Deposito e destinazione delle somme spettanti ai creditori irreperibili nel concordato preventivo

Luigi Gaffuri
27 Gennaio 2021

Nelle procedure concorsuali, soprattutto se di lunga durata, il pagamento di alcuni crediti può non rendersi possibile a causa dell'irreperibilità dei rispettivi titolari.
Pagamento dei crediti e irreperibilità dei creditori nelle procedure concorsuali

Nelle procedure concorsuali, soprattutto se di lunga durata, il pagamento di alcuni crediti può non rendersi possibile a causa dell'irreperibilità dei rispettivi titolari.

Nel fallimento l'irreperibilità è una situazione “sopravvenuta” nel corso della procedura, in quanto è riferibile unicamente a creditori che sono stati ammessi allo stato passivo e che pertanto, ai sensi dell'art. 93, comma 3, L.F., nella domanda di ammissione hanno indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata (o soltanto un recapito postale) al quale ricevere tutte le comunicazioni della procedura, e quindi anche quella relativa al piano di riparto delle somme disponibili; diversamente, nel concordato preventivo l'irreperibilità può essere preesistente, in quanto, non essendo previsto un giudizio di accertamento dei crediti, può riguardare anche creditori che non abbiano mai comunicato il proprio credito (e quindi i propri contatti) agli organi della procedura e siano stati iscritti nel passivo in base alle verifiche contabili del commissario giudiziale.

L'irreperibilità può dipendere da diversi fattori quali, ad esempio, da una modifica dei recapiti del creditore o dalla cessazione della sua attività di impresa; dalla cancellazione della società creditrice (alla quale può aggiungersi l'irreperibilità degli organi societari e dei soci) ovvero da operazioni societarie complesse (soprattutto in ambito bancario) quali fusioni, scissioni, conferimenti di azienda che non consentano di individuare la nuova titolarità del credito.

Se in ambito fallimentare l'art. 117 L.F. definisce le modalità di deposito e la destinazione delle somme spettanti ai creditori irreperibili, le disposizioni del concordato preventivo prevedono invece che ogni decisione al riguardo debba essere assunta dal Tribunale e/o dal Giudice Delegato.

Per quanto attiene le modalità di deposito, il quarto comma dell'art. 117 L.F. dispone che “per i creditori che non si presentano o sono irreperibili le somme dovute sono nuovamente depositate presso l'ufficio postale o la banca già indicati ai sensi dell'articolo 34”; l'espressione “nuovamente depositate” lascia intendere che le somme di pertinenza dei creditori irreperibili debbano essere trasferite dal conto corrente bancario o postale intestato alla procedura - originariamente acceso dal curatore per accogliere le disponibilità liquide del fallimento - e versate su un nuovo conto, aperto presso il medesimo istituto di credito o ufficio postale.

In merito alla destinazione delle somme la stessa norma dispone che “decorsi cinque anni dal deposito, le somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi, se non richieste da altri creditori, rimasti insoddisfatti, sono versate a cura del depositario all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia”.

Ai creditori irreperibili è pertanto concessa un'ultima possibilità, per il periodo di cinque anni decorrenti dalla data del nuovo deposito, di ottenere il pagamento del proprio credito; decorso tale termine le somme non riscosse potranno essere destinate in via preliminare ad altri creditori che ne abbiano fatto espressa richiesta, al fine di soddisfare la parte residua del loro credito; le eventuali somme residue dovranno essere versate allo Stato dalla Banca o dall'Ufficio Postale depositari.

Il quinto comma dell'art. 117 L.F. precisa infine che “il giudice, anche se è intervenuta l'esdebitazione del fallito, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, su ricorso dei creditori rimasti insoddisfatti che abbiano presentato la richiesta di cui al quarto comma, dispone la distribuzione delle somme non riscosse in base all'articolo 111 fra i soli richiedenti”.

Nel caso di una pluralità di creditori che abbiano presentato domanda di attribuzione delle somme non corrisposte ai creditori irreperibili - domanda da proporre necessariamente prima del decorso del quinquennio - la distribuzione delle somme residue deve pertanto seguire la graduazione stabilita dall'art. 111 L.F.

L'art. 117 L.F. non chiarisce tuttavia chi debba materialmente provvedere al riparto delle somme alla scadenza del quinquennio, atteso che con la chiusura del fallimento cessano gli organi della procedura.

Assegnazione delle somme spettanti ai creditori irreperibili

Dubbia è la sorte dei crediti spettanti ai creditori irreperibili nella procedura di concordato preventivo.

Si ritiene in via preliminare che il quarto e il quinto comma dell'art. 117 L.F. non possano ritenersi applicabili nel concordato preventivo, non essendo espressamente richiamati nel titolo III della legge fallimentare.

Il mancato rinvio a tali disposizioni è del resto giustificato dalle differenti caratteristiche delle due procedure, con particolare riferimento al livello di soddisfazione dei creditori e alla destinazione di eventuali somme che possano residuare dopo il riparto finale.

