Progetto di DPR con tabelle per la valutazione del danno biologico 0-100%: SIMLA scrive al MISE

Riccardo Zoja
28 Gennaio 2021

Il Presidente e il Segretario di SIMLA, Prof. Riccardo Zoja e Dottor Lucio Di Mauro, hanno inviato una lettera al Ministero dello Sviluppo Economico e per conoscenza a Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Ministero della Giustizia, Consiglio di Stato, Presidenza della Repubblica, IVASS e ANIA, relativamente allo Schema di decreto del Presidente della Repubblica – Regolamento recante la tabella delle menomazioni all'integrità psicofisica comprese fra 10 e 100 punti d'invalidità, ai sensi dell'art. 138 del codice delle assicurazioni private di cui al d.lgs. n. 209/2005.

Il Presidente e il Segretario di SIMLA, Prof. Riccardo Zoja e Dottor Lucio Di Mauro, hanno inviato una lettera al Ministero dello Sviluppo Economico e per conoscenza a Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Ministero della Giustizia, Consiglio di Stato, Presidenza della Repubblica, IVASS e ANIA, relativamente allo Schema di decreto del Presidente della Repubblica – Regolamento recante la tabella delle menomazioni all'integrità psicofisica comprese fra 10 e 100 punti d'invalidità, ai sensi dell'art. 138 del codice delle assicurazioni private di cui al d.lgs. n. 209/2005.

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In relazione allo schema di decreto in oggetto, si è appreso dalla stampa (il 16 gennaio 2021), che dopo 16 anni è stata predisposta, ai sensi dell'art. 138 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la bozza di Tabella unica nazionale delle menomazioni all'integrità psicofisica comprese tra 10 e 100 punti d'invalidità e le relative note introduttive sui criteri applicativi, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale delle lesioni di non lieve entità derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonché del danno conseguente all'attività dell'esercente la professione sanitaria e del danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata.

Trattasi di un impegno virtuoso, di studio ineludibile assolutamente necessario per offrire un'uniformità di giudizio su tutto il territorio nazionale alle cui premesse la scrivente Società Scientifica ha contribuito per disposizione ministeriale.

Tuttavia,

  • considerato che l'approccio metodologico adottato è stato carente sotto il profilo della trasparenza (non è nota la composizione del nuovo Gruppo Tecnico istituito, presso il Ministero della Salute, con decreto direttoriale del 13 marzo 2018);
  • considerato che la Società Scientifica scrivente è stata, con Decreto ministeriale 2 agosto 2017, in attuazione dell'articolo 5 della Legge 8 marzo 2017, n. 24, inserita nell'elenco delle Società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie;
  • considerato che la citata L. n. 24/17 all'art. 5 prevede che: “Gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della salute … In mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali”;
  • considerato che la Società scientifica scrivente ha già promosso o partecipato alla elaborazione di due buone pratiche già pubblicate sul sito del Sistema Nazionale Linee Guida dell'Istituto Superiore di Sanità (“Valutazione medico-legale del danno biologico nella persona anziana”, “Decisioni per le cure intensive in caso di sproporzione tra necessità assistenziali e risorse disponibili in corso di pandemia di Covid-19”);
  • considerato che codesta Società scientifica ha già pubblicato un trattato scientifico “Linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico” (Giuffré, 2016) contenente le tabelle (e i relativi criteri applicativi) di più corrente impiego pragmatico nella stima del danno alla persona su tutto il territorio nazionale, frutto del lavoro, protrattosi per anni, di decine di medici legali e altri specialisti interessati.
Tutto ciò premesso si vuole evidenziare che un'eventuale pubblicazione della guida sulla valutazione del danno biologico da noi curata, oggi in fase di aggiornamento, nel Sistema Nazionale Linee Guida dell'Istituto Superiore di Sanità, provocherebbe con altissima probabilità la disapplicazione della Tabella all'oggetto, per altro allo stato sfornita di copertura scientifica, da parte dell'intera comunità scientifica medico-legale con conseguente inutilità dell'esercizio della potestà normativa in esame.

Un esempio di tale criticità è rappresentato dal fatto che, manca nei criteri applicativi della tabella proposta qualsiasi riferimento alla sopracitata buona pratica clinica (Valutazione medico-legale del danno biologico nella persona anziana) che per la L. n. 24/17 presenta criteri obbligatori di considerazione e messa in opera nel caso concreto pena il verificarsi di una colpa professionale da parte del medico che non la utilizzi.

Pertanto, si comunica una immediata e piena disponibilità di codesta Società scientifica per analizzare e realizzare una revisione critica delle Tabelle all'oggetto, con riscontro esaustivo della letteratura scientifica di merito, per individuare, evidenziare e valutare, nell'ambito di una ricerca di alta qualità, tutte le prove pertinenti all'argomento in questione.

*Fonte: SIMLA (Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni)

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