"Distacco comunitario” e trasporto internazionale: il legame con il territorio è essenziale
25 Gennaio 2021
Entro quali termini un lavoratore che svolge attività di autista nel settore del trasporto internazionale su strada, nell'ambito di un contratto di noleggio tra imprese collocate in Stati membri diversi, può essere considerato “distaccato” secondo la direttiva n. 71/96?
In linea con l'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia UE, l'art. 1, §§ 1 e 3, direttiva n. 71/96 – letto unitamente al suo considerando 4 - si applica alle imprese stabilite in uno Stato membro che, nell'ambito di una prestazione di servizi transnazionale, distaccano lavoratori nel territorio di un diverso Stato membro.
Ai sensi dell'art. 2, § 1, della medesima direttiva, per lavoratore distaccato si intende “il lavoratore che, per un periodo limitato, svolge il proprio lavoro nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel cui territorio lavora abitualmente”.
L'esecuzione della sua prestazione lavorativa, si precisa, deve presentare un legame sufficiente con il territorio del diverso Stato membro.
Un lavoratore che esercita la propria attività nel settore del trasporto internazionale su strada – in esecuzione di un contratto di noleggio tra imprese aventi sedi nazionali distinte – è definibile come “distaccato” presso un diverso Stato membro qualora lo svolgimento del suo lavoro presenti un legame sufficiente con tale diverso territorio statale.
L'esistenza di un simile legame è accertata mediante una valutazione globale degli elementi caratterizzanti la prestazione lavorativa, il grado di intensità del legame tra le mansioni svolte ed il territorio di ciascuno Stato membro nel quale il lavoratore opera, nonché la parte che dette attività vi rappresentano nell'insieme del servizio di trasporto.
Nel caso degli autisti del trasporto internazionale su strada possono essere tenute in conto anche operazioni di carico o scarico di merci, di manutenzione o di pulizia dei veicoli di trasporto poste in essere dal lavoratore stesso.
Per contro, il lavoratore non potrebbe essere considerato “distaccato” secondo la normativa europea se le prestazioni svolte nel territorio dello Stato membro nel quale è inviato risultino essere di carattere molto limitato, riducendosi, ad esempio, nell'ambito del trasporto su strada di merci, al mero transito, non rilevando il fatto che le “missioni” vengano iniziate/concluse presso la sede dell'impresa stabilita nel diverso Stato membro.
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