Riscossione esattoriale: l'ipoteca non può essere iscritta se il debito del contribuente non supera il limite previsto per l'espropriazione immobiliare
25 Gennaio 2021
Nel caso di specie, l'iscrizione di ipoteca del 24 ottobre 2005 ha determinato l'avvio di un procedimento che risultava pendente alla data di entrata in vigore del nuovo limite all'espropriazione mobiliare (Euro 8.000,00), alla fattispecie risultando applicabile la modifica introdotta all'art. 76 del D.p.r. n. 602/1973 con l'art. 3 del d.l. n. 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248/2005. Allineandosi all'indirizzo enunciato dalla Sezioni Unite della Corte di cassazione (cfr. Cass. civ., sez. un., 22 febbraio 2010, n. 4077; Cass. civ., sez. un., 12 aprile 2012, n. 5771; in termini anche Cass. civ., sez. trib., ord., 28 giugno 2017, n. 16110), il Collegio conferma il rapporto di consequenzialità strumentale esistente tra l'espropriazione immobiliare di cui all' art. 76 cit. e l'iscrizione ipotecaria, disciplinata dal successivo art. 77, giacché la seconda è preordinata alla prima: secondo il Collegio, «ciò è destinato a valere anche se l'iscrizione ipotecaria non costituisce un atto dell'espropriazione forzata, ma uno strumento riconosciuto all'esattore per consentirgli, in via anticipata e cautelare, la realizzazione del credito tributario, il cui utilizzo introduce una procedura alternativa all'esecuzione forzata, all'interno della quale la contestazione del diritto dell'esattore ad iscrizione l'ipoteca assume le forme di un'azione di accertamento negativo svincolata dagli schemi delle opposizioni esecutive».
La Suprema Corte ricorda inoltre che l'art. 3 comma 2-ter del d.l. n. 40/2010, convertito nella l. n. 73/2010, vietando all'Agente della riscossione di iscrivere ipoteca per crediti inferiori ad Euro 8.000,00 a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, ha così indicato l'autonomo presupposto per le future iscrizioni di ipoteca in un importo coincidente con quello minimo previsto per l'espropriazione, senza per ciò solo poter essere apprezzato come indiretta dimostrazione dell'inesistenza per il periodo pregresso di limiti di valore per la stessa iscrizione (così Cass. civ., sez. un., 12 aprile 2012, n. 5771). Nel caso specifico, in difetto di disposizioni transitorie, il limite di Euro 8.000,00, introdotto dall'art. 3 del d.l. n. 203/2005, trova applicazione rispetto a procedure pendenti alla data della sua entrata in vigore e per i singoli atti compiuti successivamente, in virtù del principio generale tempus regit actum.
*fonte: www.dirittoegiustizia.it |