Nel concordato preventivo, liquidatorio o in continuità aziendale, i creditori possono ritenersi soddisfatti una volta ottenuta la quota percentuale del credito contemplata nella proposta concordataria; le somme spettanti ai creditori irreperibili potrebbero pertanto essere destinate agli altri creditori sino a concorrenza della percentuale concordataria e non, come avviene nel fallimento, sino ad integrale pagamento del credito.

Anche la previsione di versare allo Stato le somme destinate ai creditori irreperibili del fallimento non è compatibile con il concordato preventivo, considerato che una volta adempiuta la proposta le attività eccedenti possono essere trasferite al debitore.

Va detto che le disposizioni del concordato preventivo trattano la posizione dei creditori irreperibili unitamente a quella dei creditori contestati e condizionali.

L'art. 180, comma, 6, L.F. stabilisce che nell'ambito del giudizio di omologazione “le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa altresì le condizioni e le modalità per lo svincolo”.

L'art. 185, comma 2, L.F., rinviando al secondo comma dell'art. 136 in materia di concordato fallimentare, prevede che sia compito del Giudice Delegato, in sede di esecuzione del concordato, fissare le modalità di deposito delle somme destinate ai creditori contestati, condizionali o irreperibili, senza tuttavia precisare espressamente se lo stesso Giudice Delegato, abbia anche il potere di stabilire le condizioni e le modalità per lo svincolo di tali somme

Vi è in dottrina chi ha in passato giustificato la presunta incompatibilità tra le due norme assumendo implicitamente abrogato l'art. 185, comma 2,L.F., da una disposizione entrata in vigore successivamente (l'art. 180, comma 6) e quindi non ritenendo che il Giudice Delegato possa modificare quanto già stabilito in sede di omologa dal Tribunale o sostituirsi nel caso in cui quest'ultimo non vi abbia provveduto.

Tale soluzione interpretativa deve tuttavia ritenersi definitivamente superata, considerato che il nuovo Codice della Crisi ha riproposto, anche a livello letterale, l'attuale impostazione della Legge Fallimentare.

L'art. 112 del Codice, relativo all'omologazione del concordato, dispone infatti che “le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa altresì le condizioni e le modalità per lo svincolo”.

A seguire, l'art. 118 del Codice, in materia di esecuzione del concordato, precisa che “le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal Giudice Delegato”.

Va in proposito rilevato che con riferimento alla posizione dei creditori contestati e condizionali l'intervento del giudice delegato che disponga in corso di esecuzione del concordato in merito al deposito di somme, può essere giustificato dal fatto che nuove contestazioni e/o condizioni riferibili ai crediti potrebbero emergere in epoca successiva all'omologa.

Diversa è la posizione dei creditori irreperibili che vanno considerati tali in via definitiva solo a seguito dell'esecuzione del piano di riparto finale; in sede di omologa il Tribunale non può essere a conoscenza del numero e dell'ammontare complessivo dei crediti riferibili ai soggetti irreperibili e delle ragioni della irreperibilità e non dispone di elementi per assumere decisioni in merito.

Ne deriva pertanto che soltanto il Giudice Delegato, nel momento che precede la chiusura della procedura, a seguito di informativa del liquidatore giudiziale/e o del commissario giudiziale, può indicare le modalità di deposito delle somme spettanti ai creditori irreperibili, di regola mediante accensione di un conto corrente bancario o postale, e stabilire la loro destinazione; ad esempio, tali somme, se di importo significativo, decorso un congruo periodo di tempo dalla data di deposito, potrebbero essere destinate ai creditori sino a concorrenza della percentuale di soddisfazione prevista dalla proposta e per l'eventuale parte restante trasferite al debitore.

Una decisione diversa – che preveda la restituzione delle somme al debitore - potrebbe forse essere assunta laddove l'importo delle somme spettanti ai creditori fosse trascurabile in rapporto alle dimensioni del passivo e non consentisse, in ipotesi di distribuzione, di migliorare significativamente il livello di soddisfazione dei creditori.

Non applicandosi per i motivi suesposti il quarto e il quinto comma dell'art. 117 L.F., si ritiene che tutti i creditori insoddisfatti possano partecipare alla distribuzione delle somme, senza necessità di una espressa richiesta.

Questioni operative - che, come si è visto, risultano tuttavia presenti anche in ambito fallimentare, non fornendo l'art. 117 L.F. alcuna indicazione al riguardo - attengono alla distribuzione delle somme.

Dovendosi ragionevolmente fissare un termine successivo alla chiusura della procedura, decorso il quale il diritto di credito del soggetto irreperibile può ritenersi decaduto, è dubbio se nell'ipotesi di concordato liquidatorio il riparto delle somme debba essere effettuato dal liquidatore giudiziale che ha cessato la carica; diversamente, in una procedura di concordato in continuità, della distribuzione di tale somme potrebbe essere incaricato il debitore, considerato che già provvede, sotto la sorveglianza del commissario giudiziale, all'esecuzione dei riparti ordinari nel corso del periodo contemplato dal piano concordatario.

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