precedente requisito di giurisdizione il corretto riferimento normativo sarebbe quello di cui alle leggi internazionali e, nel nostro caso, il disposto di cui all'art. 62 L 218/1995 in materia di diritto internazionale, che sancisce, però con analogo tenore della norma comunitaria, che:” La responsabilità per fatto illecito è regolata dalla legge dello Stato in cui si è verificato l'evento” .

Nel caso specifico, pertanto, si dovrà fare applicazione della legge dello Stato del Montenegro (lex loci), con ciò implicitamente escludendosi l'applicazione della normativa italiana di cui al disposto dell'art. 141 CdA. (circa l'inapplicabilità dell'art. 141 CdA, così come posta dal quesito in oggetto, si registra la recente interessante pronuncia Corte di Cassazione Sez. 3 Civ. 23 febbraio 2019 n. 4147) (Corte di Cassazione Sez. 3 Civ. 23 febbraio 2019 n. 4147:” Chi sia rimasto danneggiato in un sinistro stradale mentre si trovava a bordo di un veicolo in qualità di trasportato non può ottenere il risarcimento del danno dall'assicuratore del vettore, ai sensi dell'art. 141 cod. assicurazioni private, qualora il convenuto dimostri che la responsabilità del sinistro sia esclusivamente a carico del conducente dell'altro veicolo ovvero l'assicuratore di quest'ultimo intervenga nel giudizio e riconosca la responsabilità del proprio assicurato”).

La legge applicabile per l'accertamento di responsabilità e per i criteri liquidativi sarà dunque quella del luogo di accadimento, ovvero la lex loci.

In materia di lex loci si sono però registrate alcune pronunce che hanno previsto una “frattura” tra il luogo di accadimento del fatto ed il verificarsi dei suoi effetti

Caso : Sinistro mortale in Italia

Attori: congiunti della vittima residenti in Burkina Faso

Richiesta: danno da perdita del rapporto parentale

Trib. Torino, 12 giugno 2014 «non è dubitabile che, a seguito del sinistro mortale, la frattura del rapporto parentale ha costituito un evento ulteriore rispetto all'incidente, così aggiungendosi all'effetto dannoso iniziale»

«In Burkina Faso dunque è venuto ad esistenza il danno non patrimoniale del quale gli attori chiedono il ristoro»

«obbligo di applicare il diritto del Burkina Faso»

«l'art. 226 del Codice del BF prevede che ai genitori della vittima il danno sia liquidato il 50% dello SMIG annuale (salaire minimum interprofessional) pari a $ 700»

«respinta domanda per acconto già versato e condanna alle spese»

Caso: Sinistro mortale in Italia

Attore: padre (residente in Romania) della vittima deceduta (residente in Italia)

Trib. Trieste, ord. 10 ottobre 2014

«e' rilevante decidere in caso di sinistro mortale avvenuto in Paese diverso da almeno uno dei soggetti danneggiati, quale sia la legge applicabile al fine di accertare l'esistenza e la risarcibilità dei diritti fatti valere in giudizio in Italia»

«Per fare ciò è necessario comprendere come deve essere interpretata la nozione luogo in cui il danno si verifica»

«se poi i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti nel Paese di residenza dei congiunti della vittima configurino un danno diretto o indiretto»

«ordina la trasmissione di copia della presente ordinanza alla Corte di Giustizia UE»

Corte di Giustizia Europea n. 350/14 del 10 dicembre 2015

La Corte definitivamente risolvendo il conflitto interpretativo che si dipana da molti anni (certamente dalla entrata in vigore del Regolamento Roma II) esprime i seguenti principi:

a. Per identificare la legge applicabile ad un'obbligazione extracontrattuale che deriva da un fatto illecito, l'articolo 4, paragrafo 1, del citato regolamento si riferisce alla legge del Paese in cui il «danno» si verifica, indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano le «conseguenze indirette» di tale fatto.

b. Il danno di cui occorre tener conto, per determinare il luogo in cui esso si verifica, è il danno diretto, come risulta dal considerando 16 del citato regolamento.

e. Nel caso di specie, il danno è costituito dalle lesioni che hanno causato la morte della figlia del sig. L , danno quest'ultimo che, a sua volta, secondo il giudice del rinvio, si è verificato in Italia.

f. Quanto alle lesioni subite dai congiunti della vittima, queste devono essere considerate come conseguenze indirette dell'incidente di cui al procedimento principale, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Roma II.)

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