Adempimento dell'obbligazione retributiva da parte dell'ex cessionario
25 Gennaio 2021
La prestazione di lavoro è unica e può avere una sola controprestazione: la retribuzione. Come ha statuito la Corte costituzionale, si tratterebbe di retribuzione anche nel caso in cui venisse versata dal cedente condannato a seguito dell'illegittimità della cessione. È non può essere duplicata.
La controprestazione effettuata dal cessionario non può che liberare il cedente dall'obbligo di retribuire la prestazione lavorativa offerta dai lavoratori coinvolti in una illegittima cessione.
Ne consegue che i due rapporti di lavoro subordinato (quello de iure tra l'ex cedente e l'ex ceduto e quello de facto tra l'ex cessionario e l'ex ceduto), esistenti, alla luce dell'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità, qualora, a seguito dell'intervenuto l'accertamento giudiziale dell'illegittimità del trasferimento di azienda, il datore originario (ex cedente) rifiuti di ricevere la prestazione offerta dal lavoratore (ex ceduto) e quest'ultimo persista nello svolgere la sua attività in favore dell'ex cessionario, hanno per oggetto la medesima prestazione di lavoro e, pertanto, anche la medesima unica controprestazione retributiva. |