Sui redditi da partecipazione a società di capitali non sono dovuti i contributi previdenziali

La Redazione
25 Gennaio 2021

Poiché la normativa previdenziale individua, come base imponibile sulla quale calcolare i contributi, la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale e considerato che secondo il TUIR gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa...

Poiché la normativa previdenziale individua, come base imponibile sulla quale calcolare i contributi, la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale e considerato che secondo il TUIR gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, sono inclusi tra i redditi di capitale, ne consegue che questi ultimi non concorrono a costituire la base imponibile ai fini contributivi.

Sul tema è intervenuta la Corte di cassazione con l'ordinanza n. 805/21, depositata il 19 gennaio.

La Corte d'Appello di Milano confermava la decisione di prime cure con cui era stato dichiarato insussistente il credito oggetto di un avviso di addebito notificato dall'INPS ad un commerciante per il pagamento di contributi derivanti dalla sua partecipazione ad altre società a responsabilità limitata.
L'INPS ha proposto ricorso per la cassazione della pronuncia sostenendo che il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in virtù dello svolgimento di un'attività a tutela previdenziale obbligatoria, debba parametrare il proprio obbligo contributivo a tutti i redditi percepiti, tenendo conto anche di quelli da partecipazione a società di capitali seppur non vi svolga alcuna attività lavorativa.

Il Collegio richiama l'art. 3-bis, d.l. n. 384/1992, conv. con modif. in l. n. 438/1992 evidenziando come la norma consideri la totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF, non facendo più solo riferimento alla sola attività che dà titolo all'iscrizione previdenziale. La giurisprudenza ha inoltre precisato che, al fine di individuare quale sia il reddito di impresa rilevante ai fini contributivi, occorre fare riferimento alle norme fiscali e, dunque, in primo luogo al TUIR (d.P.R. n. 917/1986). Quest'ultimo contiene distinte disposizioni per qualificare i redditi d'impresa rispetto ai redditi di capitale: i primi sono quelli che derivano dall'esercizio di attività imprenditoriale (art. 55) mentre tra i redditi di capitale rientrano gli utili da partecipazione alle società soggette ad IRPEG - ora IRES (art. 44, lett. e).
In conclusione, «poiché la normativa previdenziale individua, come base imponibile sulla quale calcolare i contributi, la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale e considerato che secondo il testo unico delle imposte sui redditi gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, sono inclusi tra i redditi di capitale, ne consegue che questi ultimi non concorrono a costituire la base imponibile ai fini contributivi».

Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso.

(Fonte: Diritto e Giustizia)

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