La citazione non è nulla se l'errore nella data dell'udienza di comparizione può essere individuato

Redazione scientifica
22 Gennaio 2021

Laddove la citazione notificata al convenuto contenga un errore nella data dell'udienza di comparizione, non può riscontrarsi la nullità dell'atto se il destinatario, attraverso l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto comunque individuare la data corretta.

Così si è espressa la Corte di cassazione con l'ordinanza n. 709/21, depositata il 18 gennaio.

In una controversia di natura risarcitoria, il Giudice di Pace aveva inizialmente accolto la domanda di risarcimento dei danni, ma in sede di appello era stata dichiarata la nullità della sentenza in accoglimento dell'eccezione secondo cui la data di comparizione indicata nella citazione (14 gennaio 2010) era errata poiché anteriore a quella della notifica stessa (18 ottobre 2010).

La danneggiata ha proposto ricorso per Cassazione invocando il consolidato orientamento secondo cui, qualora l'errata indicazione della data in citazione sia facilmente riconoscibile, potendo il convenuto accorgersene usando l'ordinaria diligenza, non può essere dichiarata la nullità della citazione stessa.
La ricorrente lamenta inoltre l'omesso esame di un fatto decisivo e controverso, avendo il Tribunale omesso di considerare l'allegata schermata del sito giustizia.it che dimostrava come il convenuto avesse potuto apprendere il numero di ruolo e il giudice del procedimento e, dunque, verificare l'esatta data di comparizione.
I motivi vengono ritenuti fondati.

Come afferma ormai pacificamente la giurisprudenza di legittimità, «la nullità della citazione per omessa indicazione dell'udienza di comparizione davanti al giudice adito si verifica soltanto nel caso in cui detta indicazione manchi del tutto o, per la sua incompletezza, risulti tanto incerta da non rendere possibile al destinatario dell'atto individuare, con un minimo di diligenza e buon senso, la data che si intendeva effettivamente indicare, con la conseguenza che, ove non ricorra propriamente questa eventualità, la citazione deve essere considerata valida». Erroneamente dunque il giudice di merito ha ritenuto che l'errore di trascrizione della data di comparizione rendesse nulla la citazione. Tale nullità avrebbe potuto essere esclusa anche valorizzando gli elementi prodotti in giudizio dall'attuale ricorrente.
In conclusione, la sentenza impugnata viene cassata con rinvio al Tribunale in diversa composizione.

*fonte:www.dirittoegiustizia.it

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