L'erede del socio di snc non può dedurre le perdite afferenti alla partecipazione del de cuius

Francesco Brandi
22 Gennaio 2021

L'erede del socio di una snc non può dedurre le perdite del defunto legate alla partecipazione di quest'ultimo all'ente. I successori, infatti, assumono solo la posizione di creditori della società e l'eventuale accordo di continuazione stipulato con gli altri partecipanti non ha carattere retroattivo.

L'erede del socio di una snc non può dedurre le perdite del defunto legate alla partecipazione di quest'ultimo all'ente. I successori, infatti, assumono solo la posizione di creditori della società e l'eventuale accordo di continuazione stipulato con gli altri partecipanti non ha carattere retroattivo.

Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 1216/21 del 21 gennaio, con cui ha respinto il ricorso di alcune contribuenti.

Subentro eredi al socio di società di persone: no diritto iure successionis. La Cassazione, nel respingere il ricorso, ha invece affermato che in base all'articolo 2284 del codice civile gli eredi del socio fin dal momento dell'apertura della successione, assumono esclusivamente la posizione di creditori e tale posizione rimane immutata anche nell'ipotesi in cui i soci superstiti decidessero, come nella specie, di stipulare un accordo di continuazione con gli eredi; ciò in quanto il contratto sociale stipulato con il socio de cuius è intuitus personae. Nelle società di persone il contratto sociale è caratterizzato dalla considerazione personale e soggettiva del singolo contraente; pertanto, la morte del socio non determina la trasmissione della sua quota agli eredi, ma la trasformazione ope legis della quota nel corrispondente importo pecuniario di cui diventano creditori gli eredi e debitrice la società.

L'accettazione dell'eredità comporta, quindi, solo il diritto alla liquidazione della proporzionale quota del capitale sociale spettante e non dà diritto a subentrare nella società al posto del defunto, in quanto il rapporto sociale non si trasmette mortis causa (cfr. Cass. 3671/2001). Ne consegue che in caso di accordo di continuazione della società tra i soci superstiti e gli eredi «non potrà darsi luogo a una successione in senso tecnico» e che nel patrimonio ereditario entra a far parte esclusivamente il valore della partecipazione sociale del defunto che si concretizza in un credito. In caso di continuazione, in sostanza, si verifica solo una modifica soggettiva del contratto sociale che non presenta nulla di diverso da ogni altra ipotesi di adesione di nuove parti al contratto di società.
Del resto anche la disciplina tributaria conferma tale assunto tanto è vero che, in tema di imposta di successione il patrimonio degli eredi non si incrementa della partecipazione, ma di un credito consistente nel diritto alla liquidazione della quota di una società personale (cfr. Cass. 31589/2019).
Con l'ulteriore conseguenza, conclude la Cassazione, che non è consentito agli eredi presentare la dichiarazione dei redditi deducendo pro quota le perdite di competenza del de cuius derivanti dalla partecipazione in società dello stesso, non assumendo i predetti la qualità di socio, «ciò in quanto la modificazione soggettiva del contratto sociale verificatasi a seguito del patto parasociale con cui si era disposta la continuazione della società, non aveva efficacia retroattiva».

Caso concreto. Le ricorrenti, a seguito della morte del loro dante causa, hanno presentato la dichiarazione di successione e, successivamente, la dichiarazione dei redditi nella quale hanno evidenziato, tra l'altro, che il de cuius, quale socio di una snc, aveva diritto al riconoscimento delle perdite fiscali. Conseguentemente hanno riportato nella propria dichiarazione la quota parte delle perdite deducibili dal defunto.
L'Agenzia delle Entrate ha quindi comunicato che non esisteva alcuna previsione normativa in materia, né era ammissibile un'applicazione analogica della disciplina se non espressamente prevista dal legislatore.
Il provvedimento è stato quindi impugnato di fronte al Giudice tributario che ha respinto i ricorsi delle donne sia in primo che in secondo grado. In particolare, secondo la CTR gli eredi di socio di società di persone non acquisivano automaticamente la qualifica di socio se non prevista dallo statuto ex articolo 2284 c.c., ma un credito di pari valore della quota alla data della morte del defunto. Inoltre, l'intrasferibilità della posizione di socio in capo agli eredi, perché non prevista dall'atto costitutivo, non poteva essere sanata dalla stipula dell'atto ricognitivo e modificativo in quanto atto nuovo che faceva acquisire la qualifica di socio da quella data.

La controversia è così giunta in Cassazione dove le contribuenti hanno denunciato violazione dell'art. 8 del TUIR e dell'art. 2284 c.c., ritenendo che non esiste una norma che neghi ai contribuenti il diritto al riconoscimento delle perdite fiscali del defunto.

Fonte: Diritto e Giustizia

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