Improcedibile il ricorso se la sottoscrizione dell'attestazione di conformità della fotocopia all'originale è anch'essa una fotocopia

Redazione scientifica
28 Gennaio 2021

Nel caso di specie la procura alle liti non solo non risultava sottoscritta digitalmente, ma l'attestazione di conformità all'originale della fotocopia della procura era stata depositata solo in fotocopia.

Così la Corte di cassazione con l'ordinanza n. 1391/21, depositata il 22 gennaio.

Un cittadino ivoriano chiedeva alla Commissione territoriale competente il riconoscimento della protezione internazionale, richiesta rigettata in prima battuta dalla suddetta Commissione e, successivamente, anche dal Tribunale e dalla Corte d'appello di Catanzaro.
Lo stesso si rivolgeva allora alla Corte di cassazione.

I Giudici dichiarano il ricorso improcedibile, non essendo stata allegata alcuna procura speciale in originale ma solamente una fotocopia di un documento su cui era estesa la procura alle liti, l'attestazione di conformità di essa all'originale e la sottoscrizione del difensore del ricorrente.
La Corte rileva, poi, che la sottoscrizione della procura, quella dell'autentica della firma e quella relativa all'attestazione di conformità della fotocopia all'originale non erano originali bensì fotocopie.
A tal proposito, la Corte ricorda che «se è consentito all'avvocato del ricorrente scansionare e sottoscrivere digitalmente il ricorso per cassazione e la procura, depositando la copia cartacea, resta pur sempre fermo l'obbligo di attestare la conformità della c.d. analogica all'originale c.d. digitale, e di farlo con una sottoscrizione autografa».

Tenendo conto che nel caso in oggetto, per contro, non solo la procura non è stata sottoscritta digitalmente, ma persino l'attestazione di conformità all'originale della fotocopia della procura è stata depositata solo in fotocopia, i Giudici di legittimità dichiarano il ricorso improcedibile, a causa del mancato deposito in atti di una procura valida.

*fonte: www.dirittoegiustizia.it

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