Fatture esagerate: l'utente deve dimostrare il malfunzionamento del contatore

Redazione scientifica
22 Gennaio 2021

In tema di somministrazione con registrazione del consumo mediante apparecchiature meccaniche o elettroniche, in virtù del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore richiedendone apposita verifica. Il gestore, a quel punto, avrà l'onere di provare che lo strumento sia perfettamente funzionante.

Sul tema la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 836/21, depositata il 19 gennaio.

Un Condominio di Palermo proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla società di fornitura idrica per il pagamento di alcune fatture riferite ad un primo contatore idrico che, avendo registrato consumi anomali in quanto molto elevati, era stato nel frattempo distaccato e sostituito da una nuova fornitura. Il Tribunale di Palermo rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo, decisione confermata poi anche in sede di appello. Il Condominio ha dunque proposto ricorso in Cassazione.

Il Collegio ricorda che in tema di somministrazione con registrazione del consumo mediante apparecchiature meccaniche o elettroniche, in virtù del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore richiedendone apposita verifica e dimostrare dunque l'entità effettiva dei consumi. Il gestore, d'altro canto, ha l'onere di provare che lo strumento sia perfettamente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi sia imputabile a terzi, oltre che tale impiego abusivo non sia stato agevolate da sue condotte negligenti. In altre parole, come precisa la Corte, «la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità».
Nel caso di specie, il Tribunale siciliano ha correttamente applicato tali principi. Il Condominio avrebbe dovuto contestare le fatture e il malfunzionamento del contatore richiedendo apposita verifica, solo a quel punto il fornitore avrebbe dovuto dimostrare il contrario. Non risulta dunque alcuna inversione dell'onere della prova.
Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Fonte: dirittoegiustizia.it

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