I costi della diversa attività individuale degli associati non possono essere imputati allo studio legale
28 Gennaio 2021
Nell'ordinanza n. 1290/21 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione cassa con rinvio la sentenza di gravame con la quale sono stati ritenuti legittimi gli avvisi di accertamento emessi per il periodo di imposta 2005 nei confronti di una associazione professionale (uno studio legale) e di ciascun professionista associato (due avvocati) sulla base delle risultanze degli studi di settore. Così la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 1290/21, depositata il 22 gennaio.
Accogliendo le doglianze dei contribuenti, il Collegio rileva che la Commissione Tributaria Regionale ha omesso di pronunciarsi in merito al motivo di ricorso concernente l'applicazione retroattiva dello strumento standardizzato più recente: il Giudice di legittimità dà continuità al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l'accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri e degli studi di settore costituisce un sistema unitario, frutto di un progressivo affinamento degli strumenti di rilevazione della normale redditività per categorie omogenee di contribuenti, per cui si giustifica l'applicazione retroattiva dello strumento più recente, che prevale rispetto a quello precedente, in quanto più raffinato e più affidabile (così Cass., sez. unite civ., 18 dicembre 2009, n. 26635, in CED Cass., Rv. 610693; in senso conforme, Cass., sez. trib., 18 novembre 2015, n. 23554, ibidem, Rv. 637453).
La Suprema Corte rigetta invece il motivo di ricorso concernente la violazione dell'obbligo della c.d. “motivazione rafforzata” dell'atto impositivo in relazione alle risultanze del contraddittorio endoprocedimentale, ritenendo che, nel caso di specie, l'ufficio procedente abbia indicato le ragioni che l'hanno indotto a ritenere non persuasivi gli argomenti difensivi enunciati dai contribuenti in sede istruttoria con riferimento ai criteri di riparto delle spese tra l'ente e i due associati.
Di particolare interesse sono le ragioni che inducono il Collegio a rigettare l'ulteriore motivo di ricorso concernente l'inattendibilità delle risultanze degli studi di settore con riferimento alle specificità del caso concreto.
La Suprema Corte ritiene che, «così come non è consentito attribuire allo studio legale costi ad esso estranei in quanto non correlati al reddito prodotto dai professionisti associati, del pari […] non è condivisibile la pretesa […] di apportare dei correttivi al risultato dell'applicazione dello studio di settore, considerando come “uno stesso unicum”, l'associazione (vale a dire i professionisti che vi partecipano, in relazione all'attività svolta in forma associata) e ciascuno dei legali, in relazione alla propria attività, svolta in forma individuale».
Fonte: Diritto e Giustizia |